Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38085 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21035/2019 proposto da:

AZIENDA ULSS N. ***** BERICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERINO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO CALGARO;

– ricorrenti –

contro

CMSR VENETO MEDICINA SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76 SC. 7, presso lo studio dell’avvocato RITA FERA, rappresentata e difesa dall’avvocato SABRINA DEI ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1828/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 6/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’8/6/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ausl n. ***** Berica propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1828/2019.

Resiste con controricorso la società CMSR Veneto Medicina s.r.l. un i persona le.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza camerale la ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta dal difensore – a ciò abilitato giusta procura speciale in calce al ricorso – con dichiarazione di relativa accettazione della controparte sottoscritta dal difensore.

Il giudizio di cassazione va dichiarato pertanto estinto per rinunzia ex art. 391 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, non va pronunziata condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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