Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38059 del 02/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8288/2015 proposto da:

G.R. E FIGLI s.r.l. (PI *****), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv. Gaetano Ragucci e Marco Squicquero, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Crescenzio n. 20;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4828/36/14, depositata in data 22 settembre 2014, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 4828/36/14, depositata il 22 settembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla s.r.l. G.R. e Figli avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Lecco ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso che accertava una maggiore imposta Ires, derivante da maggior reddito imponibile, nonché una maggiore imposta Irap, derivante da maggior valore della produzione, nonché operazioni non fatturate ai fini Iva, soggette al regime del reverse charge D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 74, commi 7 e 8.

Osservava la CTR, per quanto ancora rileva, che l’accertamento era scaturito da un’indagine condotta dalla GdF di Bergamo a carico della Justmetal s.r.l., allorché era stata rinvenuta e sottoposta a sequestro documentazione extracontabile che aveva permesso di rilevare una cessione di rottami, senza emissione di regolari fatture, nei mesi di aprile e maggio 2008, operata dalla società appellante nei confronti della Justmetal s.r.l.

Tale documentazione, osservava la CTR, era idonea a provare in modo determinante l’avvenuta operazione di compravendita tra le due società e addirittura consentiva di risalire alle quantità ed ai prezzi, corrispondenti a quelli determinati dall’Agenzia delle entrate. Il rinvenimento di una contabilità informale tenuta dai clienti doveva perciò considerarsi un indizio grave e preciso circa l’esistenza degli imponibili non riportati sulle scritture contabili ufficiali del contribuente. Quest’ultimo non risultava direttamente coinvolto nell’indagine penale relativa all’operazione denominata “rottamopoli”, e tuttavia aveva avuto rapporti diretti con la s.r.l. Justmetal e non aveva provveduto ad effettuare la dichiarazione dei debiti e dei ricavi sulle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta, senza nemmeno provvedere all’emissione di regolari fatture, circostanza risultante anche dalle dichiarazioni rese da V.R..

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste l’Ufficio mediante controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 11 e 24 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR affidato l’esposizione delle ragioni del proprio convincimento ad una passiva trascrizione di ampi stralci delle difese dell’Agenzia, idonea a rendere conto dell’oggetto del giudizio, ma non della sua autonoma valutazione da parte del giudice.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Secondo Sez. U 16/01/2015, n. 642, “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”.

1.3. Tenendo conto di tale principio, va rimarcato che nel caso in esame, benché dal confronto tra le controdeduzioni dell’Ufficio rese in sede di appello e la sentenza impugnata (confronto reso possibile dalla trascrizione dei passi rilevanti, operata dal ricorrente) emergano indubbi elementi di affinità tra le difese dell’Agenzia e la motivazione resa dalla CTR, non si può in alcun modo desumere da tale circostanza un sospetto di non attribuibilità all’organo giudicante delle ragioni della decisione, né che il percorso motivazionale tradisca un difetto di chiarezza, univocità ed esaustività, risultando pertanto pienamente rispettate le condizioni da cui, secondo il precedente richiamato, dipende la validità della pronuncia impugnata.

2. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ricondotto alla previsione di tale norma fatti privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, quanto all’imputazione temporale e, per uno di essi, anche riguardo alla riferibilità al contribuente delle quantità materiali apparentemente compravendute nel mese di aprile.

2.1. Secondo il ricorrente, infatti, se la CTR avesse realmente esaminato i documenti considerati significativi, non solo si sarebbe avveduta che da essi non si desumeva alcuna concreta indicazione circa l’esecuzione delle supposte cessioni senza fattura nel 2008, ma anche che uno di essi era del tutto privo di qualsiasi riferimento al contribuente, sicché, in definitiva, tali documenti ben potevano riferirsi ad altri anni e ad altri operatori.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Secondo Sez. U n. 1785 del 2018, la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 suppone un’attività argomentativa estrinsecantesi nell’indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito risulti irrispettoso del paradigma ella gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza, occorrendo, in altri termini, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti i paradigmi in oggetto e quindi è su di esso che la critica di falsa applicazione si deve innestare, evidenziando in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi. Al contrario, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si traduce o nell’invocare una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali rispetto alle quali si è svolto il ragionamento presuntivo o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella applicata dal giudice di merito (e ciò sia se tale prospettazione si è basata sulle stesse circostanze fattuali tenute presenti dal giudice, sia se è basata su altre circostanze). In tale ultimo caso ciò che si sollecita è solo un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della questione di fatto, possibile solo qualora si denunci, ai sensi del nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame di un fatto, principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo.

2.3. Nel caso in esame, l’illustrazione del motivo non si allinea alla prospettazione della falsa applicazione imposta dai principi sopra enunciati, mancando del tutto il doveroso momento di critica del ragionamento svolto dalla CTR: il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con la motivazione del giudice di appello, che ha ritenuto i documenti in questione riconducibili ai rapporti tra le due società (e con specifico riferimento al 2008), ricavando tale considerazione anche dal fatto che il contribuente aveva intrattenuto rapporti con la Justmetal s.r.l., non aveva presentato le dichiarazioni dei debiti e dei ricavi sulle dichiarazioni relative a tale anno e non aveva provveduto ad emettere regolari fatture.

2.4. Dal proprio canto, il contribuente, attraverso il motivo in scrutinio, anziché sottoporre (doverosamente) a critica il ragionamento svolto dalla CTR, si è limitato a sottolineare l’esistenza di alcuni elementi (quali l’assenza di data e la mancanza, in uno di essi, dell’indicazione del nominativo del contribuente) del tutto estranei al percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, mirando in tal modo a ricostruire in termini diversi la quaestio facti, senza che la doglianza possa essere nemmeno positivamente apprezzata ai sensi del n. 5 dell’art. 360, non avendo il ricorrente spiegato la ragione per la quale quelle circostanze, trascurate dalla CTR, rivestirebbero un carattere decisivo per il giudizio.

3. Le ragioni che precedono impongono il rigetto del ricorso; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso; pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 5.600 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472