Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38098 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31313/2019 proposto da:

K.D., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO VARALI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. K.D., proveniente dalla Costa d’Avorio, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di aver perso il padre molto piccolo; di essersi trasferito con la madre a casa degli zii; di essere stato abbandonato dalla madre all’età di sette anni ed essere rimasto a casa degli zii che, tuttavia, gli impedirono di andare a scuola e lo costrinsero a lavorare picchiandolo e maltrattandolo ripetutamente; di aver lasciato la Costa d’Avorio grazie all’aiuto di una donna; di aver raggiunto la Libia dove venne derubato sequestrato e veduto ad un uomo; di essere riuscito a scappare nuovamente giungendo in Italia il 5 ottobre 2016.

2. Avverso tale provvedimento K.D. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia domandando esclusivamente il riconoscimento della protezione umanitaria.

11 Tribunale, con decreto n. 7562/2019 del 17 settembre 2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha preliminarmente evidenziato che, anche se la domanda del ricorrente era limitata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ciò non implicava che la decisione fosse devoluta alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, rimanendo ferma l’attribuzione al Tribunale in composizione collegiale.

Nel merito ha ritenuto:

a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le ragioni prospettate dal ricorrente a fondamento dell’abbandono del paese riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione ma essendo riconducibili a ragioni di natura esclusivamente economica e familiare;

b) infondata la domanda di protezione sussidiaria in assenza di una situazione di conflitto armato generalizzato da cui possa derivare, in caso di rimpatrio, una minaccia grave ed individuale per la vita del richiedente: dalle fonti ufficiali emergeva un sensibile miglioramento delle condizioni socio-politiche della Costa d’Avorio testimoniato dalla fine della Missione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio (UNOCI);

c) infondata la domanda di protezione umanitaria non essendo rinvenibili condizioni di particolare vulnerabilità alla luce del racconto generico e poco circostanziato della richiedente asilo e dell’assenza di prova circa i maltrattamenti subiti sia nel paese di provenienza che in quello di transito. La vicenda narrata, inoltre, è stata ritenuta irrilevante perché remota nel tempo e, dunque, priva del requisito dell’attualità oltre che per l’assenza di documentazione medica da cui emergesse che i trattamenti subiti avessero effettivamente determinato l’insorgenza di patologie fisiche e psichiche.

Altrettanto irrilevante è stata ritenuta la documentazione attestante l’integrazione del richiedente asilo nel territorio italiano trattandosi di lavori saltuari e privi di indicazione in merito alla retribuzione percepita;

3. Avverso il decreto, K.D. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione delle norme processuali in riferimento al combinato disposto di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, per aver il Tribunale convertito d’ufficio il ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., nel ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis.

Così facendo il Tribunale avrebbe impedito non solo la corretta celebrazione del procedimento di primo grado, ma avrebbe altresì sottratto al richiedente asilo la possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello.

Il primo motivo è fondato.

Occorre premettere che il ricorso di primo grado ha avuto ad oggetto la sola domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, come è virtù stato riscontrato da questa Corte mediante esame, consentito indella natura processuale del vizio denunciato, del relativo atto allegato al fascicolo di parte del ricorrente.

Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 16458 del 2019; Cass. n. 16459/2019; Cass. n. 3668/2020; Cass. n. 20888/2020) il principio, che qui si condivide, secondo cui: “Nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv., con modif., nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex artt. 281-bis c.p.c. e segg., o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. e segg. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino” 4.

4.1 Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29.

Il Tribunale avrebbe fornito una motivazione meramente apparente senza svolgere un opportuno approfondimento sulle condizioni di effettiva vulnerabilità del ricorrente alla luce delle esperienze vissute sia nel paese d’origine che in Libia e descritte tanto dinanzi alla Commissione Territoriale che in sede di audizione.

Il giudice alla luce del lungo periodo di sequestro e dei trattamenti inumani e degradanti subiti dal richiedente asilo nel paese di transito non si sarebbe potuto limitare a lamentarne la genericità ma avrebbe dovuto ricorrere ai criteri di valutazione dettati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 3 bis.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

5. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo come in motivazione, assorbito il secondo, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo come in motivazione, assorbito il secondo, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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