LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26463/2012 R.G. proposto da:
V.Q., rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Gianfranco Sebastianelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Via C.
Mirabello n. 25;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 135/04/2012, depositata il 2 aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate, a seguito di accertamenti bancari e dei risultati di un questionario inviato a tutti i clienti (controllo iniziato il 13 settembre 2004), emetteva tre avvisi di accertamento, con riferimento agli anni 2002, 2003 e 2004, per Iva, Irpef ed Irap, nei confronti di V.Q., geometra, in quanto questi esercitava anche l’attività di mediatore immobiliare, senza essere iscritto al ruolo degli agenti immobiliari e senza l’istituzione di separata contabilità.
2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo che il contribuente aveva esercitato anche l’attività di imprenditore, con riduzione in via equitativa del 15 %, in aggiunta a quella del 20 % già riconosciuta dall’Ufficio, in ragione dell’effettuazione sui conti correnti bancari di operazioni anche per esigenze personali e familiari.
3. Il contribuente proponeva appello, evidenziando che la Commissione tributaria non aveva tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di pace, con cui era stata riconosciuta la sola attività professionale di geometra del V., in relazione alla impugnazione di una sanzione amministrativa; l’accesso ai conti bancari del professionista era inibito alla data del 13-9-2004; era irretroattiva la modifica normativa del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 ad opera della L. n. 311 del 2004, in vigore solo dall’1-1-2005.
4. L’Agenzia delle entrate affermava che l’appellante aveva ampliato i motivi di appello, con doglianze non proposte con il ricorso introduttivo, e quindi inammissibili (“i verificatori non hanno esaminato nel merito l’attività svolta dal contribuente e non erano legittimati all’accertamento bancario nei suoi confronti”); la sentenza del Giudice di pace non era “determinante” in campo tributario, in cui rilevavano le presunzioni ed era stata emessa in un giudizio in cui non era parte l’Agenzia delle entrate; l’omessa contabilizzazione dei ricavi era emersa per le risultanze dei questionari e per l’analisi delle movimentazioni dei conti correnti; il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 non era stato modificato dalla L. n. 311 del 2004.
5. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dal contribuente, rilevando che l’accertamento degli importi relativi alle movimentazioni bancarie era conforme al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32; l’omessa contabilizzazione di componenti positive di reddito per Euro 190.608,62 era avvenuta a seguito di riscontri analitici; le censure alla sentenza di primo grado erano, in parte inammissibili, perché nuove, ed in parte infondate, in quanto il citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 non era stato modificato dalla L. n. 311 del 2004.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.
7. L’Agenzia delle entrate si è “costituita” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1".
8. La società ha presentato memoria scritta, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Anzitutto, si rileva che la domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente non risulta definita.
1.1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 e 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, in quanto la Commissione regionale ha omesso di esaminare la sentenza pronunciata dal Giudice di pace, nella controversia relativa alla opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di commercio di Rieti, con cui si è affermato che il contribuente non è responsabile della violazione di cui alla L. n. 39 del 1989, sicché tale pronuncia farebbe stato erga omnes.
1.2. Il primo motivo è infondato.
1.3. Invero, quanto al vizio di omessa motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si rileva che la Commissione regionale ha trattato espressamente della questione relativa al giudicato, rappresentato dalla sentenza del Giudice di pace, come emerge a pagina 2 della sentenza (“La sentenza del giudice di pace non è determinante in campo tributario in cui rilevano le presunzioni, che nella fattispecie erano gravi, precise e concordanti, e non vinte dalle semplici argomentazioni del contribuente. Peraltro, la sentenza del giudice di pace interviene (…) in cui non è parte l’Agenzia delle entrate ed il cui oggetto era una ordinanza ingiuntiva della Camera di commercio. Non esiste pertanto nessun giudicato opponibile all’ufficio”).
Va, poi, evidenziato, quanto al dedotto vizio di violazione di legge, che al processo, conclusosi con la sentenza del Giudice di pace, che ha accolto l’opposizione del contribuente avverso la sanzione emessa dalla Camera di commercio, passata in giudicato, non ha partecipato l’Agenzia delle entrate, essendo parti di tale giudizio solo il contribuente e la Camera di commercio.
L’art. 2909 c.c. stabilisce, infatti, che “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, gli eredi o aventi causa”.
Pertanto, da un lato, si rileva che l’Agenzia delle entrate non ha partecipato al giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di pace e, dall’altro, che la motivazione della sentenza del Giudice di pace, con cui è stata accolta l’opposizione presentata dal contribuente avverso la sanzione irrogata dalla camera di commercio, per “esercizio dell’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo” L. 39 del 1989, ex art. 8, comma 1, ha fatto perno sulla circostanza che “non sono emerse prove sufficienti atte ad individuare nelle mansioni, tecniche e non, svolte per conto dei suoi clienti dal ricorrente professionista regolarmente iscritto presso il Collegio Provinciale dei Geometri di Rieti, attività di mediatore immobiliare”. Pertanto, si osserva che per questa Corte l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cass., sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12252; Cass., sez 1, 2 dicembre 2015, n. 24558).
E’ evidente, che mentre nel giudizio dinanzi al Giudice di pace la controversia concerneva l’opposizione alla irrogazione della sanzione emessa dalla Camera di commercio, in quanto il contribuente non era iscritto nel ruolo dei mediatori immobiliari, in questo procedimento l’Agenzia delle entrate, che era estranea al precedente giudizio, ha emesso tre avvisi di accertamento sul presupposto che il contribuente svolgesse, oltre all’attività professionale di geometra, anche quella di mediatore immobiliare. L’Agenzia delle entrate e’, dunque, titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in cui è intervenuto il giudicato.
2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32; L. n. 311 del 2004; art. 1 P.L. c.c.; L. n. 212 del 2999, art. 3 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto, non svolgendo il contribuente attività imprenditoriale, quale mediatore immobiliare, alla data di inizio delle operazioni di verifica (13 settembre 2004), era inibito l’accesso ai conti correnti bancari per i professionisti, mentre tale possibilità era possibile solo dal 1 gennaio 2005, a seguito della modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 ad opera della L. n. 311 del 2004.
2.1. Tale motivo è infondato.
2.2. Invero, una volta accertato che il contribuente svolgeva anche attività di mediatore immobiliare, e quindi imprenditoriale, era del tutto legittimo l’accertamento bancario anche alla data di inizio delle operazioni di verifica del 13 settembre 2004, mentre era vietata solo per i professionisti, non avendo il D.P.R. n. 600 del 1073, art. 32, come modificato dalla L. n. 311 del 2004 efficacia retroattiva (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27845).
In realtà, si è precisato che, in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2 (Cass., sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29572).
Per questa Corte, infatti, in tema di fallibilità dell’impresa individuale di mediatore professionale, gli elementi identificativi dell’impresa commerciale di cui all’art. 2082 c.c. sono costituiti dalla professionalità e dall’organizzazione, intesa come svolgimento abituale e continuo dell’attività nonché sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l’attività non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti (Cass., sez. 1, 18 gennaio 2019, n. 1466).
Del resto, le somme accertate dall’Agenzia nei tre anni di verifica sono di ragguardevole importo (Euro 188.000,00 nel 2002; Euro 208.080,94 nel 2003 ed Euro 318.579,51 nel 2004), a dimostrazione della esistenza di una effettiva organizzazione; senza contare le risposte fornite dai clienti del contribuente ai questionari.
Inoltre, questa Corte ha affermato che la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l’attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva (Cass., sez. 5, 20 dicembre 2006, n. 27211).
3.Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in assenza di attività difensiva da parte della Agenzia delle entrate.
4. Si rileva che per questa Corte, in materia di impugnazioni, l’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Cass., sez. 6-3, 10 luglio 2015, n. 14515). Nella specie, il ricorso per cassazione è stato notificato nell’anno 2012
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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