LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35434/2018 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in Marino, corso Vittorio Colonna, n. 30, presso l’avv. AUGUSTO MANNI;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, S.M.K., N.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1075/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 08/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
Che:
1.- F.G. ha citato in giudizio S.K. e N.A., nonché la loro compagnia di assicurazione, Generali Italia spa, ed ha chiesto la condanna di costoro al risarcimento del danno, in suo favore, a causa dell’incidente stradale occorsole con i convenuti e dovuto, secondo la ricorrente, a loro colpa.
2.- Il Giudice di Pace ha accolto la domanda riconoscendo un risarcimento di 10913,00 Euro, somma che l’attrice ha ritenuto non congrua, anche alla luce dell’accertamento medico legale, e che l’ha indotta a proporre appello per avere, invece, un risarcimento di 20224,32 Euro. La ricorrente ha inoltre impugnato la sentenza del primo grado anche quanto alla liquidazione delle spese: il Giudice di Pace aveva riconosciuto 1500,00 Euro, mentre, secondo la ricorrente, ne andavano liquidati 1990,00. Il Tribunale ha in parte accolto la prima domanda, riconoscendo un risarcimento di 11958,00 Euro, mentre ha confermato la statuizione sulle spese, seppure operando un ragionamento ed un calcolo diversi.
Infine, ha compensato le spese del secondo grado di giudizio, ritenendo una reciproca soccombenza per quella fase.
3. – Il ricorso è basato su due motivi. Non v’e’ costituzione degli intimati.
CONSIDERATO
Che:
4.- Il primo motivo denuncia violazione del D.M. n. 104 del 2012, ossia del regolamento sulle spese, ritenuto applicabile dal giudice di merito ratione temporis, ed assume che il Tribunale, pur avendo ritenuto errata la decisione del Giudice di Pace, l’ha sostanzialmente confermata, escludendo una voce non dovuta: non avrebbe comunque tenuto conto della complessità della causa ai fini della liquidazione.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
La ricorrente aveva prodotto una nota spese di 1678,00 Euro, ed il Giudice di Pace ha riconosciuto 1500,00 Euro; il Tribunale, pur ritenendo che la liquidazione del Giudice di Pace era di poco inferiore a tale richiesta, e dunque rilevando la violazione di legge, ha però riformato, in peius per la ricorrente, la statuizione sulle spese, in quanto ha ritenuto che una voce (quella afferente alla fase introduttiva) andasse ridotta.
E’ vero che complessivamente, la liquidazione delle spese è inferiore a quanto richiesto, ossia è di 1608,00 Euro, a fronte di 1678,00 Euro pretese con la nota spese; è altresì vero che “il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24” (Cass. 20604/2015; Cass. 8824/2017).
Ma è anche vero che qui – a parte che il giudice ha motivato la ragione per la quale, sia pure per 70 Euro, è stata liquidata una somma inferiore alla nota spese – va da sé che la liquidazione sotto il minimo (non di legge) ma della nota, è giustificato dalla riduzione di una voce, che il Giudice di Pace aveva calcolato in eccesso, e che è invece liquidata correttamente dal Tribunale in base al precedente anziché al nuovo regolamento degli onorari di avvocato.
Inammissibile è poi la censura relativa alla omessa considerazione della natura e complessità della controversia – essendo stato, tra l’altro, il valore tabellare considerato correttamente dal giudice di merito – ed è inammissibile per due ragioni: sia per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente non dimostra di aver posto in appello la questione in termini specifici; sia perché l’accertamento della complessità di una causa, ai fini della liquidazione delle spese, accertamento in fatto riservato al giudice di merito e qui insindacabile.
Ne’ infine può dirsi viziata la sentenza impugnata per non avere, pur dopo aver riscontrato un vizio nella liquidazione fatta in primo grado, riformato quest’ultima decisione: in realtà il Tribunale dà atto del sia pur minino scarto nella liquidazione e quindi rileva l’errore del grado precedente, ma giunge alla conclusione che la somma liquidata è complessivamente corretta, in quanto se da un parte va aggiunto un certo ammontare, dall’altra ne va sottratto uno diverso, cosi che, sostanzialmente (nei motivi) corretta la sentenza – e quindi la censura che non lo sia stato è errata – è il risultato finale a non mutare, per un esito puramente economico.
5.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Secondo la ricorrente, il Tribunale ha compensato le spese sull’erroneo presupposto che vi fosse una soccombenza reciproca, ma senza considerare che rispetto al primo grado è stata riconosciuta una maggiore somma, sia nella sorte che quanto alle spese legali, e che dunque non v’e’ stata soccombenza reciproca.
Il motivo è infondato.
La ricorrente aveva in appello chiesto un risarcimento maggiore (20.224,32 Euro) di quello effettivamente riconosciuto (11958,00 Euro).
Fatta la precisazione “nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente” (Cass. 3438/2016); fatta questa precisazione, l’appello della ricorrente ha indotto l’altra parte a costituirsi ed a resistere, e non essendo stato accolto completamente, ma solo in parte, giustifica il giudizio di soccombenza parziale, che peraltro può derivare anche dall’accoglimento di un ammontare inferiore a quello richiesto (Cass. 516/2020).
Ne’ v’e’ stato pieno accoglimento dell’altra domanda, quella sulle spese di lite, per quanto si è detto in precedenza, considerato che, anche in tal caso, rispetto alla somma inizialmente pretesa, ne è stata riconosciuta una inferiore, e sostanzialmente uguale a quella liquidata dal primo giudice.
6.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Non può peraltro farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021