LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30975/2019 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in SINI, presso l’avv. GUENDALINA GARAU;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata 10/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
Che:
1.- M.N. è cittadino del Mali, ed ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per ragioni economiche: le condizioni di carestia del Mail gli impedivano di accedere ad una soglia di sopravvivenza minima.
2.- Impugna un decreto del Tribunale di Cagliari che ha rigettato la protezione internazionale ed umanitaria ritenendo irrilevante il motivo economico, ed escludendo integrazione in Italia; viene inoltre esclusa una qualche situazione di conflitto armato in Mali.
3.- Il ricorso è basato su un motivo. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
4.- L’unico motivo di ricorso denuncia sia omesso esame che violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.
Quanto al primo aspetto, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la sua situazione personale, anzi, l’avrebbe proprio trascurata non tenendo conto dell’inserimento in Italia, e delle condizioni di vita raggiunte.
Quanto al secondo aspetto, avrebbe violato la citata norma, nella interpretazione delle condizioni che essa prevede di protezione umanitaria, ed in particolare quelle del paese di origine.
Il motivo è infondato.
Lo è su entrambi gli aspetti. Il giudice di merito nel valutare se esistano motivi ostativi al rimpatrio, e se dunque compete al richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, deve considerare, da un lato, il livello di integrazione da costui raggiunto in Italia, significativo di un livello di godimento dei diritti fondamentali, che potrebbe andare perso; per altro verso, la situazione del paese di origine, che deve essere tale da impedire quel godimento.
Entrambi gli accertamenti risultano effettuati: con giudizio di fatto, non censurabile e non censurato, il Tribunale ha escluso un livello di integrazione rilevante, ed ha altresì ritenuto, sulla scorta della giurisprudenza di questa corte (Cass. 20334/ 2020; Cass. 24904/ 2020) che la situazione di povertà, ove non sia inemendabile, non costituisce ragione ostativa al rimpatrio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021