Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38042 del 02/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15752/2015 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S., rappresentata e difesa nei gradi di merito dal Dott. Antonio Galuppini, con domicilio eletto in Montichiari (BS), via Brescia n. 130;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6943/64/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA

– BRESCIA depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/10/2021 dal consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO, tenutasi mediante collegamento da remoto.

FATTI DI CAUSA

In data 15 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate notificò a D.S. e al marito Da.Sa.Ma. dei questionari al fine di determinare il reddito D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, comma 4, con riferimento ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008.

Per quel che in questa sede ancora interessa, l’Ufficio notificò alla D. (nel prosieguo, anche “la contribuente’) tre avvisi di accertamento, con i quali accertò un maggior reddito e di conseguenza maggiori imposte dirette per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Su impugnazione della contribuente, la CTP confermò gli avvisi di accertamento “nella misura rideterminata dall’Ufficio nel provvedimento di autotutela datato 12/9/2013”.

Su appello della contribuente, gli avvisi di accertamento notificati a quest’ultima furono annullati dalla CTR sulla base del motivo che il D.M. 10 settembre 1992, art. 2, comma 2, escluderebbe espressamente, ai fini dell’applicazione del redditometro, i beni relativi esclusivamente ad attività d’impresa o all’esercizio di arti o professioni.

Ne consegue, secondo la CTR, che l’Ufficio avrebbe dovuto escludere dalla determinazione sintetica del reddito l’investimento afferente all’acquisto da parte della contribuente di quattro stalle a Calvisano (BS) finalizzate alla conduzione di un allevamento di vitelli.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 – Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia censura il passo della motivazione della sentenza impugnata in cui la CTR afferma che “la Suprema Corte, con costante e consolidato orientamento ha avuto modo di ribadire che l’accertamento induttivo sulla base del redditometro non può esaurirsi in un calcolo astratto degli elementi informativi acquisiti ma deve essere la risultante di un loro adattamento al caso concreto. In sostanza costituisce anzitutto specifico onere di completezza e correttezza dell’Ufficio analizzare i singoli elementi in suo possesso per valutarne poi la rilevanza o meno in sede accertativa”.

A tale affermazione l’Agenzia ricorrente ribatte che la contribuente non aveva risposto al questionario inviatole e che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 3, lett. d-bis), prevede che quando il contribuente non dia seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 3) e 4), o del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 3) e 4), sia possibile per l’Ufficio procedere alla rettifica del reddito d’impresa.

Sostiene l’Agenzia che il metodo induttivo seguito per la determinazione del reddito sarebbe stato giustificato sia dalla mancata risposta al questionario inviato alla contribuente, sia dalla presenza degli indici previsti dai decreti ministeriali del 1992, senza la necessità di prove ulteriori rispetto all’effettiva disponibilità dei beni previsti dal redditometro.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché si limita a censurare un brano della motivazione che non costituisce ratio decidendi della sentenza impugnata.

In realtà, la sentenza impugnata affronta il tema della rilevanza da dare, al fine della determinazione sintetica del reddito della contribuente, alle spese effettuate per incrementi patrimoniali: la CTR ha ritenuto che tali spese, effettuate dalla contribuente, non avrebbero dovuto essere considerate dall’Ufficio al fine della rideterminazione del reddito imponibile. Tale ratio decidendi è oggetto del secondo motivo di ricorso.

2. Tuttavia, per ragioni di ordine logico occorre esaminare prima il terzo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate deduce “nullità della sentenza. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: infatti, se fosse fondato tale motivo, il secondo motivo di ricorso resterebbe assorbito, in quanto la relativa questione non avrebbe potuto essere devoluta alla cognizione del giudice di appello, che dunque non avrebbe potuto esaminarla e risolverla in maniera favorevole alla contribuente.

2.1. Orbene, con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello della contribuente in quanto fondato su una doglianza nuova: l’irrilevanza ai fini dell’applicazione del redditometro della spesa sostenuta per l’acquisto delle stalle per l’allevamento dei vitelli in provincia di Brescia.

Secondo l’Agenzia, tale doglianza non era stata proposta in primo grado, sicché, per il divieto di ius novorum, essa non avrebbe potuto essere proposta in appello.

2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

L’Agenzia non ha indicato gli atti processuali del giudizio di primo grado dal cui esame emergerebbe la “novità” della doglianza fatta valere dalla contribuente in appello; non ha rappresentato di averli allegati al ricorso, non li ha trascritti nel corpo del ricorso, né ha precisato quale sia la loro allocazione nell’ambito del fascicolo processuale di merito (cfr., con riferimento al difetto di autosufficienza del ricorso con cui si facciano valere errores in procedendo, Cass., sez. 1, n. 29495/2020).

3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, del D.M. 10 settembre 1992, art. 3, comma 7, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia delle Entrate deduce che l’affermazione della CTR, secondo la quale l’incremento patrimoniale relativo all’immobile composto da terreni e fabbricati per Euro 451.073, acquistato dalla contribuente, sarebbe stato erroneamente computato nella determinazione del reddito in forma induttiva, avendo il bene natura strumentale all’esercizio dell’attività imprenditoriale agricola della contribuente, viola il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

Inoltre, secondo l’Agenzia, la CTR non avrebbe valutato correttamente le prove circa l’effettivo svolgimento da parte della contribuente di un’attività imprenditoriale, che ella si sarebbe limitata solo ad affermare.

3.1. Il motivo, nel suo primo profilo, è fondato.

Dal punto di vista del diritto positivo, il D.M. 10 settembre 1992, art. 3, comma 7, dispone che il valore economico indicativo di capacità contributiva è dato anche dalla quota relativa ad incrementi patrimoniali riguardanti l’acquisto dei beni “di cui al comma 1”, tra i quali sono ricompresi i beni strumentali all’esercizio di un’impresa.

Questa Corte, inoltre, ha già avuto l’occasione di affermare che “ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 e del D.M. 21 luglio 1983, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale – determinati in base agli estimi catastali – del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari e, nella specie, dall’acquisto di beni immobili), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente, a norma dell’art. 38, comma 6, cit., l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate” (Cass., sez. 5, n. 19557/2014).

Ne consegue che legittimamente l’Ufficio aveva posto alla base della rideterminazione sintetica del reddito della contribuente le spese sostenute per l’acquisto degli immobili adibiti a stalle, in quanto non coerenti con il quadro reddituale risultante dalle dichiarazioni annuali.

Avrebbe, poi, dovuto ricadere sulla contribuente l’onere della prova delle circostanze eccettuative di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.

4. In conclusione, il primo e il terzo motivo devono essere dichiarati inammissibili, mentre il secondo è fondato.

In relazione a quest’ultimo, il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR a quo, che si pronuncerà in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, la causa alla CTR della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472