Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38095 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31015/2019 proposto da:

A.C., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. A.C., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese a seguito delle minacce di morte ricevute dal padre della ragazza da cui aspettava un bambino. Riferì altresì di aver abbandonato la Nigeria per l’estrema condizione di povertà in cui si trovava.

La Commissione territoriale rigetto l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.C. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia domandando esclusivamente il riconoscimento della protezione sussidiarie e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale, con decreto n. 7322/2019 dell’11 settembre 2019 ha rigettato il reclamo ed in particolare ha ritenuto:

a) non attendibile il richiedente asilo per aver il dapprima, dinanzi alla Commissione Territoriale, negato e poi inspiegabilmente riconfermato in sede di audizione la veridicità del proprio racconto;

b) non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (pur in assenza di puntuale domanda) in quanto le ragioni di abbandono del proprio paese non erano riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione in mancanza di atti persecutori diretti e personali;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza sia di elementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente in caso di rimpatrio, sia di un conflitto armato generalizzato. Quanto, infatti, alla situazione socio-politica dell’Edo State dalle fonti emergeva la sola presenza di conflitti legati allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi presenti sul territorio, insufficiente a riconoscere un grado di violenza generalizzato o di un concreto rischio per la vita e l’incolumità personale dei civili;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo rinvenibili condizioni di particolare vulnerabilità alla luce della inattendibilità del racconto fornito dal richiedente asilo.

3. Avverso il decreto, A.C. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 251 del 2005, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, n. 1, art. 50 bis c.p.c., ed art. 16 direttiva n. 32/2013TFUE. Il ricorrente si duole della illegittimità della decisione per essere stata delegata la sua audizione ad un giudice onorario non presente tra i componenti del Collegio Giudicante.

Il motivo è infondato.

Come affermato dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 26/02/2021, n. 5425).

4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere una istruttoria approfondita sulla situazione del paese d’origine del richiedente asilo.

In particolare, quanto al giudizio di accertamento delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. b), mancherebbe qualsiasi approfondimento sul rispetto dei diritti umani in Nigeria.

Lamenta, altresì, che ai fini del giudizio di accertamento circa la presenza di un conflitto armato generalizzato ex art. 14, lett. c), il Tribunale avrebbe fatto riferimento esclusivamente al rapporto NASO del giugno 2017 senza fornire i dati necessari alla sua rintracciabilità e senza considerare né citare i numerosi altri rapporti internazionali che approfondiscono e riportano una situazione di criticità ed instabilità politico-istituzionale del Paese.

Il motivo è infondato.

“In tema di valutazione di credibilità del richiedente asilo, il relativo giudizio, eventualmente negativo, non può in alcun modo essere posto a base, ipso facto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege, volta che quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del ricorrente – sicché risulta frutto di un evidente paralogismo l’equazione mancanza di credibilità/insussistenza dell’obbligo di cooperazione”.

Ebbene nel caso di specie il giudice del merito si è attenuto a tali principi ed ha esaminato sulla base di fonti aggiornate lo stato reale del paese d’origine del richiedente (cfr. pag. 6 e 7 decreto impugnato).

4.2 Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 349 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Il ricorrente si duole della mancata considerazione del livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia dimostrato dalla documentazione allegata in giudizio (corsi di lingua e corsi di formazione professionale).

Il Tribunale avrebbe del pari omesso di esaminare le condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente che ha abbandonato il proprio paese in giovanissima età, nonché le torture e restrizioni di libertà subite nel paese di transito.

Il motivo è fondato.

Al riguardo è stato affermato il condivisibile principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria” (cfr. Cass. 7985/2020 ed, in termini, Cass. 13573/2020). Nel caso di specie il giudice del merito non ha osservato i predetti principi.

5. Pertanto la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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