LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30170/2019 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. S.L., cittadino del Gambia, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il Gambia in quanto la famiglia, cristiana, si era opposta alla sua conversione all’Islam. In particolare, dopo la morte del padre egli aveva deciso di aderire alla religione islamica, ma il nuovo marito della madre, suo zio, si oppose duramente con frequenti minacce. Per tali ragioni il richiedente decise di partire.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento S.L. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che decreto n. 7484/2019, pubblicato il 17 settembre 2019, ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) inattendibile il racconto del richiedente;
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché comunque nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
3. Il decreto è stata impugnato per cassazione da S.L. con due motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta motivazione inesistente o meramente apparente e conseguente violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla ritenuta non credibilità del richiedente.
4.1. Con il secondo motivo lamenta la violazione o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti, censurando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, n. 9.
Il Tribunale sarebbe incorso in un vizio motivazionale in quanto avrebbe motivato il giudizio di scarsa credibilità del racconto narrato dal richiedente in maniera apparente.
5. I motivi congiuntamente esaminati sono fondati.
In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mete discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto che deve essere valutato in modo complessivo e non atomistico; la motivazione, inoltre, deve essere argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa “ratio decidendi”, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice, cosicché il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale. Inoltre, a fronte del dovere del richiedente di allegare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cassazione civile sez. III, 4 febbraio 2021, n. 2543).
Nel decreto impugnato il Tribunale ha ritenuto il racconto del richiedente non credibile sulla base di due assunti: 1) il richiedente avrebbe deciso di convertirsi dopo la morte del padre, nonostante le opposizioni dello zio; 2) la non conoscenza da parte del richiedente delle peculiarità del cristianesimo.
In entrambe i casi si tratta di fatti secondari e non decisivi ai fini della credibilità o meno circa la fede religiosa del richiedente. Circa il primo punto rientra in una opinione discrezionale del giudice ritenere non credibile che il richiedente possa aver deciso di convertirsi all’Islam anche in presenza delle opposizioni dello zio, anche qualora non lo avesse fatto prima a fronte dello stesso disappunto del padre. Ancora, la sua mancata conoscenza dei precetti cristiani di per sé non rileva ai fini dell’indagine in quanto il richiedente ha sempre affermato un distacco dalla religione cristiana, cui invece aderiva profondamente la famiglia. Si ritiene pertanto che il giudizio circa la credibilità del racconto del richiedente si sia basato su fatti secondari e non decisivi e pertanto i motivi meritano accoglimento.
Inoltre in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. 11312/2019). Nel caso di specie le Coi indicate nel Decreto impugnato sono generiche.
6. Pertanto la Corte accoglie i due motivi di ricorso come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie i due motivi di ricorso come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021