LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31322/2019 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. O.A., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese in seguito alle persecuzioni e minacce subite a causa della sua omosessualità.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento O.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia che, con decreto n. 7550/2019 del 17 settembre 2019, rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) non attendibile la vicenda narrata dal richiedente asilo per la natura generica e poco partecipata del racconto e per la contraddittorietà tra quanto dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale e in sede di audizione;
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le ragioni di abbandono del proprio paese non erano riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione in mancanza di atti persecutori diretti e personali;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza sia di elementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente in caso di rimpatrio, sia di un conflitto armato nella zona di provenienza.
Il giudice richiama le fonti ufficiali che, con riguardo alla Nigeria, distinguono tra le condizioni socio-politiche nei diversi paesi ed inseriscono il Delta State tra gli stati in cui non è presente una situazione di conflitto armato generalizzato ed il livello di violenza indiscriminata è talmente basso dal non costituire alcun rischio per i civili di essere sottoposti a violenza;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria non emergendo alcun elemento idoneo ad integrarne i presupposti una volta “esclusa la prova del pericolo di persecuzione e sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti”;
3. Avverso il decreto, K.B. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori in merito al pericolo di persecuzione a cui il richiedente verrebbe sottoposto in caso di rientro in patria a causa della sua omosessualità. In particolare non avrebbe affatto considerato che in Nigeria è vietato avere relazioni omosessuali e che quest’ultime sono condannate non solo al livello ordinamentale ma anche sociale come testimoniato dal significativo aumento del numero di arresti di persone LGBT nonché dagli di episodi di estorsione da parte dei poliziotti.
Il giudice avrebbe altresì errato nel negare i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari pur avendo il ricorrente allegato una cospicua documentazione a dimostrazione del buon inserimento nel territorio italiano.
Il ricorso è fondato.
“Il presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lett. c), è quello della minaccia grave e individuale alla persona derivante da violenza indiscriminata scaturente da una situazione di conflitto armato interno o internazionale, minaccia che può, sia pur eccezionalmente, rilevare non in relazione alla situazione personale quando il livello di violazione dei diritti umani raggiunge un livello così elevato che il rischio risulta in re ipsa (C.G. 30 gennaio 2014, in causa C-285/12, Diakite’, punto 10.3). Ne deriva, sul piano strettamente logico, prima ancor che cronologico, che l’accertamento di tale situazione deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente” (Cass. n. 8819/2020).
La motivazione della Corte laddove non ritiene credibile il ricorrente in relazione alla sua condizione di omosessuale è contraddittoria ed apodittica in quanto basata su valutazioni personali.
La corte di giustizia nella sentenza del 2 dicembre 2014, cause da C-148/13 a C-150/13 ha posto dei limiti in relazione alla modalità di valutazione dell’orientamento sessuale, stigmatizzando le nozioni stereotipate concernenti la condizione omosessuale, pena la violazione di quei principi di tutela della dignità umana salvaguardati dalla Carta dell’Unione.
l,a corte territoriale non ha tenuto conto di tali principi e non ha svolto alcun accertamento circa la situazione degli omosessuali in Nigeria venendo meno al suo dovere di cooperazione istruttoria.
Rimane assorbita la censura relativa al diniego della protezione umanitaria.
5. Pertanto la Corte accoglie l’unico motivo di ricorso come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie l’unico motivo di ricorso come in motivazione, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021