Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.38038 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Delta Uno Holding Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Antonio Imbimbo del Foro di Milano, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Aurora Spaccatrosi, alla via della Ferratella in Laterano n. 33 a Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3848, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 1.7.2014, e pubblicata il 10.7.2014;

ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Di Marzio Paolo;

la Corte osserva.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate notificava il 10.11.2011 alla Delta Holding Srl l’avviso di accertamento n. T9B03NH045052011, avente ad oggetto Ires, sanzioni ed accessori, rettificando la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 11.10.2005-30.6.2006.

L’Amministrazione finanziaria disconosceva la deducibilità del costo, nella misura di Euro 946.566,00, relativo agli oneri finanziari (denominati “commissione”) che la società affermava di aver sostenuto in ordine ad un’operazione di stock lending agreement, avente forma apparente di prestito di titoli, condividendo i rilievi contenuti in Processo verbale di costatazione. Secondo il programma contrattuale, il conseguimento di un vantaggio economico dall’operazione finanziaria dipendeva, per la società italiana, dall’importo dei dividendi distribuiti da una società portoghese. L’Agenzia delle entrate riteneva che, nel contratto in questione, di fatto non era ravvisabile alcuna alea, perché la vantaggiosità economica, o meno, dell’operazione, era condizionata soltanto alla volontà della DFD Czech srl di Praga, unico socio della società portoghese di cui aveva “prestato” i titoli mediante contratto di mutuo oneroso atipico. In ogni caso, però, dall’operazione sarebbe derivato alla Delta un indubbio vantaggio fiscale, valutato indebito, in termini di deducibilità di costi. L’operazione, del resto, aveva avuto un’esecuzione solo cartolare, senza trasferimento di somme, e la società italiana non aveva conseguito neppure il vantaggio di potersi servire dei diritti di partecipazione societaria conseguenti alla (solo formale) disponibilità dei titoli della società portoghese. Tutta l’operazione, pertanto, appariva finalizzata esclusivamente al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale.

2. La Delta uno holding Srl impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che rigettava il ricorso, condividendo le conclusioni cui era giunta l’Amministrazione finanziaria.

3. La società spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia. Anche la Ctr riteneva che non sussistesse una vera e propria alea contrattuale, perché la vantaggiosità dell’operazione dipendeva dalle scelte meramente potestative della società ceca mutuante, mentre unico reale scopo della società italiana era quello di lucrare, in ogni caso, un indebito vantaggio fiscale, dipendente dagli oneri che affermava di aver sostenuto. In conseguenza confermava la decisione di primo grado.

4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione la Delta uno holding Srl, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle entrate.

4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.Procuratore generale Mucci Roberto, ed ha domandato il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la società contesta la nullità della decisione adottata dalla Ctr, perché recante una motivazione soltanto apparente, in violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, (Tuir), art. 36, comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 6, per essersi il giudice dell’appello limitato, nella sua decisione, a riportare parzialmente le tesi sostenute dall’Amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento, senza proporre proprie valutazioni né operare riferimento alle difese proposte dalle parti.

2. Mediante il suo secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente censura la Ctr per essere incorsa nella violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per essersi il giudice dell’appello limitato a dichiarare apoditticamente di condividere i rilievi proposti mediante l’avviso di accertamento dall’Ente impositore, senza esaminare “la contraddittorietà dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l’accertamento, così come descritti nell’atto impositivo” (ric., p. 27).

3. Con il terzo motivo di ricorso, ancora proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente critica nuovamente la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, rinnovando le proprie censure circa “la contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento che si sostanzia nell’indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche in contrasto tra loro”, e tanto determina “un vizio radicale dell’atto, assimilabile all’assenza di motivazione, tale da rendere l’atto inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico” (ric., p. 29).

4. Mediante il suo primo motivo di ricorso, la società propone le proprie censure, da cui reputa dipendere la nullità della sentenza, avverso la motivazione della pronuncia, che ritiene meramente apparente, tanto da non dare affatto conto dello svolgimento del processo e delle difese proposte dalle parti, e comunque perché priva della esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice dell’appello a condividere le affermazioni contenute nell’avviso di accertamento.

4.1. Sembra opportuno ricordare, innanzi tutto, che la stock lending agreement è un’operazione finanziaria, genericamente riconducibile ad un prestito di titoli (di partecipazione, di regola), che può assumere configurazioni diverse e si risolve comunque in un contratto atipico, la cui liceità dipende quindi dalla meritevolezza dell’interesse perseguito con il singolo negozio (cfr. Cass. sez. V, 12.5.2017, n. 11872, pronuncia che anch’essa riguardava, tra gli altri, la Dfd Czech di Praga).

4.2. Nel caso di specie la società ricorrente ha diligentemente riprodotto nel proprio ricorso, quasi per intero, l’avviso di accertamento, e pure la sentenza di primo grado. Ha anche indicato i motivi di appello che aveva proposto nel secondo grado del giudizio.

L’impugnata Ctr invero, dopo aver esposto con chiarezza le vicende della procedura di accertamento, come riassunte in premessa, fa seguire nella decisione contestata in questa sede l’analisi delle ragioni poste dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dell’atto impositivo. Quindi procede alla propria valutazione della causa. Afferma che la decisione dei primi giudici “e’ chiara”, e riproduce ampi stralci della pronuncia, ma non afferma di condividere integralmente la decisione della Ctp. Ad esempio non opera riferimento alla tematica dell’abuso del diritto. Del resto il giudice dell’appello neppure afferma di condividere in ogni suo passaggio le affermazioni contenute nell’avviso di accertamento. La Ctr replica quindi alle critiche proposte dall’appellante in relazione a pretesi vizi di motivazione e formali dell’avviso di accertamento. Poi osserva che “i contratti di stock lending erano solo apparentemente aleatori ed in quanto erano stati posti in essere essenzialmente allo scopo di perseguire un vantaggio fiscale. Erano caratterizzati solo apparentemente dalla aleatorietà in quanto, sulla base della loro complessa articolazione, la mutuante DFD Czech poteva quantificare in via del tutto autonoma i risultati delle operazioni e le mutuatarie potevano conseguire in ogni caso un maggior utile a disposizione dei soci” (sent. Ctr, p. 2).

Non ci troviamo in presenza, pertanto, di una motivazione assente, o anche meramente apparente, bensì di una motivazione sintetica, ma ben comprensibile. La Ctr ha condiviso le conclusioni cui è pervenuta la Ctp, ma ha ritenuto di dover diversamente fondare la propria pronuncia, selezionando quegli elementi che, già presenti nell’avviso di accertamento, ha ritenuto di dover valorizzare.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere rigettato.

5. Mediante il secondo ed il terzo motivo d’impugnazione, che possono essere trattati unitariamente, ricorrendo ragioni di connessione, la società lamenta, contestando la violazione di legge, che la Ctr si è limitata ad aderire a quanto affermato dall’Agenzia delle entrate, senza esaminare le critiche proposte e la contraddittorietà della motivazione dell’avviso di accertamento.

Esaminando il primo motivo di ricorso si è già avuto modo di segnalare che la Ctr non omette di esaminare l’avviso di accertamento e la decisione di primo grado, che neppure afferma di condividere integralmente. Sembra ancora opportuno ricordare che, nel proprio ricorso in appello, la società aveva contestato, in relazione a diversi profili, l’affermazione della Ctp secondo cui l’operazione commerciale conclusa dalla società con la partner commerciale ceca si sarebbe risolta in un abuso del diritto. Aveva anche rilevato la contraddittorietà delle affermazioni contenute nell’avviso di accertamento e condivise dal giudicante. Aveva, inoltre, lamentato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che il contratto di stock /ending non è aleatorio, e comunque per aver ritenuto lo stesso nullo per assenza o illiceità della causa in conseguenza della violazione di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario.

5.1. La Ctr, in realtà, non dice che la nullità del contratto di stock lending dipendeva dalla violazione di normative tributarie. I giudici dell’appello ricercano quale sia la causa (lecita) del contratto, e preso atto che lo stesso non risultava aleatorio, perché la sua redditività dipendeva non da un evento futuro ed incerto, bensì dalla determinazione unilaterale e meramente potestativa di una delle parti della convenzione concludono, implicitamente ma chiaramente, che la causa meritevole di tutela del contratto atipico non è stata rinvenuta. Si interrogano quindi su quale sia stata l’utilità perseguita dalla Delta uno Srl nello stipulare il patto, e ritengono che la stessa poteva consistere solo in un (indebito) vantaggio fiscale, che comunque sarebbe derivato dalla deduzione dei costi dell’operazione. Non critica questa ragione fondante della decisione adottata dalla Ctr la ricorrente, la quale insiste nel riproporre le proprie censure, specie avverso la pretesa contraddittorietà dell’avviso di accertamento, ma senza proporre invece contestazioni analitiche avverso la decisione adottata dalla Ctr, come invece sarebbe stato suo specifico onere in questa sede. Non spiega, la ricorrente, quale fosse la causa meritevole di tutela dell’operazione commerciale, non illustra per quale ragione sussistesse l’aleatorietà del contratto, non contrasta l’affermazione che l’unica motivazione plausibile la quale aveva indotto la Delta uno holding Srl ad aderire alla stipula consisteva nella prospettiva di un vantaggio fiscale.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono pertanto essere giudicati inammissibili.

6. In definitiva, il ricorso introdotto dalla Delta uno holding Srl deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e della natura delle questioni controverse. Risulta dovuto anche il pagamento del c.d. doppio contributo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso proposto dalla Delta uno holding Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore della costituita Agenzia delle entrate, e le liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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