Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38043 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15759/2015 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.D., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. Luca Fabbri, con il seguente domicilio digitale: luca.fabbri.pec.studiofabbri.com;

– intimata –

avverso la sentenza n. 428/04/2014 della COMM. TRIB. REG. MARCHE depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/10/2021 dal consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO, tenutasi mediante collegamento da remoto.

FATTI DI CAUSA

In data 14 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate notificò a B.D. (d’ora in poi anche “la contribuente”) l’avviso n. TQ9011000201/2012 relativo all’anno d’imposta 2006, accertando nei suoi confronti una maggiore Irpef pari ad Euro 42.681, oltre che una maggiore addizionale regionale e comunale.

La contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi nel 2006 né negli anni precedenti ed aveva venduto con atto del 21/12/2006, registrato a Fano il 2/1/2007, un terreno edificabile lottizzato acquistato il 4/8/2003, applicando la cd. imposta sostitutiva prevista dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 496, sulla plusvalenza derivante dalla cessione.

L’Ufficio, con il detto avviso di accertamento, disconobbe l’inerenza di alcuni costi portati in deduzione dalla plusvalenza e recuperò quest’ultima a tassazione applicando le aliquote ordinarie in luogo dell’imposta sostitutiva, imputando quest’ultima all’ammontare ritenuto dovuto.

In particolare, l’Ufficio ritenne inapplicabile la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 496, in quanto tale disposizione si applica solo alla plusvalenza derivante da una cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, TUIR ex art. 67, comma 1, lett. b), mentre nel caso di specie si era trattato di una cessione di un’area lottizzata, ai sensi del TUIR, art. 67, comma 1, lett. a).

La contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Pesaro, che respinse il ricorso.

Proposto appello, la CTR delle Marche riformò in parte la sentenza riconoscendo, per quel che in questa sede interessa, la legittimità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva alla plusvalenza realizzata sulla cessione e ritenendo assorbite le questioni circa la tassazione separata e la rivalutazione, pure riproposte dalla contribuente Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 496, e del TUIR, art. 67, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia censura la sentenza di appello per aver sussunto la plusvalenza realizzata dalla contribuente intimata sub TUIR, art. 67, comma 1, lett. b), anziché sub TUIR, art. 67, comma 1, lett. a) e per avere di conseguenza, sulla base di tale errore di sussunzione in iure, ritenuto applicabile alla detta plusvalenza l’imposta sostitutiva di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 496.

In particolare, il terreno oggetto della vendita effettuata dalla contribuente rientrava in un piano di lottizzazione e sarebbe irrilevante che la contribuente avesse o meno eseguito opere idonee a renderlo edificabile: la sola circostanza che il terreno era oggetto di un piano di lottizzazione valeva ad escludere l’inquadramento della plusvalenza realizzata sub TUIR, art. 67, comma 1, lett. b), che si riferisce ai terreni edificabili secondo le previsioni di strumenti urbanistici generali, non a quelli rientranti in strumenti urbanistici attuativi, con la conseguenza che al caso di specie non sarebbe applicabile l’imposta sostitutiva prevista dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 496.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La sentenza di appello si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte secondo il quale “in tema d’imposte sui redditi, ed al fine dell’assoggettamento ad imposizione, tra i redditi diversi, D.P.R. n. 917 del 1986 ex art. 67, comma 1, lett. a), delle plusvalenze derivanti dalla vendita d’immobili posta in essere al di fuori dell’esercizio di imprese, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuta, da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione del corrispondente piano di lottizzazione, anche se non sia ancora stata stipulata, tra il comune ed i proprietari, la relativa convenzione urbanistica” (Cass., sez. 5, n. 22488/2015), sicché, ai fini della sussunzione di una plusvalenza nell’ambito del TUIR, art. 67, comma 1, lett. a), non rileva che il venditore abbia dato esecuzione ad opere atte a rendere edificabile il terreno o che abbia iniziato la lottizzazione dello stesso, essendo sufficiente che il terreno venduto rientri in un piano di lottizzazione approvato.

Sulla stessa scia dell’arresto teste’ citato si colloca Cass., sez. 5, n. 15584/2016, secondo la quale “in tema d’imposte sui redditi, riguardo all’assoggettamento ad imposizione D.P.R. n. 917 del 1986 ex art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. a), tra i redditi diversi, delle plusvalenze derivanti dalla vendita d’immobili, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuta, da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione del corrispondente piano di lottizzazione, anche se non è ancora stata stipulata, tra il comune ed i proprietari, la relativa convenzione urbanistica e non è stata eseguita alcuna opera di urbanizzazione primaria o secondaria”.

2. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR delle Marche che, in diversa composizione, si atterrà all’orientamento di questa Corte qui richiamato in tema di presupposti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 496, e si pronuncerà sulle altre questioni dichiarate assorbite dalla sentenza d’appello.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla CTR delle Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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