LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 18193/2010, proposto da:
Mirielectrick di M.M. & C. s.n.c., in persona del legale rapp.te. p.t.; M.M., L.E., Mo.Ma., Gemmi s.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall’avv.to Michele Bianco, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Goiran n. 23, presso l’avv.to Giancarlo Contento, giusta mandato in margine al ricorso.
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 30/30/09 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 19/05/2009, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita.
Ritenuto
che:
1. La società Mirielectrik di M.M. & C. s.n.c., ed i suoi soci, M.M., L.E., Mo.Ma. e la società Gemmi s.s., presentarono ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, avverso gli avvisi di accertamento, emessi distintamente nei loro confronti, con i quali erano stati rettificati i redditi dichiarati della società ed i redditi di partecipazione dichiarati dai soci, per l’anno 2003.
2. La Commissione tributaria provinciale di Torino accolse parzialmente i ricorsi.
3. La società ed i soci proposero appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale del Piemonte che, dopo aver riunito i ricorsi, rispinse gli appelli.
4. La società Mirielectrik di M.M. & C. s.n.c., ed i suoi soci, hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
5. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
6. Nelle more, sono pervenute agli atti le seguenti richieste di estinzione della lite per definizione agevolata:
– l’Agenzia delle entrate, con comunicazione del 7 marzo 2014, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono, a norma della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, nei confronti della contribuente, L.E., dando atto dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute, D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12.
– Con memoria del 7 giugno 2016, depositata ex art. 380 bis-1 c.p.c., a ridosso dell’udienza del 21 giugno 2017, il difensore dei ricorrenti ha dedotto che, mentre Mo.Ma., M.M. e L.E. avevano definito le liti fiscali D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12 -allegando all’uopo le domande di definizione dei tre soci con ricevute di trasmissione all’Agenzia delle entrate-, invece, la società Mirielectrik di M.M. & C. s.n.c. e la società Gemmi s.s., avevano manifestato, in nome dei rispettivi legali rappresentati, l’intenzione di volersi avvalere della sospensione del giudizio a mente del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, avendo presentato le domande di definizione in parola.
7. A seguito di detta istanza, questa Corte, con ordinanza del 21 giugno 2017, disponeva la sospensione del giudizio, a norma del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.
8. Successivamente, con ordinanza del 3 dicembre 2020, questa Sezione considerato che l’Agenzia dell’entrate aveva richiesto l’estinzione del giudizio solo nei confronti della socia L.E., mentre per gli altri ricorrenti era pervenuta documentazione attestante le domande di condono da loro effettuate citato D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, ha disposto rinvio a nuovo ruolo, ex art. 372 c.p.c., per la notificazione di tutte le istanze di definizione e della documentazione ad esse allegata all’Avvocatura generale dello Stato.
CONSIDERATO
che:
1. La comunicazione dell’Ufficio pervenuta in atti attestante la regolarità della domanda di definizione agevolata della lite di L.E., D.L. 06 luglio 2011, n. 98, ex art. 39, comma 12, conv. con mod. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (cd. mini condono), nonché l’intervenuto pagamento integrale di quanto dovuto, determina l’estinzione del giudizio nei confronti della ricorrente L.E. ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8, in virtù del rinvio operato dal citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39 a tale disposizione (D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12: “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.” (…)).
2. Per gli altri ricorrenti, Mirielectrik di M.M. & C. s.n.c., M.M., Mo.Ma. e la società Gemmi s.s. – il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla lite.
3. Invero, per essi, che hanno presentato domanda di definizione della lite fiscale D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12 (v. memoria del 17 giugno 2016 e domande di definizione allegate), non è pervenuta in atti la comunicazione di adesione dell’Agenzia delle entrate analoga a quella effettuata nei confronti di L.E., il che non consente la pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 282 del 2002, art. 16, comma 8.
4. Tuttavia, la persistente richiesta dei ricorrenti di definizione della lite pendente in cassazione per condono, comprovata dalla documentazione versata in atti (domande di definizione della lite fiscale e comunicazioni di avvenuto ricevimento del modello di definizione da parte dell’Agenzia delle entrate), è chiaro sintomo del venir meno dell’interesse a continuare presente giudizio.
5. Sul punto, il Collegio fa proprio l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell’interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò, per effetto dell’evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria ex art. 380- bis-1 c.p.c..
6. Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenienza del condono e dell’adesione dei ricorrenti.
7. Non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732) stante le suesposte sopravvenute ragioni.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio nei confronti di L.E.; dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da Mirielectrik di M.M. & C. s.n.c., M.M., Mo.Ma. dalla società Gemmi s.s., per sopravvenuta carenza dell’interesse all’impugnazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021