Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38026 del 02/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 36952 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

S.P. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Di Monda (C.F.: *****), dello Studio Legale Di Monda & Partners degli avvocati Raffaele Di Monda e Francesco Giliberti (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: *****), quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del rappresentante per procura S.G. rappresentato e difeso dall’avvocato Domitilla Nicolò (C.F.:

*****);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Noia n. 1207/2019, pubblicata in data 28 maggio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

S.P. ha agito in giudizio nei confronti delle Assicurazioni Generali S.p.A. (oggi Generali Italia S.p.A.), quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale a suo dire verificatosi per esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, che lo avrebbe investito mentre procedeva sulla propria bicicletta.

La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Sant’Anastasia.

Il Tribunale di Nola ha confermato la decisione di primo grado (sulla base di diversa motivazione).

Ricorre lo S., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso (sebbene, nella “Sintesi dei motivi” indichi una differente censura) espone, nella parte dedicata ai “Motivi di impugnazione”, un unico motivo, rubricato come segue: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. nonché dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame circa di fatti decisivi ai fini della decisione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso il Giudice di Appello di rilevare una serie di dati fattuali”.

Secondo il ricorrente, il tribunale, giudice di secondo grado, avrebbe erroneamente ritenuto mancante la prova dei presupposti necessari per il riconoscimento del risarcimento del danno da lui subito in conseguenza del sinistro stradale denunziato, a carico del Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada, non avendo tenuto adeguatamente conto degli elementi istruttori forniti a sostegno della sua domanda nel corso del giudizio, in base ai quali avrebbe dovuto ritenersi soddisfatto il relativo onere probatorio.

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

In primo luogo, le censure di violazione dell’art. 116 c.p.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: “in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”).

In ogni caso, il tribunale ha preso in esame tutti i fatti principali rilevanti ai fini della controversia, ha esaminato le prove e, sulla base di adeguata motivazione – non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede – ha ritenuto:

a) in primo luogo, che non fosse stata fornita una prova sufficiente della effettiva verificazione dell’incidente stradale denunziato dall’attore, in ragione del carattere almeno in parte contraddittorio delle risultanze delle prove documentali (anche di provenienza pubblica) e delle prove orali acquisite;

b) comunque (e fermo restando il carattere assorbente e decisivo del precedente rilievo), che neanche vi fosse adeguata prova che la mancata identificazione del preteso veicolo responsabile fosse effettivamente dipesa da circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima.

Sulla base di tali accertamenti di fatto, ha ritenuto che non potessero ritenersi sussistenti i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, correggendo la motivazione esposta dal giudice di primo grado, che era fondata esclusivamente sulla omessa presentazione di una denuncia o querela contro ignoti da parte del danneggiato.

La decisione è certamente conforme, in diritto, all’indirizzo di questa Corte secondo cui:

– “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (“ratione temporis” applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014, Rv. 633196 – 01; conf.: Sez. 6 –

3, Ordinanza n. 27541 del 30/12/2016, Rv. 642837 – 01);

– “in tema di sinistri automobilistici, l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell’assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, in linea con l’art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, sicché, ai fini della statuizione sulla risarcibilità del danno da parte dell’impresa designata per il Fondo, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea anche quando la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza” (in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13/01/2015, Rv. 633964 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18/09/2015, Rv. 636918 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33444 del 17/12/2019, Rv. 656451 – 01).

Con riguardo agli accertamenti di fatto di cui si è detto, del resto, va certamente esclusa la dedotta violazione dell’art. 2700 c.c.: il tribunale non ha affatto disatteso le risultanze di un atto proveniente da pubblico ufficiale ma si è limitato a rilevare la parziale contraddittorietà delle stesse.

Le ulteriori censure di cui al ricorso finiscono, poi, per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto rimessi al prudente apprezzamento dei giudici del merito nonché nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472