LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 14963/2015, proposto da:
D.S.C., rappresentata e difesa dall’avv.to Di Fazio Maria Carla e dall’avv.to Pietro Anello, con quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla Via Pò, n. 102, presso lo studio legale tributario Anello & Patners, giusta mandato di cui alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18 luglio 2018.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 304/07/2014 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, depositata il 24/03/2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita.
Ritenuto
che:
D.S.C. impugnò l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno di imposta 2009, con il quale l’Agenzia delle entrate determinato un maggior reddito, ai fini IRPEF, rispetto a quello dichiarato dalla contribuente.
La Commissione tributaria provinciale di Chieti, con sentenza n. 188/5/14 rigettava il ricorso.
D.S.C. impugnò tale decisione innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito, per brevità, CTR) che respinse l’appello.
Avverso la sentenza della CTR, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza camerale del 27/10/2021, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c., chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per fatti successivi alla proposizione del ricorso, quali la definizione agevolata della lite a seguito di adesione della società contribuente, come da D.L., 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
CONSIDERATO
che:
L’esame del ricorso, articolato in cinque motivi di censura, è precluso dal sopravvenire della mancanza del relativo interesse.
Con la memoria depositata ex art. 380 bis-1, c.p.c., la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito di adesione alla definizione agevolata, come da D.L., 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha allegato alla memoria i documenti attestanti l’adesione alla definizione agevolata (domanda di definizione agevolata del 28 maggio 2019, modello di pagamento degli importi dovuti).
Ritiene il Collegio di far proprio l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell’interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò per effetto dell’evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria ex art. 380- bis-1 c.p.c..
L’inammissibilità che ne consegue origina, dunque, da un fatto che se è inidoneo a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, è invece, idoneo a dichiarare il ricorso non più ammissibile.
Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenienza del condono, dell’adesione del contribuente e del successivo pagamento del dovuto.
Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (v. Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021