LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5473-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.G., G.B., G.L., G.A., G.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 471/2014 della COMM. TRIB. REG. UMBRIA, depositata il 09/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. MUCCI ROBERTO che ha chiesto il rigetto del ricorso, conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate notificò il 26 giugno 2006 ai coniugi G.G. e P.G. avviso di accertamento col quale riprese a tassazione, ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta 2004, il reddito derivante da plusvalenza per la vendita di terreno edificabile che i predetti avevano alienato a terzi, ciascuno per i propri diritti di un mezzo, a terzi, con atto registrato il 30 luglio 2004, per il prezzo dichiarato di Euro 15.000,00, assumendo il maggior valore di Euro 32.200,00 come rettificato con avviso di liquidazione emesso ai fini dell’imposta di registro, impugnazione nei termini.
I contribuenti impugnarono l’avviso di notificato il 26 giugno 2006 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Perugia, che respinse il ricorso.
L’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Umbria fu accolto dal giudice del gravame con sentenza n. 471/03/2004, depositata il 9 luglio 2014, non notificata, che, riaffermata la legittimità dell’atto impositivo sotto il profilo motivazionale, accolse nel merito l’appello, annullando l’avviso di accertamento; ritenne, infatti, la CTR, che fosse onere dell’Amministrazione finanziaria provare che il maggior valore del bene venduto calcolato ai fini dell’imposta di registro fosse uguale all’effettivo corrispettivo ricevuto.
Avverso la sentenza resa dalla CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, notificato alla sig.ra P.G. in proprio ed anche in qualità di erede del coniuge G.G., nelle more deceduto, ed ai figli G.L., G.A. e G.E., in qualità di eredi del defunto G.G..
I contribuenti sono rimasti intimati.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mucci Roberto, ha reso conclusioni scritte, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 – bis, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non essendo stata fatta, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata decisa, ai sensi della citata norma, all’odierna camera di consiglio della sezione tributaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41 bis e 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che spettasse all’Ufficio provare che il prezzo di realizzo della vendita fosse effettivamente analogo a quello determinato ai fini della liquidazione dell’imposta di registro, spettando invece al contribuente superare la presunzione derivante dalla coerenza del prezzo di cessione pattuito col valore di mercato del bene, quale stimato ai fini dell’imposta di registro, dimostrando di avere effettivamente incassato l’importo indicato in atti quale prezzo della cessione.
1.1. Il motivo è infondato, alla luce dello ius superveniens alla decisione in questa sede impugnata, segnatamente del D.Lgs. n. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, che ha stabilito che “Gli artt. 58,68,85 e 86 T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e IL D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.
1.2. Come già osservato da questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11054; Cass. sez. 6-5, ord. 7 settembre 2018, n. 21768; Cass. sez. 5, ord. 18 aprile 2018, n. 9513; Cass. sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12265; Cass. sez. 6-5, ord. 7 dicembre 2016, n. 25241; Cass. sez. 6-5, ord. 29 novembre 2016, n. 24367; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14664; Cass. sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6135), detta norma, avendo natura di norma d’interpretazione autentica, L. n. 212 del 2000, ex art. 1, comma 2, è applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti.
1.3. Ciò fa sì che l’accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF non possa legittimamente presumersi in forza del solo valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.
2. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto rigettato.
3. Nulla va statuito riguardo alle spese di lite, non avendo gli intimati svolto difese.
4. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021