Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38074 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30773-2020 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 110, presso lo studio dell’avvocato LINO MANCINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.M., M.G. & C. SNC, ARCA ASSICURAZIONI SPA, GENERALI ASSICURAZIONI SPA, COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1429/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. S.F. convenne, dinanzi al Tribunale di Agrigento, G.M., la soc. M.G. e C. snc, l’Arca Assicurazioni ed il Comune di Empedocle per sentir accertare la loro responsabilità, ed il conseguente obbligo risarcitorio, per i rispettivi titoli, relativamente all’incidente stradale nel quale era stato coinvolto il 7 gennaio 2008.

Riferì che mentre procedeva, alla guida della sua autovettura, lungo *****, si era scontrato con un trattore con rimorchio che, provenendo da una via posta alla sua destra, si era immesso nella via da lui percorsa, effettuando una manovra di svolta a sinistra. Dedusse la responsabilità del conducente del trattore per aver eseguito detta manovra improvvisamente e pertanto l’obbligo risarcitorio dello stesso, nonché del proprietario, la M.G. e C s.n.c. e della Assicuratrice Arca, nonché la responsabilità del Comune di Porto Empedocle per difetto di manutenzione della strada sulla quale erano presenti, al momento dell’incidente, dei detriti.

Con sentenza 991/2015 il Tribunale di Agrigento rigettò la domanda del S.. Osservò il Tribunale che il sinistro era ascrivibile a colpa esclusiva del S. il quale aveva violato il diritto di precedenza spettante al veicolo agricolo in quanto proveniente dalla sua destra; che il S. procedeva a velocità sostenuta, come si ricavava dalle tracce di frenata; che al conducente del trattore non era ascrivibile alcuna responsabilità poiché a causa della pesantezza del mezzo si era immesso lentamente e presumibilmente non avrebbe iniziato la manovra se si fosse accorto del sopraggiungere dell’autovettura dell’attore; che non vi era prova della disconnessione dell’asfalto o di presenza di detriti sulla strada. Avverso detta pronuncia S.F. ha proposto appello sostenendo che la strada da lui percorsa godeva di diritto di precedenza e che tale circostanza risultava dal giudicato esterno formatosi sul giudizio di annullamento di sanzione elevata nei confronti del S. dalla Polizia Municipale di Porto Sant’Empedocle, come da sentenza del Giudice di Pace versata in atti. Insisteva, inoltre per la responsabilità del Comune di Empedocle ex art. 2051 c.c..

2. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza 1429/2020 del 26 settembre 2020, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Circa la sentenza del Giudice di Pace, il Collegio ha ritenuto che non costituisse giudicato in quanto intervenuto fra parti diverse rispetto al giudizio in corso. Quanto al contenuto della decisione, ha osservato di non condividere le conclusioni del Giudice di pace dal momento che il tratto di strada sul quale era avvenuto l’incidente, sebbene in precedenza fosse strada statale, era divenuto strada comunale e dunque assoggettata alle regole generali sui diritti di precedenza: ha ritenuto, pertanto, che il S. avesse violato colposamente il diritto di precedenza del trattore, che proveniva dalla sua destra.

La Corte d’Appello ha poi escluso che fosse ravvisabile una responsabilità del conducente del trattore per la manovra di immissione perché questa era consentita, ma che all’opposto fosse provata la velocità eccessiva del S., dimostrata dalla lunghezza delle tracce di frenata.

Quanto alla dedotta responsabilità del Comune di Porto Empedocle, la Corte d’Appello ha ritenuto infondata la domanda non essendovi prova della dedotta disconnessione dell’asfalto e della presenza di detriti.

Circa infine il dosso, ha ritenuto che lo stesso fosse pienamente visibile e che sarebbe stato onere del S. moderare la sua velocità.

3. Avverso detta sentenza propone ricorso S.F. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme e principi di cui all’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.. La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del contenuto della sentenza del Giudice di Pace, divenuta definitiva per il capo che aveva annullato la sanzione di violazione del diritto di precedenza, per omessa impugnazione del relativo capo da parte del Ministero dell’Interno.

La Corte d’Appello avrebbe altresì omesso di considerare che il tratto di strada interessato dall’evento è statale, e pertanto con diritto di precedenza sulle immissioni, ex art. 6 C.d.S., comma 9.

4.1 Con il secondo motivo di ricorso, intitolato violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., circa l’erronea valutazione della prova testimoniale e delle dichiarazioni dell’Ente comunale intervenuto in giudizio, il ricorrente lamenta l’omessa considerazione, da parte della Corte d’Appello, della deposizione del teste M., che aveva riferito di dissesti stradali.

4.2 Con il terzo motivo di ricorso, intitolato violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circa l’errata violazione dell’art. 2051 c.c., il ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza per non aver ritenuto esistente una colpa del Comune di Porto Empedocle per omessa manutenzione della strada e che tale circostanza sarebbe stata ammessa dallo stesso Comune il quale aveva riconosciuto che a causa del traffico pesante, essa è interessata da continui interventi riparatori. Lamenta altresì l’omessa considerazione di un dosso non segnalato, concausa dell’evento 4.3 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’errata ed omessa valutazione dell’art. 112 c.p.c.. La sentenza avrebbe assegnato alla parte un bene della vita non richiesto, dal momento che il giudizio di primo grado “era stato introdotto esclusivamente per l’accertamento sul quantum, giammai sull’an, poiché una sentenza vittoriosa del Giudice di Pace di Agrigento, avverso il verbale di mancata precedenza a destra elevato dall’appellante era stato palesemente annullato perché trattasi di strada con diritto di precedenza”.

5. I motivi di ricorso, congiuntamente trattati per la loro connessione, sono inammissibili poiché le doglianze si risolvono in una richiesta di valutazione dei fatti di causa, rientrante nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità nonché per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

La Corte di cassazione, invero, non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo piuttosto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici.

Nel caso di specie la Corte d’Appello ha fornito una motivazione chiara ed esaustiva delle ragioni che hanno condotto a ritenere insufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della domanda. Questa, in particolare ha escluso che la sentenza del Giudice di Pace costituisse giudicato opponibile fra le parti in causa, essendo stata resaiiudizio cui esse non avevano partecipato. Circa poi la sussistenza o meno della precedenza, con percorso logico consequenziale ed immune da censure, la Corte d’Appello ha osservato che la strada percorsa, in precedenza statale, era divenuta comunale e pertanto erano applicabili le regole ordinarie in tema di precedenza. Tale circostanza, peraltro, può dirsi pacifica dal momento che lo stesso giudice di pace, secondo quanto si ricava dal ricorso, ha annullato la sanzione elevata in capo al S. ritenendo che la precedente natura statale della strada avesse ingenerato il convincimento soggettivo di non dover concedere la precedenza ad altri veicoli: ne segue che la sentenza del Giudice di Pace è comunque irrilevante in quanto non afferma alcuna violazione, da parte del conducente del trattore, di obblighi di precedenza in favore del S., come questi asserisce. In ogni caso l’accertamento svolto dalla Corte d’Appello, riguarda il merito della questione, non è censurabile in sede di legittimità.

Il ricorso è altresì inammissibili per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. La ratio di tale previsione che richiede che il ricorso contenga la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, sta nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (cass. sez. III, n. 86 del 10 gennaio 2012), non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca negli atti (cfr. cass. sez. III n. 4201 del 22 febbraio 2010).

Nel caso di specie il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della deposizione del teste M. ma non indica con precisione in quale luogo delle sue produzioni esse si troverebbero né provvede alla sua trascrizione.

6. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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