Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.38124 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18198/2016 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONELLI n. 50, presso lo studio dell’avvocato ERNANI D’AGOSTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA SALVINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1232/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/02/2016 R.G.N. 62/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

RITENUTO

1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1232 del 2015, decidendo sulla domanda proposta da O.S. nei confronti del MIUR, a seguito della sentenza di questa Corte n. 4201/13 che aveva cassato con rinvio la sentenza emessa tra le parti dalla Corte d’Appello di Torino, respingeva le domande proposte dalla lavoratrice.

Quest’ultima, appartenente al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), aveva chiesto, della L. n. 124 del 1999, ex art. 8, comma 2, il riconoscimento, nel passaggio al MIUR, a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza e le relative differenze retributive.

2. La Corte d’Appello ha ricordato che la lavoratrice, pur richiamando i principi enunciati da questa Corte, si era limitata ad evidenziare come, dalla documentazione versata in atti e da quella prodotta in sede di riassunzione, all’atto del trasferimento al Comparto Scuola aveva maturato 10 anni, 9 mesi e 25 giorni e che ciò avrebbe comportato in forza delle disposizioni del contratto collettivo del Comparto, il suo inquadramento, alla luce del profilo professionale B1 quale assistente amministrativo, nella posizione stipendiale riferita ad una anzianità di servizio compresa tra i 9 e i 14 anni (riproducendo relativa tabella allegata al contratto collettivo 26 maggio 1999), mentre la ricorrente era stata collocata nella posizione stipendiale fra i 3 e gli 8 anni sulla base del solo maturato economico.

Pertanto, se l’anzianità maturata fosse stata conteggiata per intero, alla ricorrente sarebbe spettata una maggiore posizione stipendiale.

Quindi, in ragione di ciò, sosteneva di aver sofferto un peggioramento sostanziale del trattamento retributivo al momento del trasferimento.

La Corte territoriale, invece, ha rilevato che la ricorrente non aveva allegato, come pur era richiesto dalla sentenza di rinvio, quale sarebbe stato in concreto il sostanziale peggioramento retributivo dalla stessa patito a causa del passaggio dall’Ente locale al MIUR, non confrontando in alcun modo il trattamento economico percepito presso l’ente locale di provenienza all’atto del trasferimento e il concreto trattamento economico dopo il passaggio al MIUR.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando un unico motivo di impugnazione.

4. Resiste con controricorso il MIUR.

5. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, n. 1 e n. 2 della Direttiva 77/187 CEE del 14 febbraio 1977, come mod. dalla direttiva 98/50/CE del giugno 1998 e dalla direttiva 2001/23/Ce del 12 marzo 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.. Vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente censura il mancato calcolo del trattamento retributivo secondo le regole vigenti nel comparto scuola conteggiando l’anzianità maturata presso il cedente.

Sostiene che, ad onta delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente di questa S.C., il giudice di rinvio si sarebbe limitato a constatare che il trattamento retributivo era rimasto invariato, sebbene la ricorrente avesse prodotto una tabella che dimostrava il peggioramento retributivo per effetto della considerazione solo parziale dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale.

2. Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di Cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass., n. 3955 del 2018).

Nel caso di specie, questa Suprema Corte, con la sentenza n. 4201 del 2013, pronunciata all’esito degli interventi della Corte di Giustizia (sentenza 6 settembre 2011 in causa C-108/10, Scattolon) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 7 giugno 2011, Agrati), non ha demandato al giudice del rinvio di disapplicare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, perché in contrasto con l’art. 117 Cost. e art. 6 CEDU, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, doveva essere integralmente riconosciuta l’anzianità posseduta: ha solo incaricato il giudice del merito di “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento” ed ha all’uopo fissato i criteri di comparazione, che sono solo quelli indicati ai punti 11 e 13 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario: “11. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un “peggioramento retribuivo” (…) 13. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa “posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento”. Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

b. Quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere “globale” (n. 76: “condizioni globalmente meno favorevoli”; n. 82: “posizione globalmente sfavorevole”), quindi non limitato allo specifico istituto.

c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confroto deve essere fatto e diritto “all’atto del trasferimento” (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: “all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza”)”.

Il richiamato accertamento è stato effettuato dal giudice del rinvio, che da un lato ha rilevato che il ricorrente aveva lamentato la lesione del proprio diritto a conservare il trattamento stipendiale in precedenza goduto in ragione dell’anzianità maturata nell’ente locale di provenienza, dall’altro ha esaminato la documentazione prodotta ed ha accertato che dal confronto fra le retribuzioni percepite prima e dopo il trasferimento non emergeva un peggioramento retributivo.

Tale accertamento non è adeguatamente contestato, atteso che l’odierna ricorrente si limita a fare riferimento a documentazione sul trattamento economico relativo all’anzianità.

La ricorrente, inoltre, nel sostenere che “il mancato riconoscimento di una anzianità di così molti anni doveva e deve necessariamente portare ad una differenza retributiva peggiorativa”, mostra di non confrontarsi con la ratio della sentenza rescindente e della pronuncia della Corte di Giustizia, perché il peggioramento retributivo vietato dalla Direttiva 77/187 CEE può sussistere solo qualora la retribuzione goduta presso l’ente di provenienza sia superiore a quella liquidata dal cessionario.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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