Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38091 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30123/2019 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZ.

INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. O.V., cittadino della Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il proprio paese perché avevano sterminato tutta la sua famiglia (genitori e fratelli) e gli avevano bruciato la casa. Successivamente a tali gravi eventi fu aggredito da alcuni giovani del villaggio che gli tagliarono l’orecchio sinistro per essersi sottratto ai combattimenti per il controllo di alcune risorse idriche. Per sfuggire a tale situazione il ricorrente decise di lasciare la Nigeria.

I,a Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento O.V. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che con decreto n. 7051/2019, pubblicato il 3 settembre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la genericità e contraddittorietà del racconto e perché comunque nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Il decreto è stata impugnato per cassazione da O.V. con quattro motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto lo status di rifugiato. Il Tribunale avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, avendo ritenuto, tramite motivazione apparente, che la situazione soggettiva del ricorrente non rientra tra le ipotesi persecutorie tutelabili.

Il motivo è infondato.

Ti giudice del merito ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato ritenendo assenti i presupposti necessari, non avendo ravvisato alcuna condizione soggettiva riconducibile a ipotesi persecutorie, in quanto tali tutelabili dalla Convenzione di Ginevra. Tale giudizio è stato motivato adeguatamente, non essendo possibile ravvisare vizi logico giuridici o gli estremi per la presenza di un vizio motivazionale, stante che quest’ultima anomalia, per essere censurabile in cassazione, si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014). Nella sentenza impugnata non e dato riscontrare la denunciata apparenza di motivazione, avendo la Corte di appello dato contezza delle ragioni per cui ha negato la sussistenza della forma di protezione richiesta, evidenziando, in particolare, le circostanze di fatto per le quali e giunta alla decisione.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente investe il decreto nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto narrato e pertanto ha escluso la sussistenza di un danno grave, violando il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). I giudici di merito avrebbero escluso la presenza di tale danno senza procedere ad una valutazione soggettiva del rischio che il ricorrente potrebbe subire nel caso di rientro in patria.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata valutazione del Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), dello stato effettivo e attuale presente in Nigeria al momento dell’adozione della decisione senza procedere a una verifica della presenza di un danno grave secondo le ipotesi richiamate.

I motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, laddove sia carente di motivazione o sorretto da una motivazione del tutto illogica o contraddittoria, tale da essere “apparente” – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione. La valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere, tuttavia, rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata (Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, n. 29258). Il giudice di merito ha valutato il racconto del richiedente generico e contraddittorio tramite una motivazione insindacabile basata su un giudizio complessivo della vicenda e non frazionato. Pertanto, appare insindacabile la decisione del Tribunale di rigettare la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Circa la doglianza in merito al mancato approfondimento istruttorio sulla condizione effettiva presente in Nigeria, oltre a sottolineare che questo approfondimento rileva in particolare per l’ipotesi di cui alla lett. c) dell’articolo citato (conflitto armato o violenza generalizzata), il Tribunale ha adempiuto correttamente al dovere di cooperazione istruttoria, avendo utilizzato fonti aggiornate e ufficiali per reperire informazioni relative alla zona di provenienza del richiedente (EASO 2018) da cui ha escluso l’assenza di un conflitto armato.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non avendo compiuto il Tribunale una adeguata comparazione tra la situazione in cui si troverebbe il ricorrente nel caso di rientro in patria e quella raggiunta in Italia, in cui è titolare di un contratto a tempo indeterminato. Mancherebbe infatti una valutazione autonoma della situazione oggettiva presente nel paese di origine ai fini della protezione umanitaria, necessaria per compiere un adeguato bilanciamento.

Il motivo è fondato.

Secondo orientamento costante di questa Corte, diversa è la situazione che deve approfondirsi ai fini della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), (conflitto armato generalizzato), da quella che deve sussistere per concedere la protezione umanitaria (violazione sistematica di diritti umani). Non si può dunque escludere la protezione umanitaria osservando che non v’e’ un conflitto armato generalizzato nel paese di origine (Cassazione civile sez. n. 1, 12/05/2021, n. 12682). Nel caso di specie il Tribunale ha escluso il pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti nel caso in cui il richiedente facesse rientro in patria ma senza indicare le fonti a sostegno di tale affermazione. L’approfondimento istruttorio eseguito dai giudici di merito riguarda infatti l’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e le fonti citate (EASO 2018/2019) si riferiscono alla sola presenza o meno di violenza generalizzata o indiscriminata, senza che sia possibile rinvenire alcun riferimento alla violazione dei diritti fondamentali della persona in tali fonti. 5. Pertanto la Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto motivo come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

Pertanto la Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto motivo come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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