Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38092 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30154/2019 proposto da:

I.T., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 04/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. I.T., cittadina della Nigeria (Edo State), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. fondamento della sua istanza la richiedente dedusse di esser fuggita dal proprio paese per le continue pressioni promosse da una donna, cui era stata affidata dopo la morte prematura dei genitori, affinché sposasse un uomo molto più anziano di lei.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

1vverso tale provvedimento I.T. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che con decreto n. 7112/2019, pubblicato il 4 settembre 2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché la richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

b) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per non aver la richiedente dedotto di aver subito alcun danno grave;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. 11 decreto è stata impugnato per cassazione da I.T. con due motivi di ricorso.

Ti Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dei principi in tema di valutazione probatoria ed esame del richiedente, stabiliti nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Mancherebbe una indagine effettiva sulla situazione sociale ed economica presente in Nigeria in quanto la decisione del Tribunale si fonderebbe su una valutazione prettamente soggettiva. In particolare nessuna corretta ed aggiornata informazione è stata acquisita dal Tribunale di Venezia, così da poter valutare una concreta vulnerabilità personale della richiedente ai fini della richiesta protezione umanitaria sotto il profilo della possibile lesione di diritti fondamentali della persona nella zona di provenienza del Delta del Niger in merito al grave problema della tratta e dello sfruttamento sessuale delle giovani donne nigeriane e ai casi di violenza sessuale sovente rimasti impuniti assai diffuso soprattutto in Edo state e nella zona di Benin City.

5.1. Con il secondo motivo la ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale ha negato il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria con una applicazione erronea del principio dispositivo in tema di prova, con conseguente violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) b) e c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Il Tribunale non avrebbe considerato l’effettiva situazione presente in Nigeria ma avrebbe escluso la protezione sussidiaria e umanitaria sulla base della non credibilità della richiedente senza procedere ad adeguato approfondimento istruttorio.

6. I motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati nei limiti ora precisati.

Entrambe le doglianze lamentano l’assenza di un adeguato approfondimento istruttorio circa la possibile lesione dei diritti della persona nella zona di provenienza del richiedente. Se da una parte è possibile rinvenire tale dovere istruttorio in merito alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dall’altra tale analisi è assente in merito alla protezione umanitaria, rispetto alla quale il Tribunale non ha compiuto un giudizio rispettoso dei criteri elaborati da questa Corte. In primo luogo, se la mancanza di credibilità può fondare il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle forme previste all’art. 14, lett. a) e b), sicuramente ciò non avviene nell’ipotesi prevista dall’art. 14, lett. c), del decreto summenzionato e nel caso della protezione umanitaria, dove l’approfondimento istruttorio prescinde da tale giudizio circa la credibilità del richiedente. In secondo luogo, in queste due ultime fattispecie l’approfondimento compiuto dal giudice verterà nel primo caso sulla presenza o meno di una violenza generalizzata, mentre nel secondo nella presenza di violazione dei diritti umani nella zona di provenienza del richiedente.

Nel decreto impugnato il Tribunale, nel valutare la possibilità di concedere la protezione umanitaria dichiara che “la vicenda personale della ricorrente non vale, per l’inattendibilità della stessa, a rappresentare un rischio specifico in caso di rimpatrio”. Tale affermazione contrasta con i principii summenzionati in quanto da un lato non è corretto escludere la presenza di un rischio in caso di rimpatrio per l’inattendibilità del racconto e dall’altro perché manca l’approfondimento circa l’eventuale violazione dei diritti fondamentali, necessario ai fini del bilanciamento che il giudice di merito deve effettuare nell’ambito della protezione umanitaria.

7. Pertanto la Corte accoglie i due motivi di ricorso come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie i due motivi di ricorso come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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