LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15266/2019 proposto da:
G.P., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, e rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Liso, in forza di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 12/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bari, con decreto n. cronol. 2009/2019, depositato il 12/4/2019, ha respinto la richiesta di G.P., cittadina *****, a seguito di rigetto da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.
In particolare, i giudici, all’esito di audizione della richiedente, hanno sostenuto che la vicenda personale narrata, nelle duplici versioni fornite (dinanzi alla Commissione: essere stata costretta a lasciare il Paese d’origine dopo che il padre era stato ucciso per motivi politici; dinanzi al giudice: essere stata indotta, durante la permanenza in Libia, Paese di transito nel viaggio per Italia, a prostituirsi da una donna nigeriana che viveva in Libia che, contattala dopo che essa era giunta in Italia, le aveva chiesto la restituzione di denaro prestatole per il viaggio) non era credibile, per inverosimiglianza e contraddittorietà, apparendo il racconto stereotipato e privo di aspetti caratterizzanti un reale vissuto, e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), non essendo neppure stati allegati effettivi rischi persecutori o di danno grave; non ricorrevano le condizioni per la protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), atteso che il Sud della Nigeria, da cui proveniva la richiedente) non era interessato da violenza indiscriminata (come risultante dai report di Amnesty International 2017-2018 e di HRW del 2017); in ordine alla protezione umanitaria, poi, non ricorrevano condizioni di comprovata lesione di diritti fondamentali e non erano state allegati risvolti di vulnerabilità soggettiva conseguenti al transito in Libia.
Avverso la suddetta pronuncia, G.P. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in relazione al diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, malgrado fossero stati allegati fatti che integravano problemi avuti nel Paese d’origine, frutto della situazione di instabilità ed insicurezza del territorio, essendo il Tribunale anche venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria; con il secondo motivo, si denuncia poi vizio di motivazione apparente e di violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1 della Convenzione di Ginevra 1951, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato esame della situazione dedotta dal richiedente, sia personale, di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica, sia oggettiva del Paese d’origine, nonchè in relazione al diniego della richiesta di protezione umanitaria, in mancanza di effettivo esame autonomo della stessa.
2. La prima censura è inammissibile, in quanto non pertinente rispetto al decisum.
Invero non risulta censurata la ratio decidendi costituita dalla ritenuta complessiva inattendibilità del racconto del richiedente. La ricorrente si limita a dedurre in calce al primo motivo di essere stata credibile “contrariamente” a quanto sostenuto nella decisione impugnata.
In ordine alla seconda ratio, fondata dalla mancata allegazione di fatti riconducibili alla protezione richiesta, ovvero di atti persecutori o fatti integranti danno grave, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), pur attinta dal motivo, la doglianza risulta del tutto generica, non essendo in alcun modo allegato se la richiedente abbia richiesto inutilmente la protezione statuale in relazione al pericolo di danno descritto (Cass. 15192/2015; Cass. 23604/2017).
In tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione di legge, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio. La mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile (Cass. 22210/20).
3. Il secondo plurimo motivo è parimenti inammissibile, in quanto non viene censurata efficacemente la ratio decidendi principale, vale a dire la valutazione di non credibilità della ricorrente.
In ogni caso, il decreto non risulta affetto da un vizio di radicale carenza di motivazione o motivazione apparente.
Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 22232/2016) “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, avendo il Tribunale ampiamente articolato la decisione di diniego della protezione internazionale sotto tutti i profili richiesti.
In riferimento poi al diniego di protezione umanitaria, giova ribadire che le Sezioni Unite di questa Corte, nelle recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019, hanno, in motivazione, confermato l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
In definitiva, il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza.
Ora, nel ricorso, si deduce, del tutto genericamente, che la situazione del Paese d’origine è idonea a determinare la privazione dei diritti fondamentali in relazione anche ai problemi di sicurezza interna e che affliggono le donne nigeriane, quali la tratta delle donne ed i traffici del mercato del sesso, idonei ad integrare “di per sè il pericolo di danno grave” e che la situazione personale del richiedente non è stata autonomamente esaminata.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021