LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30277/2019 proposto da:
M.I., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO IPPOLITO D’AVINO;
– ricorrenti –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZ. PADOVA;
– intimati –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. M.I., cittadino del Pakistan, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il paese d’origine in quanto coinvolto in una serie di problemi politici ma anche per sfuggire a una violenza diffusa presente in Pakistan, compreso il Punjab, sua regione provenienza.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
3. Avverso tale provvedimento M.I. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che decreto n. 7581/2019, pubblicato il 18 settembre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:
a) inattendibile il racconto del richiedente;
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da M.I. con un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
5. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per la concessione della protezione umanitaria (T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) in quanto il Tribunale non avrebbe compiuto un autonomo approfondimento istruttorio circa la condizione sociale e culturale presente nel paese di provenienza del richiedente. Tale approfondimento sarebbe stato svolto solo in merito alla protezione sussidiaria, mancando completamente nel giudizio comparativo necessario per valutare la concessione o il diniego della protezione umanitaria.
Il motivo è fondato.
Il decreto impugnato non rispetta i principi in tema di protezione umanitaria elaborati da questa giurisprudenza. Da un lato, manca l’approfondimento istruttorio necessario per poter affermare che il richiedente, nel caso di rientro in patria, non subirebbe un rischio per la propria incolumità derivante dalla lesione dei diritti fondamentali della persona. Invero l’approfondimento istruttorio svolto dal Tribunale è finalizzato esclusivamente ad escludere il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e si basa quindi sulla presenza o meno di un conflitto armato o di una violenza generalizzata nella zona di provenienza del richiedente. Ma diversa è la situazione che deve rilevarsi ai fini della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c (conflitto armato generalizzato), rispetto alla situazione che si deve esaminare per concedere la protezione umanitaria (violazione sistematica di diritti umani). Tale approfondimento è del tutto assente nel giudizio del Tribunale (cfr. pag. 16 e 17). D’altro canto, occorre correggere il decreto nella parte in cui i giudici di merito hanno affermato che “non si ravvisano motivi per concedere la protezione umanitaria in quanto la non credibilità e la genericità del racconto del ricorrente costituiscono motivi sufficienti anche per negare la protezione umanitaria, la quale deve poggiare su specifiche e plausibili ragioni”. Tale dichiarazione contrasta fortemente con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “la domanda volta all’accertamento dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ratione temporis applicabile deve essere esaminata al fine di verificare se, a prescindere dal giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, sussiste una condizione soggettiva od oggettiva di vulnerabilità, da valutare caso per caso; tale condizione sussiste ove il giudice accerti, anche attivando il potere-dovere d’integrazione istruttoria, che il rimpatrio forzato esporrebbe il richiedente, a fronte dell’integrazione sociale e lavorativa raggiunta nel paese di accoglienza, al rischio della perdita della titolarità dei diritti umani fondamentali costitutivi dello statuto della dignità personale” (Cassazione civile sez. II, 25/01/2021, n. 1433).
6. Pertanto la Corte accoglie i due motivi di ricorso come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie i due motivi di ricorso come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021