Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38099 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31315/2019 proposto da:

S.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrenti –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZIONE VICENZA;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. S.S., cittadino del Bangaldesh, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il paese d’origine per le gravi difficoltà economiche che non gli permettevano di mantenere la famiglia e il padre malato. Infatti, dopo i disastri naturali avvenuti nel 2007 e 2009 in Bangaldesh, i campi presso cui lavorava furono distrutti e si trovò senza lavoro.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.S. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che decreto n. 7129/2019 pubblicato il 05/09/2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:

a) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

b) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da S.S. con due motivi.

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto il Tribunale non avrebbe applicato correttamente i principi elaborati in sede giurisprudenziale relativi al dovere istruttoria incombente sul giudice. Mancherebbe un’acquisizione officiosa sulle informazioni del contesto sociale del paese di provenienza, con conseguente violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in merito all’ipotesi della protezione sussidiaria prevista al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto, nel giudizio del Tribunale circa la concessione o meno del permesso di protezione umanitaria, mancherebbe un approfondimento istruttorio d’ufficio. La motivazione circa il diniego di tale forma di protezione sarebbe basata esclusivamente sull’assenza di una condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente, mancando un giudizio comparativo che tenga conto della situazione presente in Bangladesh, paese caratterizzato da forte compromissione dei diritti fondamentali della persona. I motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati per quanto segue.

Il dovere di cooperazione richiede al giudice di merito di approfondire la situazione sociale e culturale presente nel paese di origine del richiedente, tramite fonti aggiornate e ufficiali. Tale approfondimento nel caso della protezione sussidiaria prevista al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), riguarda la presenza o meno di violenza diffusa o generalizzata mentre nel caso della protezione umanitaria la violazione dei diritti fondamentali della persona. “In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (contra, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020)”.

Nel decreto impugnato se è possibile ravvisare un pur scarno approfondimento istruttorio circa la prima ipotesi menzionata (dove l’unico riferimento ammissibile è UNCHR 2017, in quanto l’accenno a EASO non riporta alcuna data, e pertanto non è utilizzabile) invece questo è assente completamente in merito alla protezione umanitaria. Manca infatti un adeguato giudizio di comparazione tra la situazione raggiunta dal richiedente in Italia e quella in cui si troverebbe nel caso di rientro in patria. Al contrario, in base alla fonte citata il Tribunale (UNHCR) afferma che “oggetto di episodi di violenza sono quindi eminentemente figure che rivendicano una libertà di pensiero pressoché assente in Bangladesh, e non la popolazione civile generalmente intesa”. Da tale dichiarazione si potrebbe desumere una violazione delle libertà fondamentali nei paese d’origine del richiedente che non è stata valutata sulla base di fonti adeguate e specifiche.

5. Pertanto la Corte accoglie i due motivi di ricorso come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie i due motivi di ricorso come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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