LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29128/2017 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Banca Nazionale Del Lavoro Spa, Bnp Paribas Sa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Viale G. Mazzini 11 presso lo studio dell’avvocato Escalar Gabriele che li rappresenta e difende;
– controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 4398/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 15/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Visonà Stefano che si riporta e chiede l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale; udito per il controricorrente incidentale l’Avvocato Gabriele Escalar che si riporta agli atti.
FATTI DI CAUSA
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (poi incorporata BNP Paribas S.A.) proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Catania avverso lo stato passivo (depositato dagli organi della procedura) conseguente alla dichiarazione di insolvenza della ZEUTRON s.r.l. (in amministrazione straordinaria ex lege n. 95 del 1979), dolendosi del mancato riconoscimento del rango ipotecario e pignoratizio per taluni crediti vantati nei confronti della società in bonis, nonché dell’ammissione in via condizionata (alla escussione delle fideiussioni prestate in proprio favore) di altri crediti tutti discendenti da fideiussioni rilasciate dalla stessa Zeutron s.r.l. Con sentenza n. 2273/12 il Tribunale di Catania, riunite le diverse opposizioni allo stato passivo di Zeutron S.p.A., distintamente promosse da altri istituti bancari: “in parziale accoglimento dell’opposizione presentata da Italfondiario S.p.A. (nella spiegata qualità) il Tribunale… dichiara l’inefficacia delle ipoteche iscritte in favore della stessa e conferma l’ammissione al grado chirografario dei crediti vantati nei confronti della procedura; espunge la condizione di escussione delle fideiussioni prestate a cui è stata subordinata l’ammissione al passivo del credito”….. *****…. Ed ammette parzialmente, per le medesime ragioni, anche le opposizioni presentate dalle altre Banche”.
L’Ufficio procedeva, quindi, alla tassazione della sentenza applicando sull’importo totale dei crediti ammessi al passivo (pari ad Euro 226.066,984,00 comprensivo di interessi) l’aliquota nella misura proporzionale dell’1%, così come previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte prima allegata, art. 8, lett. c), riconducendo il provvedimento di specie fra gli atti dell’Autorità giudiziaria che recano accertamento/riconoscimento di diritti a contenuto patrimoniale, ed assoggettando all’aliquota dello 0,05% (D.P.R. n. 131 del 1986 ex Tariffa, parte prima, allegata, art. 6) l’ammontare complessivo delle fideiussioni enunciate nella predetta sentenza del Tribunale di Catania (pari ad Euro 817.009.284,00). La sentenza non veniva registrata e l’Ufficio, liquidata la relativa imposta, emetteva avviso di liquidazione, che veniva notificato a B.N.L. S.p.A. e B.N.P. Paribas S.A., rispettivamente in data 24.2.2015 e in data 23.2.2015. Gli istituti di credito impugnavano l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, lamentando la mancata allegazione della sentenza del Tribunale che aveva dato origine alla pretesa erariale, la nullità per violazione degli obblighi del contraddittorio preventivo, l’illegittimità per violazione del TUR, Tariffa allegata, art. 8, lett. c), l’inesistenza nella sentenza del Tribunale relativa alla enunciazione di fideiussioni tassabili, nonché la violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, per non avere assunto il ruolo di parte nel rapporto giuridico oggetto del giudizio da cui scaturiva la sentenza oggetto di registrazione. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i primi tre motivi di ricorso, accoglieva totalmente il quarto e parzialmente il quinto. Le contribuenti proponevano appello per i profili di rispettiva soccombenza. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 4398/13/2016, in accoglimento degli appelli riuniti di BNL e di BNP Paribas s.a., dopo aver confermato la riferibilità della pretesa impositiva soltanto al rapporto obbligatorio di Euro 30.623.796,00, di cui era titolare BNL, statuiva, altresì, che la tassazione andava effettuata ad imposta fissa e non ad aliquota proporzionale. I giudici di appello, inoltre, respingevano il gravame anche con riferimento al capo della sentenza di primo grado con il quale era stata dichiarata l’illegittimità della pretesa di assoggettare all’aliquota dello 0.5% l’ammontare complessivo delle fideiussioni enunciate nella sentenza del Tribunale di Catania.
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi.
B.N.L. e B.N.P. Paribas S.A. si sono costituite con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi.
La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memorie depositate in data 28.9.2021, ha concluso perché sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività o, in subordine, il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva che va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla data della notifica della sentenza. Le controricorrenti deducono che, a seguito della notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale avvenuta in data 31 marzo 2017, l’Agenzia delle entrate ha notificato tardivamente il ricorso per cassazione solo il 5 dicembre 2017. L’Ufficio, nella premessa del ricorso per cassazione, ha precisato invece che, poiché la presente controversia rientra nel novero di quelle definibili ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, commi 1, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ed il termine ordinario di impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che asserisce essere stata notificata il 3.4.2017, è scaduto nel lasso di tempo compreso tra il 24.3.2017 e il 30.9.2017 (e precisamente in data 2.6.2017, prorogato ex art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al 5.6.2017), trova applicazione la sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dal predetto art. 11, comma 9, con la conseguenza che il termine ordinario di impugnazione sarebbe differito al 5 dicembre 2017. Tale nuovo termine del 5.12.2017 dovrebbe essere, poi, maggiorato del periodo di sospensione estiva per il 2017 (di 31 giorni dal 1 al 31 agosto 2017) e andrebbe pertanto, a scadere in data 5.1.2018.
2. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Nella fattispecie, trova applicazione la sospensione dei termini processuali di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito in L. n. 96 del 2017.
Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, dispone che: “Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.
In ossequio al principio di autosufficienza, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e B.N.P. Paribas S.A. hanno riportato in controricorso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r. relativi alla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale all’Ufficio. Da tali avvisi risulta che le raccomandate indirizzate ad Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Catania e all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania sono state ricevute in data 31.3.2017 e non in data 3.4.2017, come sostiene l’Ufficio.
A seguito della notifica della sentenza, il termine breve per la presentazione del ricorso per cassazione scadeva in data 30.5.2017. Applicando alla fattispecie il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, il termine di presentazione del ricorso per cassazione scadeva decorsi sei mesi dal 30.5.2017, ossia il 30.11.2017.
Infatti, per le controversie rientranti nella suddetta definizione agevolata, i termini di impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, vengono a scadere nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, sono sospesi ope legis (Cass. n. 29997 del 2019; Cass. n. 3512 del 2020).
Ne consegue l’inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione proposto da Agenzia delle Entrate, che risulta notificato alle controricorrenti a mezzo PEC in data 5.12.2017.
A differenza di quanto sostiene l’Ufficio, nel caso di specie, la scadenza del termine originario di cui all’art. 327 c.p.c. non deve essere tuttavia ulteriormente prorogata anche ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, primo periodo, nella versione applicabile ratione temporis, secondo cui “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizione ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pure con riferimento ad altre fattispecie legali di sospensione speciale dei termini processuali in materia tributaria “In tema di definizione agevolata delle liti fiscali D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. non si cumula ed periodo di sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre 2011) essendo quest’ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale. Se, per effetto di quest’ultima sospensione, il termine effettivo d’impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale” (Cass. n. 10252 del 2020).
Nella fattispecie, infatti, “Il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenta di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. n. 14898 del 2007; Cass. n. 5924 del 2010; Cass. n. 16876 del 2014)”.
Il ricorso principale va, quindi, dichiarato inammissibile.
3. A seguito dell’inammissibilità del ricorso principale, va dichiarata l’inefficacia del ricorso incidentale proposto da BNL e BNP Paribas S.A., in quanto tardivamente proposto.
Questa Corte ha precisato che: “In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero all’art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso in appello) (Cass. n. 6077 del 2015; Cass. n. 17707 del 2021). Tale impugnazione è stata notificata il 18.1.2018. Ciò peraltro implica la non sussistenza dei presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti delle controricorrenti/ricorrenti incidentali.
4. Da siffatti rilievi consegue l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale. Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021