LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6189/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
***** s.r.l. (CF *****), in persona del legale rapp.te p.t.
– intimata –
avverso la sentenza n. 4885/9/14, depositata in data 24 luglio 2014, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 4885/9/2014, depositata il 24 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della ***** s.r.l. avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo ad Ires ed Irap per l’anno 2005.
Osservava la CTR che correttamente il giudice di primo grado aveva valutato che tra il 1 gennaio 2005 ed il 28 settembre 2005 (data nella quale era stato dichiarato il fallimento della società) il volume di affari era pari ad Euro 909.118, importo determinato sulla base dei corrispettivi e dei ricavi non dichiarati. La stessa CTP aveva però rilevato che l’Ufficio, nel quantificare le percentuali di detrazione dei costi nelle misure del 70% e del 50%, al fine di determinare l’effettiva misura dell’Ires e Irap dovuta dal contribuente, aveva operato con modalità prive di riscontri probatori: in particolare, il giudice di primo grado aveva rilevato che non era stato operato il necessario raffronto tra la pretesa impositiva per l’anno 2005 rispetto ai ricavi imponibili nei periodo antecedenti e successivi, periodi che presentavano ricavi negativi o marginalmente positivi.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi la CTR limitata a riprendere, con minima parafrasi, la motivazione della sentenza appellata.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Per quanto la sentenza della CTR segua un percorso argomentativo molto simile alla sentenza della CTP, trascritta nel ricorso, nondimeno la sentenza impugnata manifesta, attraverso espressioni chiare ed esaurienti, una convinta adesione al convincimento esplicitato dal primo giudice.
1.3. Trova pertanto applicazione il principio espresso da Sez. U. 16/01/2015, n. 642, secondo il quale “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”.
2. Il secondo motivo lamenta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR annullato integralmente la ripresa sul presupposto (contestato poi con il successivo mezzo) che l’Ufficio avrebbe mal calcolato la detraibilità dei costi esposti in dichiarazione, senza vagliare nel merito la fondatezza della pretesa tributaria e senza ricalcolarla nel quantum.
3. Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo l’Ufficio annullato la ripresa a tassazione pur avendo constatato, attenendosi alla contabilità esibita in sede di verifica, che la società aveva presentato una dichiarazione infedele, esponendo redditi pari a zero a fronte di ricavi rilevabili dal bilancio e quantificati in Euro 937.225.
3.1. Pertanto, prosegue l’Ufficio ricorrente, l’accertamento altro non è stato che il recupero a tassazione di ricavi contabilizzati ma non dichiarati, laddove la CTR, probabilmente travisando l’oggetto del giudizio (che non riguardava costi deducibili), non si sarebbe avveduta del fatto che a fronte dei predetti ricavi l’Ufficio aveva inteso riconoscere la percentuale di redditività pari al 30%, deducendo dunque costi pari al 70% del predetto ammontare.
3.2. Il terzo motivo, logicamente preliminare, è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
3.3. In effetti esaminando il contenuto dell’avviso di accertamento trascritto nel ricorso, emerge chiaramente come la questione dei costi sia stata presa in considerazione dall’Ufficio solo al fine di calcolare l’effettiva redditività, sul rilievo che i costi erano stati determinati considerando “che in media rappresentano il 70% dei ricavi” per l’attività di ristorazione.
3.4. Ciò premesso, fondata è la censura riguardante la reale ragione posta dalla CTR a fondamento della decisione favorevole al contribuente e cioè che l’Ufficio, secondo il giudice di appello, non avrebbe assolto l’onere della prova ed avrebbe omesso di operare il necessario raffronto tra la pretesa impositiva riguardante l’anno 2005 ed i ricavi imponibili nei periodi antecedenti e successivi, periodi che presentavano ricavi o negativi o marginalmente positivi.
3.5. L’Ufficio, però, ha chiarito di essersi attenuto alla contabilità della società, esibita in sede di verifica, limitandosi, da un lato, a constatare che il contribuente aveva presentato una dichiarazione del tutto infedele, esponendo redditi pari a zero a fronte di ricavi rilevabili dal bilancio e quantificati in Euro 937.2258 e, dall’altro, a sottrarre, al fine di determinare il reddito imponibile, la somma di Euro 656.058 rappresentante il 70% dei ricavi, conclusivamente pervenendo a determinare in Euro 281.168 il reddito imponibile, pari al 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi.
3.6. In questa prospettiva rimane oscura la ragione per la quale la CTR ha ritenuto indispensabile il raffronto tra la pretesa impositiva, relativa all’anno 2005, ed i ricavi imponibili riguardanti i periodi precedenti e successivi, tanto più che, come risulta dalla stessa ricostruzione formulata nel ricorso, nel periodo successivo la società venne sottoposta alla procedura fallimentare, con conseguente fisiologica incapacità di produrre ricavi.
3.7. In ogni caso, quand’anche si dovesse assegnare una certa rilevanza all’ammontare del reddito imponibile conseguito negli anni precedenti, come ritenuto dalla CTR, tale aspetto doveva essere valorizzato, sotto il profilo della corretta distribuzione dell’onere probatorio, dal ricorrente e non dall’Ufficio che, invece, nel calcolare l’incidenza dei costi pari al 70% si è semplicemente attenuto ad una media, relativa ad un’attività “classificata, in base agli studi di settore presentati gli anni precedenti dalla parte, tra i Grandi ristoranti pizzerie” (cfr. pag. 3 del ricorso).
4. Le considerazioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo, accoglie il terzo con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021