LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16072/2015 R.G. proposto da:
D.R., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Gian Luca Grossi, Ermanno Vaglio ed Enrico Caruso, disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Mario Valentini, in Roma, al viale Castro Pretorio n. 122;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 7044/2014 della CTR della Lombardia, depositata in data 19/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.
Dopo aver risposto al questionario n. Q00925/2011 inviatole dall’Agenzia delle Entrate in relazione agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, l’Ufficio notificò a D.R. (nel prosieguo, anche “la contribuente” o “la ricorrente”) tre avvisi di accertamento, uno per ogni anno d’imposta sopra indicato, autonomamente impugnati dalla ricorrente dinanzi alla CTP di Milano, che con tre distinte sentenze rigettò i ricorsi.
Proposti dalla contribuente tre separati appelli avverso le sentenze, la CTR della Lombardia, previa riunione dei ricorsi, con un’unica sentenza li rigettò.
Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi, di cui il terzo a sua volta è articolato in tre distinti profili.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato solo un atto di costituzione.
1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, e dell’art. 6 Statuto del contribuente, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione del principio del contraddittorio”, la contribuente ha impugnato la sentenza di appello per non avere essa riconosciuto come indefettibile l’instaurazione del contraddittorio preventivo in sede amministrativa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento.
La ricorrente ha dedotto di aver sollevato tale motivo di illegittimità degli avvisi di accertamento sin dal primo grado: esso, tuttavia, non sarebbe stato preso in considerazione dalla CTR.
1.1. Il motivo è infondato.
Il Collegio intende confermare l’orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale, in tema di tributi non armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vale solo a partire dall’anno d’imposta 2009, e dunque non si applica alla fattispecie per cui è causa (Cass., 6-5, n. 11283/2016).
2. Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. consistente in omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, la contribuente ha dedotto che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione della nullità degli avvisi di accertamento per violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, benché ritualmente devoluta ad essa e, prima ancora, alla CTP.
2.1. Il motivo è assorbito dalla infondatezza nel merito della questione, affrontata da questa Corte con la decisione del primo motivo.
3. Con il primo profilo del terzo motivo, rubricato “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 – Impossibilità per l’Ufficio di procedere alla rideterminazione sintetica del reddito nel caso di produzione di prova contraria circa la fonte reddituale”, la contribuente ha dedotto di aver dato la prova delle fonti di liquidità atte a giustificare la capacità di spesa dimostrata, sicché l’Ufficio non avrebbe potuto procedere con la determinazione sintetica del reddito della contribuente.
La ricostruzione sintetica del reddito si fonderebbe su elementi presuntivi vincibili attraverso la prova contraria offerta dal contribuente.
Nel caso di specie, l’Ufficio avrebbe notificato gli avvisi di accertamento impugnati nonostante che la contribuente avesse, già in sede amministrativa, offerto prova dei disinvestimenti patrimoniali che le avrebbero consentito di sostenere le spese sostenute negli anni d’imposta (2006, 2007 e 2008) cui si riferiscono gli avvisi di accertamento emessi a suo carico.
In particolare, la CTR avrebbe errato nell’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, avendo ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento nonostante che sin dalla fase amministrativa la contribuente avesse dimostrato la fonte, non tassabile, degli introiti che le avevano consentito di avere la capacità di spesa posta dall’Ufficio a fondamento della determinazione sintetica del reddito. 3.1. La doglianza è inammissibile.
La contribuente, nell’articolare la sua censura, dà per presupposto il raggiungimento della prova che il finanziamento delle spese, sulla cui base l’Ufficio ha determinato sinteticamente il reddito, sia avvenuto con una delle modalità previste nella proposizione eccettuativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, u.p..
Così facendo, valica i confini del giudizio di legittimità, chiedendo inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione delle prove offerte nell’ambito dei giudizi di merito.
3.2. Con il secondo profilo del terzo motivo, rubricato “Violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4,”, la contribuente ha dedotto che l’Ufficio, omettendo di considerare vinta la presunzione su cui si basavano gli avvisi di accertamento da esso emessi, nonostante le prove documentali fornite dei disinvestimenti operati, avrebbe violato il principio di capacità contributiva su cui si fonda l’imposizione tributaria (art. 53 Cost.).
3.3. Anche tale profilo di doglianza è inammissibile.
Nel dedurre la violazione del principio di capacità contributiva, la contribuente si lamenta che la CTR non abbia ritenuto provato che le spese, poste dall’Ufficio a fondamento degli avvisi di accertamento, fossero state finanziate con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La questione, però, appartiene al campo della valutazione probatoria, sicché la relativa cognizione non può essere devoluta a questa Corte.
3.4. Con il terzo profilo del terzo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. consistente in omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, la contribuente ha dedotto che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e sulla violazione del principio di capacità contributiva da parte dell’Ufficio.
3.5. La doglianza è infondata.
La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato si concretizza quando il giudice non esamina una domanda o un capo di domanda o un’eccezione proposta.
Nella fattispecie che ci occupa, la CTR non ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla prova delle fonti di reddito escluse dalla base imponibile: tale questione è stata affrontata e decisa dal giudice di appello.
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la contribuente ha dedotto che la CTR non avrebbe esaminato la documentazione, prodotta sin dalla fase amministrativa, a giustificazione della capacità di spesa posta dall’Ufficio a fondamento degli atti impositivi.
5. Con il quinto motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in coerenza con l’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Motivazione apparente”, la contribuente ha dedotto che la CTR non avrebbe motivato l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la contribuente avrebbe “contrastato la pretesa fiscale con asserzioni generiche e con riserva di produzione documentale, poi non effettuata”.
5.1. Il quarto e il quinto motivo, che possono essere esaminati insieme per la loro stretta connessione, sono fondati.
Le espressioni linguistiche contenute nella sentenza impugnata e relative alla mancanza di prova della infondatezza della pretesa tributaria appaiono riprodurre gli stilemi della motivazione apparente.
Per tutti e due i gradi del processo di merito la contribuente ha sostenuto che la sua capacità di spesa per gli anni 2006, 2007 e 2008 derivava da disinvestimenti di titoli e obbligazioni ereditati dal padre.
L’asserzione, chiara e circostanziata, è stata suffragata dalla produzione documentale relativa al possesso e all’uso di tali titoli finanziari, che la CTR non ha per niente valutato, ritenendo addirittura, contrariamente a quanto risulta dagli atti, che la contribuente non avesse neppure depositato alcuna documentazione a sostegno delle sue tesi difensive.
E’ appena il caso di notare, peraltro, che sulla base della documentazione relativa ai disinvestimenti effettuati la contribuente ha ottenuto lo sgravio totale della pretesa impositiva relativa all’anno 2006 e lo sgravio parziale della pretesa relativa al 2007 e al 2008.
6. In definitiva, il ricorso deve essere accolto in relazione al quarto e al quinto motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, riesaminerà la documentazione posta a sostegno delle doglianze della contribuente, tenendo anche conto dei provvedimenti di sgravio nelle more ottenuti dalla odierna ricorrente, emessi in autotutela dall’Ufficio.
7. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto e il quinto motivo. Rigetta, nel resto, il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021