LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 30830/2020 proposto da:
M.G. e A.M., in qualità di titolari della responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne M.R., elettivamente domiciliati in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO FLORE e LUISA FLORE;
– ricorrenti –
contro
MODI’ RISTORANTE IN *****;
– intimata –
avverso l’ordinanza r.g. n. 1357/2018 resa dal TRIBUNALE DI PAVIA, resa il 28/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Dott. MARIO FRESA, che invocato l’accoglimento del regolamento di competenza.
RILEVATO
che:
M.G. e A.M., in qualità di titolari della responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne M.R., hanno convenuto la società Risorgimento s.r.l. dinanzi al Tribunale di Pavia al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla minore M.R. a seguito di un incidente cagionato da una parete semi-movente in vetro facente parte della struttura del ristorante Mondi gestito dalla società convenuta;
costituitasi in giudizio, la società Risorgimento s.r.l., tra le altre difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia, indicando quale giudice competente il Tribunale di Brescia;
con ordinanza resa in data 28/10/2020 (r.g. n. 1357/2018), il Tribunale di Pavia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando, quale giudice competente, il Tribunale di Brescia;
a fondamento della decisione assunta, il Tribunale di Pavia ha evidenziato trattarsi, nel caso di specie, di una controversia avente ad oggetto la rivendicazione del risarcimento di danni fondati sulla responsabilità extracontrattuale della società convenuta, tanto desumendosi dall’espressa volontà manifestata dagli attori, a nulla rilevando la circostanza, ritenuta dal tribunale come dedotta in termini meramente esteriori dagli attori, consistita nell’avvenuta conclusione, tra le parti, di un rapporto di natura contrattuale (segnatamente di ‘ristorazioné), con la conseguente insussistenza dei presupposti sostanziali per l’invocazione, espressamente fatta propria dagli attori con l’atto di citazione originario, dei principi sulla competenza territoriale propri del codice del consumo;
avverso il provvedimento del Tribunale di Pavia, M.G. e A.M., nella qualità spiegata, propongono regolamento di competenza sulla base di due motivi d’impugnazione;
la società Risorgimento s.r.l. non ha svolto difese in questa sede;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del regolamento di competenza;
con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, M.G. e A.M., nella qualità spiegata, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, con adesione della controparte;
CONSIDERATO
che:
il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;
infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’adunanza collegiale) i ricorrenti hanno depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (con adesione della controparte);
si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;
non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021