LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21636/15 R.G. proposto da:
GIRO S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Silvio Garofalo, ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania n. 863/5/15 depositata in data 2 febbraio 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
RILEVATO
che:
1. La società Giro s.r.l. proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. avverso la sentenza con la quale la C.T.R. aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado con cui la C.T.P. di Avellino aveva a sua volta accolto il ricorso originariamente proposto dalla società avverso la cartella di pagamento con cui si recuperava maggiore IRPEF in relazione all’anno d’imposta 2005.
La società, che era rimasta contumace nel giudizio di secondo grado, aveva impugnato la sentenza d’appello ritenendo che la C.T.R. fosse incorsa in un errore di fatto, in quanto il credito d’imposta in contestazione non derivava dalla dichiarazione presentata per l’anno 2005, bensì da un credito maturato ex novo nel 2006.
2. La Commissione tributaria regionale adita in sede di revocazione dichiarò inammissibile il ricorso, osservando che la sentenza gravata non era affetta da errore di fatto poiché la decisione prendeva in esame tutta la documentazione versata agli atti di causa. Considerato, inoltre, che la circostanza lamentata dalla contribuente (ossia il fatto che il credito reclamato non derivasse da dichiarazione prodotta per l’anno 2005, bensì da credito maturato nel 2006 per la differenza emergente tra le ritenute operate nel dicembre 2006 e l’importo versato) aveva formato oggetto di contenzioso sia in primo che in secondo grado, ritenne non sussistenti i presupposti per la revocazione, stante il chiaro tenore dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in forza del quale il ricorso per revocazione per erronea supposizione sul fatto era ammesso sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non avesse costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata aveva statuito. Nella specie, la circostanza lamentata dalla società aveva formato oggetto di specifica contestazione nel corso dei due precedenti gradi di giudizio, per cui il ricorso era inammissibile.
3. Contro la suddetta decisione d’appello la Giro s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la società contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la contribuente deduce la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, Sostiene che l’errore del giudice della sentenza impugnata per revocazione “cade su un fatto incontroverso del giudizio costituito dai dati documentali di cui ai modelli 770 S presentati dalla società per l’anno 2005, per l’anno 2006 e per l’anno 2007, presupposto della decisione, non suscettibili di interpretazione giuridica e neppure contestati dall’Agenzia nei gradi del giudizio di merito” e che “e’ dalla falsa percezione, rectius, della erronea acquisizione di tali dati documentali in cui è incorsa prima l’Agenzia delle entrate e poi il giudice della sentenza impugnata per revocazione che deriva la sentenza impugnata per revocazione”.
2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 398 c.p.c., comma 4, la ricorrente lamenta che il giudice ha omesso di provvedere sulla istanza di sospensione dei termini del ricorso per cassazione da essa avanzata.
3. La prima censura è inammissibile.
3.1. Occorre ribadire che l’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass., sez. 3, 28/06/2005, n. 13915; Cass., sez. 1, 3/02/2006, n. 2425; Cass., sez. U, 20/07/2001, n. 9882; Cass., sez. 1, 3/02/2006, n. 2430; Cass., sez. 5, 8/06/2018, n. 14929; Cass., sez. U, 7/03/2016, n. 4413; Cass., sez. 5, 22/10/2019, n. 26890).
3.2. Questa Corte ha, quindi, evidenziato che “in generale l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa”. Con la conseguenza che non è idoneo ad integrare errore revocatorio il travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale quand’anche risulti errata – di revocazione (Cass., sez. L, 11/07/2016, n. 14108; Cass., sez. L, 5/04/2017, n. 8828; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27570).
3.3. In sintesi, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, 27/12/2017, n. 30994), non costituiscono vizi revocatori né l’errore di diritto sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. Infatti, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione.
4. La contribuente con il ricorso per revocazione, partendo dal presupposto che i dati documentali acquisiti agli atti di causa fossero pacifici e incontroversi tra le parti, ha denunciato una erronea lettura di tali documenti, contestando di conseguenza l’apprezzamento di essi svolto dal giudice di appello, il che impone di escludere la configurabilità del dedotto errore di fatto revocatorio.
Peraltro, come rilevato dalla C.T.R. nella sentenza in questa sede impugnata, la circostanza di cui la ricorrente si duole, ossia il fatto che il credito reclamato non derivi dalla dichiarazione relativa all’anno 2005, bensì da un credito maturato ex novo nel 2006 scaturente dalla differenza emergente tra le ritenute operate nel dicembre 2006 e l’importo versato, ha costituito oggetto di discussione tra le parti nelle fasi del giudizio di merito e, pertanto, è del tutto evidente che l’ipotizzato errore ricadente su tale circostanza di fatto non possa formare oggetto di giudizio di revocazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, ultimo periodo.
5. Anche il secondo motivo di ricorso non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità.
Con tale doglianza la ricorrente, al di là della rubrica, addebita alla C.T.R. di non avere provveduto all’esame dell’istanza di sospensione da essa formulata ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, e, quindi, di essere incorsa in un vizio di omessa pronuncia.
Osserva questo Collegio che la formulazione della norma è chiara nel prevedere la sospensione del termine come mera facoltà del giudice (“il giudice può sospendere”) e che il provvedimento di sospensione invocato non ha natura decisoria.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, che “il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., va riferito all’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l’omessa adozione di un provvedimento di carattere ordinatorio” (Cass., sez. 1, 2/03/2016, n. 4120; Cass., sez. 3, 27/02/2019, n. 5725).
6. Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021