Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.38119 del 02/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3776/2020 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 118, presso lo studio dell’avvocato Stanizzi Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paci Marzia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Zazzeri Elena, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1430/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1430/2019, depositata in data 11/6/2019, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la paternità giudiziale, ex art. 269 c.p.c., di I.L. in favore di D.L.M., nata a *****, allorché la madre, D.L.L., era coniugata con M.L. (matrimonio dal quale erano nati due figli, con separazione personale dei coniugi risalente al *****, ben prima del concepimento di M.).

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, a fronte della sentenza, del maggio 1955, passata in giudicato, con la quale, su domanda del M., del *****, era stato accertato che la D.L. non era figlia del M., e del dato fattuale rappresentato dalla relazione sentimentale tra la D.L.L. ed il I.L., conosciuto dalla prima nell'*****, periodo compatibile con il concepimento di M., le dichiarazioni rese dalla di lei madre (circa il fatto che la piccola era figlia del marito), nel giudizio di disconoscimento e nel giudizio penale, apertosi a carico della madre, trovavano spiegazione nella sanzione penale, all’epoca esistente, dell’adulterio; neppure il rifiuto dello I. di sottoporsi a prova risolutiva della paternità trovava giustificazione in ragioni di salute, stante la natura non invasiva dell’esame.

Avverso la suddetta pronuncia, I.L. propone ricorso per cassazione, notificato il 13/1/2020, affidato a due motivi, nei confronti di D.L.M. (che resiste con controricorso, notificato il 20/2/2020). Il ricorrente ha depositato memoria, con rinuncia al ricorso. La controricorrente ha depositato memoria tardiva, pervenuta a mezzo servizio postale il 15/10/2021.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con i due motivi, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dalle dichiarazioni rese dalla madre, D.L.L., in ordine al fatto che M. era figlia del marito della prima, sia la violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente valutato gli elementi istruttori, ritenendo che il semplice – legittimo, in assenza di un principio di prova – rifiuto di sottoporsi al test DNA fosse idoneo a dimostrare la paternità, pur difettando ulteriori elementi anche indiziari ed anzi in presenza di una serie di elementi di segno contrario.

2. Preliminarmente deve darsi atto del fatto che, con la memoria, ex art. 378 c.p.c., i difensori del ricorrente, deducendo che lo stesso è deceduto il ***** e che il figlio, I.R., ha rinunciato all’eredità, hanno rinunciato al proposto ricorso.

Ora, il decesso del ricorrente non determina l’interruzione del giudizio, in quanto nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c. e segg., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo (Cass. 22624/2011; Cass. 24635/2015).

Neppure può spiegare alcun effetto nel presente giudizio la rinuncia al ricorso, spiegata (peraltro, in assenza di sua notifica alla controricorrente) dai soli difensori non muniti di procura speciale (essendovi il solo generico mandato a rinunciare, nella procura alle liti in calce al ricorso).

Invero, l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione è invalido e, quindi, inidoneo a produrre effetti ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal difensore, salvo che quest’ultimo non sia munito di mandato speciale a questo effetto, poiché la formalità della duplice sottoscrizione è prescritta “ad substantiam” (Cass. 7242/2010; Cass. 901/2015).

3. Venendo quindi all’esame del ricorso, nel merito, le censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono inammissibili.

Quanto al vizio di motivazione, non risulta sussistere il vizio di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti storici decisivi.

Occorre premettere che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (così, da ultimo, Cass. 4 luglio 2017, n. 16467) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).

Ora, il fatto allegato (essenzialmente le dichiarazioni rese dalla madre di M. di negazione dell’adulterio) è stato esaminato dalla Corte di merito che ne ha dato spiegazione, argomentatamente, con conseguente esclusione di ogni loro rilevanza ai fini del decidere.

Quanto al vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 116 c.p.c., questa Corte, con orientamento consolidato (Cass. 13960/2014), ha chiarito che “in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", con conseguente “inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

In sostanza, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27000/2016; Cass. 23940/2017).

La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 26965/2007) ed ormai, nei limiti della attuale formulazione del suddetto vizio (omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti).

Nella specie, viene invece dedotto un vizio di violazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento all’asserita erronea valutazione delle risultanze probatorie.

In ogni caso, in ordine al rilievo del rifiuto dello I. di sottoporsi all’esame del DNA, deve osservarsi che la censura è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte di merito deciso conformemente a consolidati principi di diritto espressi da questo giudice di legittimità.

Costituisce, invero, orientamento consolidato quello per cui, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (Cass. 8451/1991; Cass. 15568/2011), anche se, in tale ipotesi, possono essere sufficienti altre risultanze processuali (Cass. 9412/2004). Inoltre, anche nella materia della dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l’istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell’onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (cfr. Cass. 23290/2015, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale).

Da ultimo, si è ribadito (Cass. 14458/2018) che “e’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 13,15,24,30 e 32 Cost. – del combinato disposto dell’art. 269 c.c. e artt. 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell’espletamento dell’esame del DNA. Invero, dall’art. 269 c.c., non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675”.

Questa Corte ha chiarito che “nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto”, cosicché “non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti” (Cass. 12971/2012).

Peraltro, nella specie, il giudice di merito ha dato rilievo ad una serie di elementi indiziari certi (il giudicato, risalente al 1955, in ordine al disconoscimento di paternità del marito della D.L. nei confronti di M., il fatto che il giudizio penale a carico della D.L. (madre) per il reato di adulterio si fosse concluso con amnistia, il fatto che lo I. non avesse mai negato la relazione sentimentale con la D.L. nell’estate del 1950, in tempo compatibile con il concepimento, le dichiarazioni delle sorelle e del fratello della madre), nel cui ambito ha collocato anche l’ingiustificato rifiuto del resistente a sottoporsi all’esame del DNA.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che il processo risulta esente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Doppio contributo ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472