Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38103 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31581/2019 proposto da:

M.U., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO VILLANOVA;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. M.U., cittadino del Pakistan, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dal paese d’origine per timore di perder la vita a fronte della sua appartenenza al partito *****. Per ragioni politiche era stato più volte incarcerato e aveva subito violenze ingiustificate, pertanto decise di partire.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.U. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che decreto n. 7037/2019 pubblicato il 3 settembre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto narrato dal richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale. Le ragioni dell’arrivo in Italia erano da ricondursi a profili economici; b) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da M.U. con quattro motivi.

CONSIDERATO

che:

5. Con i primi due motivi il ricorrente propone due questioni preliminari: la prima relativa alla manifesta illegittimità del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, per contrasto con l’art. 77 Cost., in quanto mancherebbero i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza per adottare il D.L.; la seconda sulla manifesta illegittimità costituzionale del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, per contrasto con l’art. 10 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, in quanto l’abrogazione del permesso per motivi umanitari si porrebbe in contrasto con l’art. 10 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1.

Le questioni preliminari avanzate dal ricorrente non sono rilevanti e quindi inammissibili, in quanto la disciplina prevista dal D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, non è applicabile al caso di specie. Invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 13/11/2019, n. 29459, in tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Di conseguenza, il c.d. Decreto Sicurezza N. 113/2018 non è applicabile retroattivamente alle domande già pendenti, da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.

5.1. Con il terzo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non avrebbe esperito alcun esame del ricorrente in sede di udienza di comparizione delle parti.

Il motivo è inammissibile in quanto apodittico.

Il ricorrente propone un motivo generico, poco specifico, non rispettoso del principio di autosufficienza e specificità proprio del ricorso in Cassazione. Lamenta che il giudice del merito in sede di udienza di comparizione avrebbe svolto un esame puramente formale, senza particolari approfondenti, senza chiarire quali sarebbero state le domande ulteriori che il giudice avrebbe dovuto compiere, limitandosi a lamentarne la formalità. Ciò rende impossibile uno scrutinio effettivo della questione da parte del giudice di legittimità. A tal proposito si ricorda che, secondo costante orientamento di questa Corte, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cassazione civile sez. 17/11/2020, n. 26124).

5.2. Con il quarto motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale, in merito alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avrebbe escluso il riconoscimento di tale forma di protezione non sulla base di un’assenza di un conflitto generalizzato nel paese d’origine ma sul presupposto che il ricorrente non sarebbe attendibile.

Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Venezia ha adeguatamente motivato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria prevista al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver ravvisato “una minaccia individualizzata sulla sua vita o sulla sua persona” dopo aver esperito le dovute ricerche per il tramite di fonti ufficiali e aggiornate (FAS 2017/2018). Pertanto, il giudice di merito ha rispettato i principi elaborati da codesta Corte e ha motivato il decreto adeguatamente, senza incorrere in vizi logico giuridici.

5. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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