Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38102 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31325/2019 proposto da:

A.R. O A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato BEATRICE RIGOTTI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. A.A., cittadina della Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggita dal proprio paese a causa della persecuzione degli abitanti del villaggio a causa del suo rifiuto di aiutare il padre, native doctor, in quanto unica figlia. La ricorrente ha riferito di essere stata ripudiata dalla famiglia e di essere partita per la Libia.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento A.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia che, con decreto n. 7488/2019 del 17 settembre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto del richiedente asilo per l’intrinseca contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le ragioni di abbandono del proprio paese non erano riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione in mancanza di atti persecutori diretti e personali;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza sia di elementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente in caso di rimpatrio, sia di un conflitto armato nella zona di provenienza non essendo rinvenibile in Nigeria una condizione di violenza generalizzata;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo rinvenibili condizioni di particolare vulnerabilità.

3. Avverso il decreto, A.A. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360, n. 5, per avere il Tribunale adottato una motivazione apparente/inesistente circa la credibilità della ricorrente.

4.1 Con il secondo motivo di ricorso denuncia la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione di legge del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) e art. 14, lett. b): il giudice di primo grado ha escluso il diritto alla protezione sussidiaria in ragione della supposta e non motivata mancanza di credibilità e asserendo che la ricorrente non ha dichiarato di correre il rischio di essere sottoposta alla pena di morte ovvero a trattamenti inumani e degradanti”.

4.2 Con il terzo motivo di ricorso lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; il giudice di primo grado ha escluso il diritto alla protezione sussidiaria sub specie art. 14, lett. c), con motivazione apparente in quanto non consente di verificare quali informazioni, e se siano attuali, con particolare riguardo alla zona specifica di provenienza della ricorrente, Edo State. Motivazione illogica nella parte in cui riconosce che al sud della Nigeria, zona Delta del Niger della quale fa parte anche l’Edo State, la violenza è scoppiata nuovamente dall’inizio del 2016”.

4.3. Con il quarto motivo di ricorso censura “la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente nonché omesso esame di un fatto decisivo della controversia (documentazione relativa alla formazione professionale) in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis: per non aver il giudice esaminato la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria in relazione alla condizione di vulnerabilità e alla condizione di vita della ricorrente introdotte in giudizio e senza calare la vicenda personale della ricorrente nella situazione generale della Nigeria”.

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto di non dovere esaminare la domanda relativa al riconoscimento della protezione umanitaria a causa della scarsa credibilità del ricorrente.

5. Il primo e terzo motivo congiuntamente esaminati sono fondati.

“In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, per rispondere ai criteri predicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non può ritenersi volta alla capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione dei fatti accaduti, ma postula una valutazione complessiva del racconto e l’osservanza del principio, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), secondo cui nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se la narrazione “e’, in generale, attendibile” con ciò intendendosi attribuire a tale inciso un significato di “globalità”, del tutto opposto alla atomizzazione delle circostanze narrate” (Cassazione civile sez. III, 18/01/2021, n. 719).

La valutazione non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito del giudice di merito, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale”.

“In tema di protezione internazionale, per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non può invece essere invocato il principio della non credibilità poiché il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione”.

Ebbene nel caso di specie il Tribunale non si è attenuto a nessuno dei detti principi.

Infatti la motivazione relativa la credibilità della ricorrente è contraddittoria e ai limiti dell’apparenza. Il Giudice del merito contravvenendo ai principi detti è andato alla ricerca delle singole contraddizioni insite nella narrazione dei fatti raccontati dalla A. senza verificare se la narrazione “era in generale, attendibile” con ciò intendendosi attribuire a tale inciso un significato di “globalità”, del tutto opposto alla atomizzazione delle circostanze narrate” (cfr. pag. 3 decreto impugnato, “Alcuna descrizione viene fornita delle minacce ricevute”).

Ma il Tribunale ha anche errato nell’esame delle Coi. Ha infatti fatto riferimento a fonti di due anni prima (Easo 2017 pag. 4 decreto impugnato) rispetto all’udienza svoltasi nel 2019 violando il dovere di cooperazione da parte cui è tenuto il giudice che si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetta al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate”.

5.1. L’accoglimento, in particolare del primo motivo sulla credibilità della ricorrente comporta l’assorbimento del secondo motivo.

5.2. Anche il quarto motivo è fondato.

Manca, nella motivazione impugnata la valutazione comparativa tra la odierna situazione della ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Nigeria, da condurre in ossequio ai principi che si andranno ad esporre. Sul punto, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., ss.uu., sent. 29459/2019), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. Ciò posto, occorre rimettere al giudice del rinvio la valutazione della predetta comparazione (invece assente nella motivazione impugnata) tra la odierna condizione della richiedente asilo e quella cui ella verserebbe in caso di suo rimpatrio in Nigeria, e ciò con particolare riferimento anche a quei profili di particolare vulnerabilità resi evidenti dalla vicenda personale della ricorrente, che il giudice del merito ha rilevato (pag. 7 decreto impugnato “potrebbero sorgere dubbi circa un ipotetico coinvolgimento della ricorrente nel fenomeno della tratta delle donne” in Libia) senza però approfondire in quanto alcuna “allegazione è stata proposta”. Il giudice è invece tenuto ad esaminare la domanda anche alla luce delle informazioni sul Paese di transito.

Il ragionamento operato nella fattispecie dal giudice di merito risulta viziato. Questi, pur valutando come sostanzialmente non credibile la vicenda personale così come narrata dalla richiedente, mostra, però di non dubitare del tutto che ella possa essere stata coinvolta nel fenomeno della tratta delle donne in Libia, senza verificare in termini di vulnerabilità della persona gli eventuali traumi subiti. “In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020)”.

6. Pertanto la Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso come in motivazione, assorbito il secondo, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso come in motivazione, assorbito il secondo, cassa il decreto in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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