Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.38067 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1431/2020 proposto da:

I.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMINA POSSIS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI NOVARA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 8994/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 06/12/2019 R.G.N. 500/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Torino, con decreto pubblicato in data 6.12.2019, ha rigettato il ricorso proposto da I.L., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara il 22.11.2018, notificato il 29.11.2018, con il quale erano state disattese le domande del richiedente, dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, ovvero del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

2. il Tribunale ha osservato che le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’espatrio, “pur essendo credibili”, non integrano in alcun modo i presupposti previsti normativamente per ottenere quanto richiesto, non sussistendo il rischio di una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, secondo quanto dispone del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, ed essendo le predette ragioni del tutto generiche, sfornite di qualunque supporto probatorio, avendo il ricorrente giustificato l’espatrio “per apprendere i segreti per la produzione del vino” e per i contrasti creatisi all’interno della comunità a seguito del “tentativo dei musulmani di convincere i cristiani a convertirsi al loro credo”, senza ulteriore specificazione;

3. circa la richiesta di protezione sussidiaria, i giudici di merito hanno evidenziato che il ricorrente non ha espresso timori in ordine a possibili conflitti armati interni quali fonti di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio; pertanto, valutata altresì la situazione sociopolitica del Paese di provenienza, hanno ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c);

4. infine, i giudici di merito hanno negato che, nella fattispecie, potessero configurarsi particolari profili di vulnerabilità atti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perché la storia personale del ricorrente non consente di ritrovare riferimenti ad una condizione di menomata dignità vissuta in patria, né ad una personale situazione di vulnerabilità da proteggere;

5. per la cassazione del decreto ha proposto ricorso I.L. articolando due motivi (il secondo dei quali, per evidente errore materiale, indicato con il n. 3: v. pag. 18 del ricorso); il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine di “una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

6. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si lamenta la “violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (in relazione alla sussistenza di un pericolo generalizzato all’interno del Paese di provenienza)” e “si intende censurare la parte del decreto impugnato, in cui il Tribunale ha ritenuto di non concedere al ricorrente la protezione sussidiaria per il fatto che lo stesso non provenga da una zona della Nigeria interessata da una situazione di grave conflittualità ed instabilità politica e pertanto non ha ravvisato un grave danno in caso di rientro del ricorrente nel paese di origine”;

2. con il secondo motivo si deduce la “violazione del disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver considerato la situazione di disordine generale presente in Nigeria” e “si censura la parte del decreto di rigetto in cui il Tribunale di Torino dichiara di escludere che la zona di provenienza del richiedente possa ricondursi ad uno stato di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno e violenza generalizzate, ed ha erroneamente valutato la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente solo con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria e non altresì in relazione alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”;

3. i motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro interferenza e perché affetti dai medesimi vizi che conducono ad un pronunzia di inammissibilità. Ed invero, il Tribunale ha sottolineato che la vicenda narrata dal ricorrente assume nella sostanza, i connotati di una vicenda di carattere privato e che, in ordine alla stessa, il medesimo non ha fornito alcun elemento delibatorio che potesse indurre il Collegio giudicante ad una diversa connotazione, anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha dichiarato che “non ci sono scontri violenti nella comunità per motivi religiosi e che l’opera di persuasione per convertirsi non viene attuata con la violenza” (v. pag. 4 del decreto impugnato): a fronte di ciò, non può invocarsi l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice, che non può essere volta a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte (v., ex plurimis, Cass., SS.UU. n. 11353/2004; Cass. nn. 13694/2014; 6205/2010; 17102/2009). Va, altresì, sottolineato che i giudici di merito, citando le fonti internazionali da cui hanno tratto convincimento (v. pag. 6 del decreto impugnato), hanno accertato, in fatto, l’assenza di una situazione di violenza generalizzata nella zona “di provenienza del ricorrente (il quale ha collocato la città di nascita a Benin City)”, posto che “le azioni del gruppo armato ***** riguardano zone diverse da quella di provenienza del richiedente”;

4. ciò premesso e rilevato, altresì, che, in nessuno dei motivi articolati, il ricorrente contesta il fatto che il Tribunale abbia reputato che la vicenda narrata presenti i caratteri di una vicenda essenzialmente privata e, in quanto tale, sia insuscettibile di ottenere protezione internazionale o umanitaria, non si configura alcuna omissione di fatti decisivi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, né, tanto meno, emergono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza di un pericolo generalizzato all’interno del Paese di provenienza (peraltro, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione attiene ad una formulazione non più consona con le modifiche introdotte dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché il decreto oggetto del giudizio di legittimità è stato pubblicato il 6.12.2019);

5. infine, in ordine al rilascio del permesso di soggiorno per motivi immunitari i giudici di merito hanno sottolineato che il ricorrente non ha evidenziato elementi significativi di integrazione, né ulteriori condizioni di vulnerabilità, oggettiva e soggettiva; per la qual cosa, la decisione impugnata appare in linea con gli arresti giurisprudenziali di questa Corte, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione in Italia “deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza” (cfr., tra le altre, Cass. nn. 29857/2020; 4455/2018);

6. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

7. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta attività difensiva dal Ministero intimato;

8. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali (cfr. Cass., SS.UU. n. 4315/2020) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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