LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31050/2019 proposto da:
K.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. K.B., cittadino della Costa d’Avorio, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4.
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese a causa della persecuzione religiosa/familiare perpetrata da parte dei fratelli musulmani, professando il richiedente la religione cattolica.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento K.B. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia che, con decreto n. 7318/2019 dell’11 settembre 2019, rigettò il reclamo.
3. Avverso il decreto, K.B. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4. Innanzitutto il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito) risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Ma in ogni caso, ove si potesse passare all’esame dei motivi essi risulterebbero – fermo che non sono scrutinabili per la mancanza di conoscenza del fatto – inammissibili.
4.1 Infatti, con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360, n. 3. Il Tribunale avrebbe violato il dovere di cooperazione istruttoria in quanto, a fronte dell’impossibilità del richiedente di allegare documenti attestanti la veridicità del racconto, si sarebbe limitato a dedurre la loro inesistenza senza applicare i criteri di cui all’art. 3, comma 5.
4.2 Con il secondo motivo di ricorso lamenta omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente. Omessa cooperazione istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Sostiene che il Tribunale, omettendo di svolgere una ricerca approfondita ed aggiornata sul sistema sociale del Paese d’origine, non avrebbe valorizzato la situazione di insicurezza e violenza generalizzata che rendeva impossibile ottenere tutela e protezione.
4.3 Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il Tribunale avrebbe fornito una motivazione meramente apparente del rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale ed avrebbe del tutto omesso di svolgere gli opportuni accertamenti circa la situazione socio-economica del paese di provenienza del richiedente asilo.
I primi tre motivi di ricorso trattati congiuntamente in quanto tutti diretti a sollevare la medesima censura relativa all’omessa cooperazione istruttoria da parte del Tribunale sono inammissibili.
Quanto alla condizione socio-politica del paese di provenienza il Tribunale, in conformità ai più recenti orientamenti di questa Corte, ha adeguatamente adempiuto al suo dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate. In particolare ha osservato: che grazie all’elezione del nuovo presidente O.A. la crisi del 2010-11 può ritenersi superata e il numero degli arresti arbitrari e dei maltrattamenti dei detenuti risulta notevolmente diminuito; che la riappacificazione del paese ha condotto il 30.06.2017 alla fine della Missione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio (UNOCI); che il paese è attualmente membro eletto per il biennio 2018/2019 del Consiglio di Sicurezza per le Nazioni Unite; che alla luce di una valutazione complessiva non poteva ritenersi presente una situazione di violenza generalizzata nel paese di provenienza del richiedente asilo.
Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e quanto al merito soggetta al prudente apprezzamento del giudice (il Tribunale richiama il rapporto di Amnesty International del 2018).
Quanto alla valutazione dell’attendibilità del ricorso del richiedente asilo di osserva che, come correttamente osservato dal giudice di merito, il richiedente ha fornito un racconto contraddittorio e lacunoso.
Giova a tal proposito precisare che l’obbligo di collaborazione del Giudice si sostanzia nell’acquisizione di informazioni (attraverso fonti ufficiali ed informate) circa le effettive condizioni nel paese d’origine e non può spingersi fino al punto di addossare sullo stesso il compito di ricercare la prova dei fatti allegati da richiedente a fondamento della domanda di protezione.
Sebbene la particolare condizione in cui si trovino i richiedenti asilo richieda di concedere, in tema di valutazione della credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto, il beneficio del dubbio, ciò potrà avvenire solo quando il racconto del richiedente pur se non convincente in alcuni sui punti, risulti complessivamente attendibile.
Neppure può ritenersi che la sentenza sia carente di motivazione o presenti una motivazione del tutto apparante.
Per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
Orbene, la sentenza si presenta esaustiva e chiara poiché analizza singolarmente le domande del richiedente asilo di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di permesso di soggiorno per motivi umanitari dedicando a ciascuna uno specifico capo e indicando chiaramente la ratio posta a fondamento del giudizio sulla loro infondatezza.
4.4 Con il quarto motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19. Sostiene il ricorrente che ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio del premesso di soggiorno per motivi umanitari occorrerebbe svolgere un accertamento approfondito sulle condizioni di vita in cui si trovava il richiedente asilo nel paese d’origine e, dunque sulla sua vulnerabilità effettiva: solamente in un momento successivo, poi, si renderebbe necessario accertare il livello di integrazione nel paese d’origine.
Il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati in materia ed avrebbe “omesso di attivarsi per completare l’istruttoria in merito agli elementi necessari a compiere una valutazione comparativa tra le condizioni del soggetto in caso di rientro nel paese d’origine e quelle in Italia”.
Il motivo è inammissibile.
Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria ha ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel territorio italiano e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese d’origine: giudizio che, pertanto, dovrà basarsi sulle caratteristiche del caso concreto, onde evitare generalizzazioni.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha fornito una motivazione esaustiva e scevra da vizi logico-giuridici delle ragioni ostative al riconoscimento della protezione umanitaria e ciò sia con riguardo alla non attendibilità del racconto, che non consente di ravvisare condizioni di effettiva vulnerabilità del richiedente nel paese d’origine, sia del livello del suo inserimento nel territorio italiano ritenuto comunque inidoneo a consentirgli una vita dignitosa.
5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. a 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021