LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. r.g. 8854/2015 proposto da dal 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
– ricorrente –
contro
M.C.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Eleonora Duse n. 35, presso lo studio dell’Avv. Alberto Gommellini
,che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Matteo Targhini, per procura in calce al controricorso.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 1630/04/14 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 25 settembre 2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.11.2021 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Locatelli Giuseppe che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
M.C.L. impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno 2008, con cui l’Ufficio aveva contestato che la vendita di un fabbricato andasse qualificata come vendita di area edificabile (in quanto l’edificio era stato immediatamente demolito) e, quindi, aveva accertato una plusvalenza, applicando la maggiore aliquota ai fini dell’imposta di registro, regolarmente pagata dalla Società.
La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso, ma la decisione, appellata dalla contribuente, è stata integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna la quale ha annullato l’atto impositivo.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che non si potessero trasporre automaticamente gli effetti dell’individuazione del contenuto dell’atto ai fini dell’imposta di registro anche ai fini delle imposte sui redditi, con la conseguenza che la corretta interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, non potesse essere riferita all’intenzione delle parti ma, unicamente, alla condizione oggettiva del bene ceduto, area edificabile, senza possibilità di estendere la sua applicazione ad edifici che si intendono demolire per poi essere ricostruiti.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, la contribuente.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza secondo le forme di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. n. 176 del 2020.
Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e la decisione della controversia nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lettera b), dell’art. 1362 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20) in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che l’accertamento dell’Ufficio si fosse basato su una estensione analogica dei principi sanciti dall’art. 20 TUR all’art. 67 TUIR e che si dovesse fare riferimento, ai fini delle imposte dirette, non alle intenzioni delle parti ma alla condizione oggettiva del bene ceduto, che deve essere soltanto un’area edificabile. Secondo la prospettazione difensiva, nel caso in esame, infatti, si era di fronte a degli elementi oggettivi, indicativi della effettiva condizione oggettiva del bene ceduto, la cui connotazione (con demolizione del fabbricato e ricostruzione di un nuovo edificio) era antecedente al trasferimento.
1.1 La censura è inammissibile alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7155 del 21/03/2017: “In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti””.
1.2 Sulla materia oggetto di ricorso, infatti, a partire dalle sentenze n. ri 4150, 15629, 15630 e 15631 del 2014 della Sezione quinta-tributaria, si è formato l’orientamento, consolidatosi e a tutt’oggi fermo (ed al quale si è uniformata la stessa Agenzia delle Entrate che, con circolare n. 23/E/2020 ha escluso che, ai fini della tassazione delle plusvalenze, la cessione di un edificio possa essere riqualificata come cessione del terreno edificabile e che, in particolare, elementi di fatto come l’avvenuto rilascio del permesso di demolizione e di ricostruzione non possono qualificare la cessione di un fabbricato come una cessione di terreno, con conseguente tassazione della plusvalenza) secondo cui “In materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica”(principio ribadito, solo per citarne alcune tra le altre, da Cass. n. ri 5008 del 21.2.2019, 19642 del 22.07.2019, 16374 del 10.6.2021).
2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate come in dispositivo.
3. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n. 1778 del 29/01/2016).
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese che si liquidano in complessivi Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021