Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38105 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29913/2019 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in Catania, Via XX Settembre, n. 43, presso l’avv. MASSIMO FERRANTE;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:

1.- I.O. proviene dalla Nigeria: dai motivi di ricorso si deduce che è dovuto fuggire dal quel Paese perché la sua volontà di sposare una donna cristiana era avversata dalla sua comunità, che minacciava reazioni violente se il matrimonio si fosse celebrato.

2. – Impugna un decreto emesso dal Tribunale di Catania, che non credendo al suo racconto, ha respinto la protezione internazionale, escludendo peraltro una situazione di conflitto armato generalizzato in Nigeria; ed ha altresì escluso la sussistenza dei seri motivi per concedere la protezione umanitaria.

3.- Il ricorso è basato su quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma senza controricorso.

CONSIDERATO

Che:

4.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 14 e della L. n. 25 del 2008, art. 8.

La tesi del ricorrente è che il Tribunale ha ritenuto di non credere al racconto sulle ragioni della fuga in maniera apodittica, senza svolgere alcun approfondimento istruttorio, ed allo stesso modo il Tribunale ha fatto quanto alla situazione del paese di origine.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, da un lato, ha motivato per relazione alla decisione della Commissione territoriale, ma, per altro verso, ha indicato una ragione specifica da cui si ricaverebbe l’inverosimiglianza del racconto, vale a dire la circostanza che nella società nigeriana l’eventuale divieto di sposare una persona di religione diversa vale per la donna e non per l’uomo: decisione che dunque può dirsi motivata, a cagione della esplicitazione di un argomento che la giustifica.

Ritenuta l’inverosimiglianza del racconto, il Tribunale doveva, quanto alla protezione sussidiaria, verificare esclusivamente la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera della L. n. 251 del 2007, art. 14, accertamento svolto con riferimento a fonti attendibili ed aggiornate (Easo del 2017) di cui è riportato il contenuto.

5. – Gli altri tre motivi attengono alla protezione umanitaria. Il quarto, che in ordine logico precede gli altri, denuncia omessa pronuncia sulla richiesta di tale protezione; il secondo violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, ed il terzo difetto assoluto di motivazione.

Il quarto motivo non è fondato, in quanto una decisione sulla protezione umanitaria c’e’: viene espressamente rigettata la relativa domanda.

Sono invece fondati gli altri due: il giudice di merito, onde valutare la vulnerabilità, deve verificare sia il livello di integrazione raggiunto in Italia, sia la situazione del paese di origine. E deve dare conto dell’esito di tale bilanciamento.

Invece, il Tribunale, nella fattispecie, ha apoditticamente escluso che ricorrano le condizioni per la concessione della protezione, senza dare conto delle ragioni di tale esclusione: risulta, semplicemente, che il contratto di lavoro allegato non è del ricorrente; e nient’altro: nulla è detto circa l’effettiva integrazione; nulla circa la situazione del paese di origine quanto alla violazione dei diritti umani e dunque alla eventuale condizione in cui si troverebbe il ricorrente in caso di rimpatrio.

6.- Il ricorso va dunque accolto in tali termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo. Rigetta primo e quarto. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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