LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 1238/2015 proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;
– Ricorrente –
contro
F.I. rappresentato e difeso dagli avv.to Claudia Arduino elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n. 1, presso lo studio dell’avv. Flavia Bianchi;
– controricorrente –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 666 depositata il 20/15/2014;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella Camera di Consiglio del 11 maggio 2021.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 666 depositata il 20 maggio 2014.
La vicenda tra origine dalla notifica dell’avviso di accertamento TL9010302697/2011 relativo all’anno d’imposta 2006, al contribuente F.I., quale titolare di ditta individuale esercente attività di trasportatore. L’accertamento rettificava il reddito d’impresa in base a due rilievi: il rilievo n. 1 per indebita deduzione di un costo non documentato e il rilievo n. 2 per indebito computo di componenti negative di reddito indicate in fatture emesse dalla società Autotrasporti B.M. & c. s.n.c., per operazioni inesistenti.
Il contribuente opponeva l’atto con ricorso rigettato dalla CTP di Savona. Il successivo appello a tale decisione veniva accolto.
Il ricorso dell’Ufficio è basato su quattro motivi, illustrati in motivazione.
Ha resistito il contribuente con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, l’Amministrazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver motivato la CTR sulle ragioni per le quali le operazioni poste in essere dal ricorrente non integrassero fattispecie di evasione.
Con il secondo, censura violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, per aver dedotto costi mai sostenuti dall’impresa individuale del ricorrente, portati nelle fatture emesse dalla Società Autotrasporti B.M. & C. per operazioni inesistenti.
Con il terzo, lamenta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per aver detratto somme per IVA portate dalle fatture emesse dalla suindicata società per operazioni inesistenti.
Con il quarto motivo si duole che la CTR, in violazione dell’art. 112 c.p.c. abbia annullato l’intero avviso di accertamento e quindi anche in riferimento al primo dei due rilievi mossi dai verificatori, benché non fosse stato impugnato dal contribuente.
Tanto precisato, dagli atti si evince che Il resistente si era avvalso di fatture emesse dalla Società B.M. & C s.n.c. in favore del F., ammontanti ad Euro 80.040,29, per prestazioni che la emittente non aveva mai reso al destinatario delle stesse. Le fatture, dunque, non rappresentavano la realtà aziendale della società emittente, trattandosi di operazioni inesistenti. Infatti, lo stesso ricorrente esplicita che le prestazioni da lui rese come ditta individuale, in favore del Gruppo Autotrasportatori Imperiese, scaturivano da un originario incarico da questa conferito all’altra società. Quest’ultima, non aveva, però, in quell’anno, la possibilità di eseguire la prestazione, causa la grave situazione di crisi economica ed operativa in cui versava, Conseguentemente, per non perdere la commessa, il F., che era socio della ” B.M. & C.”, ma anche titolare di partita IVA come ditta individuale, si era “sostituito” alla società “in panne” ed aveva eseguito l’incarico conferito dal Gruppo imperiese.
Per l’esecuzione di tale incarico aveva emesso fattura, come ditta individuale, in favore della committente, incassando da questa quanto dovutogli.
Parallelamente, avendo eseguito, come ditta individuale, la prestazione in luogo della società inizialmente incaricata, riteneva che questa dovesse emettergli fattura, con cui ha poi dedotto i costi e detratto l’importo dell’IVA, relativa a servizi mai resi dalla emittente. Ciò avveniva benché il F., per il servigio reso, come impresa individuale, avesse già percepito il relativo compenso dal consorzio imperiese.
Dalla ricostruzione della vicenda, offerta dallo stesso ricorrente, emerge che l’espediente adottato si basa su di una documentazione fiscale rappresentante una inveritiera realtà aziendale dal momento che la ditta individuale F.I. non aveva reso alcuna prestazione in favore della società ” B.M. & C.” che giustificasse la fatturazione Le fatture da questa emessa avevano, dunque, ad oggetto operazioni inesistenti, in quanto nessuna prestazione era stata resa, in favore del ricorrente, né dalla società ” B.M. & C,”, né da nessun altro operatore.
L’unico dato reale è che il F. aveva, egli, eseguito servizi di trasporto in favore del Gruppo Autotrasportatori Imperiese, fatturandoli e ricevendo il corrispettivo.
In altri termini, la stessa ed unica prestazione eseguita dal ricorrente è stata, strumentalmente, oggetto, sia di fatturazione per operazioni inesistenti, mai rese al F., né dalla società B.M. & C. né da altri; sia di fatturazione da parte dell’impresa individuale del contribuente quale effettivo prestatore, in favore della reale committente.
E’, quindi, indubbio che in tal modo il ricorrente ha conseguito un doppio risultato, percependo, da un lato, il legittimo corrispettivo da parte del Consorzio imperiese e dall’altro, deducendo costi inesistenti e detraendo importi per IVA, portati dalle fatture della società B.M. & C, ma da lui mai corrisposti a quest’ultima.
Fatture che quella società non aveva ragione d’emettere, se non in vista di un’operazione frodatoria, trattandosi di operazioni inesistenti, e che il ricorrente ha scientemente utilizzato per trarne un beneficio illecito.
Pertanto, sono da ritenere fondati:
– il secondo motivo e il terzo motivo per le ragioni suesposte, avendo il F. dedotto costi che la impresa individuale di cui era titolare non aveva sostenuto e per aver detratto somme per IVA, che il ricorrente non aveva corrisposto al fatturante.
– il quarto motivo, in quanto la CTR ha ritenuto di annullare l’intero atto impositivo, quindi anche la parte dell’avviso riguardante il recupero a tassazione di quanto dovuto per la fattura n. 118, di Euro 20.000,00 (rilievo n. 1), malgrado tale contestazione (pagg. 3 e 5 dell’avviso, allegato a ricorso) non fosse stata oggetto dell’appello. E, del resto, la CTR non ne fa menzione nella parte narrativa della sentenza impugnata, caducando, ciò nonostante, l’intero atto in violazione dell’art. 112 c.p.c. così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Il primo motivo, con cui l’Ufficio lamenta motivazione apparente, può, infine, ritenersi assorbito.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suindicati. La sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la definizione sulle spese.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione oltre che per la definizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021