LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34302/2018 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, e FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato FULVIO VENDITTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE ATZORI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 137/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/05/2018 R.G.N. 28/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano che, in accoglimento del ricorso proposto da C.A., aveva condannato la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Oristano al pagamento in suo favore della somma di Euro 78.434,55 a titolo di differenze retributive spettanti per le mansioni superiori svolte presso il servizio anagrafico certificativo nel periodo 12.11.2000-15.2.2005 di carattere dirigenziale del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 17.
2. In particolare la Corte di appello ha osservato che nell’organico della Camera di Commercio di Oristano esistevano due posizioni dirigenziali, come risultante dalla Delib. giunta 12 novembre 2000, e che, con successiva Delib. 23 novembre 2000, si era dato atto che, nelle more del concorso per la copertura dei posti dirigenziali, questi posti erano attribuiti temporaneamente a due impiegati di area D ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1991, art. 56. Il C. infatti con una prima Delib. era stato assegnato per sei mesi al Servizio anagrafico certificativo e tale assegnazione era stata poi prorogata, con Delib. 20 maggio 2000, per altri sei mesi ed era poi rimasta invariata nel tempo fino al 2005. Pertanto, il giudice di appello ha ritenuto che fosse ben chiara la volontà della datrice di lavoro di destinare il C. a funzioni dirigenziali e non, come da questa allegato, ad una posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 1999 priva di poteri di spesa e di rappresentanza verso l’esterno ed anche della facoltà di formulare proposte a dirigenti di grado superiore. La sentenza ha posto in rilievo che nel corso della sua attività C.A. aveva svolto, in concreto, tali compiti anche successivamente alla scadenza dell’assegnazione alla posizione propriamente dirigenziale sottolineando che era onere della Camera di Commercio offrire la prova che le mansioni, allegate e provate dal lavoratore, erano in realtà mutate. Inoltre il giudice di appello ha poi accertato che la conciliazione intercorsa tra le parti, che aveva ad oggetto la retribuzione di risultato relativa alla posizione organizzativa per gli anni 2001-2003, non travolgeva la pretesa azionata rispetto alla quale non era stata esplicitata alcuna rinuncia. Infine, ha ritenuto irrilevante la circostanza che del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, introdotto con la L. 15 luglio 2002, n. 145, avesse consentito ai dirigenti di delegare alcune competenze con atto scritto e motivato, per specifiche e comprovate ragioni e per un periodo di tempo determinato, con esclusione dell’applicazione dell’art. 2103 c.c., osservando che la norma andava intesa nel senso che la revoca della delega non può essere considerata come un demansionamento. Ha sottolineato peraltro che, nella specie, le deleghe non erano conformi ai requisiti indicati dalla disposizione poiché erano state date senza l’indicazione di alcun termine ed ha inoltre sottolineato che nella specie la quantità e varietà degli atti delegati deponeva a maggior ragione nel senso dell’avvenuto svolgimento delle funzioni dirigenziali.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano (CCIAA) con un unico motivo al quale resiste con controricorso C.A.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO
Che:
4. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 4,17 e 52 e delle declaratorie professionali di cui all’allegato A del CCNL del 31 marzo 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali e delle previsioni dell’art. 8 del medesimo CCNL.
4.1. Sostiene la CCIAA che la Corte di appello di Cagliari sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni per aver trascurato di considerare che al Dott. C. era stata attribuita una posizione organizzativa ex art. 8 del c.c.n.l.. Enti locali ed aver ritenuto che piuttosto le mansioni conferite erano dirigenziali. Inoltre, non avrebbe considerato che la sottoscrizione di atti aventi rilevanza esterna e vincolanti per i terzi non comportava di per sé il riconoscimento della qualifica dirigenziale.
4.2. Sotto il primo profilo ribadisce che successivamente all’attribuzione della posizione organizzativa, nel periodo 12.11.2000-dicembre 2003, le funzioni dirigenziali erano state attribuite al segretario generale. Inoltre pone in evidenza che dal gennaio 2004 al febbraio 2005 il C. era stato destinato ai servizi generali per cui comunque nulla gli era dovuto.
4.3. Sotto il secondo profilo osserva che le attività espletate non erano sussumibili in quelle proprie della qualifica dirigenziale ed in particolare la Corte non aveva verificato se erano stati deliberati provvedimenti amministrativi, se avesse assunto la gestione finanziaria con autonomi poteri di spesa e di organizzazione di risorse umane e se egli avesse la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati. Sottolinea che gli atti adottati non erano inquadrabili in tali categorie e rientravano piuttosto nelle competenze proprie della qualifica attribuitagli ed ha escluso che potesse avere rilevanza, anche in via presuntiva, il precedente incarico dirigenziale temporaneamente attribuitogli.
5. La censura è inammissibile perché pur denunciando la violazione di norme di legge nella sostanza non è dedotta correttamente come vizio di sussunzione (ossia di erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina), che postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso. La denuncia del vizio di sussunzione, infatti, è estranea ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. 22/09/2020 n. 3544 e 13/03/2018 n. 6035).
5.1. La critica della ricorrente si focalizza proprio sull’accertamento del fatto così come ricostruito dalla corte territoriale, prospettando una diversa valutazione delle prove documentali acquisite ed all’erronea valorizzazione di alcuni dei compiti svolti e dunque allegando un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 05/02/2019 n. 3340, 13/10/2017 n. 24155 e 11/01/2016n. 195) ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In realtà la Corte ha valutato tutti gli elementi probatori che le erano stati offerti; ha ricostruito esattamente le fattispecie astratte delle due qualifiche, quella di appartenenza e quella in relazione alla quale erano state chieste le differenze retributive azionate nel giudizio ed all’esito del confronto ha ritenuto che le mansioni nel tempo, e successivamente alla temporanea attribuzione di quelle superiori, erano rimaste invariate. In particolare ha verificato che l’attività non fosse quella propria anche delegabile della posizione organizzativa rivestita ma che vi era stata, piuttosto, una vera e propria sostituzione. Con una corretta distribuzione degli oneri probatori il giudice di appello, a fronte della dimostrazione offerta dal lavoratore dell’attività svolta, ha correttamente ritenuto che era onere della datrice di lavoro dimostrare che le mansioni erano, invece, quelle proprie della qualifica concretamente rivestita. Nel far ciò la Corte si è fatta carico di verificare che anche successivamente all’ordine di servizio del 15.1.2004 n. 1 il C. aveva adottato provvedimenti tipici della superiore qualifica dirigenziale (cfr. pag. 5 della sentenza dove si riferisce della nomina a vice Conservatore del Registro delle Imprese del quale si è occupato in via diretta ed esclusiva).
6. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 5.30000 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021