LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31147/2019 proposto da:
A.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FERRERO;
– ricorrenti –
e contro
PROCURA GENERALE SUPREMA CORTE CASSAZIONE;
– intimati –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. A.S., cittadino del Mali, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di provenire dal circondario di Dire’ e di esser fuggito a seguito di ripetute violenze e minacce, subite anche personalmente, da gruppi terroristici per imporre l’integralismo. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
3. Avverso tale provvedimento A.S. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che decreto n. 7592/2019 pubblicato il 18 settembre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:
a) inattendibile il racconto narrato dal richiedente, parlando quest’ultimo una lingua non del luogo da cui egli afferma di provenire (Dake’);
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (comunque ritenute inveritiere) di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da A.S. con tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta una violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto i giudici avrebbero basato il giudizio sulla sua credibilità su mere discordanze e contraddizioni riguardanti aspetti secondari. Il Tribunale non avrebbe infatti ritenuto credibile il racconto per la lingua parlata dal richiedente (bambara), diversa da quella parlata in Dare (songhav), suo luogo di provenienza, senza considerare che la lingua bambara è la principale per la maggior parte della popolazione del Malill motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile in merito a due aspetti da lui narrati: 1) l’aver subito minacce da parte dei jihadisti; 2) la provenienza da Dire. Secondo i giudici, il racconto del richiedente sarebbe contraddittorio soprattutto in relazione all’asserito rapimento da parte dei jihadisti e all’eventualità per cui questi ultimi lo avrebbero poi riportato nel villaggio di appartenenza. Inoltre, la lingua parlata dal richiedente ha indotto i giudici a ritenere che egli provenga non da Dare, situato nella parte nordica del paese, ma dal sud del Mali, parlando il bambara, tipico idioma di tale zona. Proprio tale aspetto assume particolare rilievo, in quanto il Tribunale esclude il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ritenendo il richiedente proveniente dal sud del paese, in cui non sarebbe configurabile la presenza di un conflitto armato o di una violenza generalizzata, presente al contrario nelle regioni del Nord e del Centro del Mali. Il giudizio sulla credibilità del richiedente, secondo costante orientamento si questa Corte, deve essere svolto tramite una analisi completa dei fatti narrati dallo stesso, senza incorrere in un giudizio frazionato e basato su fatti secondari o accessori. Pertanto, la motivazione deve mettere in luce la ratio sottesa al giudizio di credibilità. Nel caso di specie si ritiene che il Tribunale abbia rispettato tali principi, motivando il suo giudizio in maniera articolata e logica, pertanto non si ritiene sindacabile in questa sede.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur disponendo l’audizione, non avrebbe poi svolto un esame accurato e imparziale di tutti gli elementi scaturiti dalla stessa.
Il motivo è inammissibile in quanto apodittico.
Il ricorrente propone un motivo generico e pretestuoso, in cui lamenta l’assenza dei riscontri dell’esame a cui è stato sottoposto il richiedente in sede di udienza di comparizione, senza però specificare quali sarebbero tali elementi mancanti rilevanti per il giudizio. In ogni caso, la valutazione degli elementi riguardanti il giudizio rientra nel sovrano apprezzamento del giudice di merito, il quale può selezionare quali elementi porre alla base della sua decisione dandone adeguata motivazione e non è sindacabile in questa sede.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle regole in relazione alla protezione umanitaria, stante l’omessa valutazione comparativa tra l’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia e il rischio in cui egli incapperebbe nel caso di rientro in patria a causa della violazione dei diritti fondamentali ivi perpetrata.
Il motivo è fondato.
“In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (cfr. Cass. 13079/2019).
A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo:
– non può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.
– le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.
-deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. Tali principi non sono stati osservati dal giudice del merito (cfr. pag. 10 decreto impugnato). Il giudice non ha effettuato alcuna comparazione e verificato Coi sui diritti fondamentali.
6. Pertanto la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021