Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38100 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31317/2019 proposto da:

O.F., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato BEATRICE RIGOTTI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. O.F., cittadina nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggita dal proprio paese a seguito dei tentativi di abusi sessuali perpetrati dal compagno della madre. Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento O.F. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia che, con decreto n. 7740/2019 del 13 settembre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto della richiedente asilo in quanto generico e contraddittorio;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le ragioni di abbandono del paese non erano riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione in mancanza di atti persecutori diretti e personali;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza sia di elementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente in caso di rimpatrio, sia di un conflitto armato nella zona di provenienza.

Il giudice richiama le fonti ufficiali che, con riguardo alla Nigeria, distinguono tra le condizioni socio-politiche nei diversi paesi ed inseriscono il Lagos tra gli stati in cui non è presente una situazione di conflitto armato generalizzato ed il livello di violenza indiscriminata è talmente basso dal non costituire alcun rischio per i civili di essere sottoposti a violenza;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo rinvenibili condizioni di particolare vulnerabilità alla luce della inattendibilità del racconto fornito dalla richiedente asilo. Il Tribunale ha altresì ritenuto che la documentazione prodotta, attestante lo svolgimento di corsi di formazione e di volontariato, era insufficiente a dimostrare un livello di integrazione nel territorio italiano tenuto conto altresì dell’assenza di prova circa lo svolgimento di alcuna attività lavorativa;

3. Avverso il decreto, O.F. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

11 Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso O.F. lamenta l’omessa valutazione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), delle violenze domestiche che la richiedente ha raccontato di aver subito nel paese d’origine.

Il Tribunale avrebbe altresì errato in quanto avrebbe fondato il giudizio di non credibilità della ricorrente su aspetti della vicenda narrata del tutto marginali, quali l’incertezza sull’appartenenza politica del persecutore o le sue capacità di corrompere le forze di polizia, tali da non mettere in dubbio l’effettiva sussistenza di una violenza domestica.

4.1 Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Sostiene la ricorrente che il giudice di merito avrebbe omesso di svolgere un’autonoma valutazione sulla credibilità della vicenda narrata, essendosi limitato a richiamare le conclusioni della Commissione Territoriale.

In ogni caso la conclusione sulla inattendibilità della richiedente a cui è addivenuto il Tribunale risulterebbe illogica e contraddittoria. Il giudice, infatti, si sarebbe concentrato su aspetti marginali della vicenda, senza operare una valutazione complessiva della generale attendibilità del racconto e senza svolgere alcun accertamento sulla circostanza determinante delle violenze domestiche denunciate. Il ragionamento seguito dal Tribunale, pertanto, non sarebbe coerente né rispetto ai fatti allegati (ritenuti dettagliati dalla Commissione) né rispetto alla ricostruzione giuridica effettuata nel ricorso introduttivo.

I primi due motivi di ricorso meritano di essere trattati congiuntamente in quanto diretti a sollevare la medesima censura relativa al giudizio di credibilità del Tribunale.

I motivi sono fondati.

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.

Il giudice non ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui: “Funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve ritenersi quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria – di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale – alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso, secondo un criterio di unitarietà e non di reiterato frazionamento, come confermato dal disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), a mente del quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente “e’, in generale, attendibile”(Cass. n. 26921/2017; Cass. n. 19716/2018; Cass. n. 8819/2020; Cass. n. 24010/2020).

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.

4.2 Con il terzo motivo di ricorso lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente per aver il Tribunale rigettato la domanda di protezione umanitaria sull’unico presupposto della non credibilità del ricorrente.

Il terzo motivo di ricorso è assorbito nei primi due e in ogni caso esso è fondato.

Al riguardo è stato affermato il condivisibile principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria” (cfr. Cass. 7985/2020 ed, in termini, Cass. 13573/2020).

5. Pertanto la Corte accoglie i due motivi di ricorso come in motivazione, assorbito il terzo, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie i due motivi di ricorso come in motivazione, assorbito il terzo, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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