Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.38126 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24411/2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DIERNA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA TAMBURINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1176/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/11/2017 R.G.N. 742/2012 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

RITENUTO

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1176 del 2017, accoglieva l’impugnazione proposta dalla Azienda Provinciale di Siracusa nei confronti di C.F. avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Siracusa.

2. Il lavoratore aveva agito in giudizio per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di differenze retributive quale direttore sanitario.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre C.F..

4. Resiste con controricorso l’Amministrazione.

5. In prossimità dell’udienza pubblica i difensori delle parti hanno depositato istanza per la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, poiché era intervenuto accordo negoziale che allegavano all’istanza.

CONSIDERATO

1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione in ragione dell’intervenuto accordo negoziale tra le parti.

2. L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c., sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo (Cass., n. 12743 del 2016, n. 2259 del 2013, S.U., n. 3876 del 2010), denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto la cessazione della materia del contendere, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato la sussistenza di tale interesse (Cass., S.U., n. 25278 del 2006; ex multis, Cass., n. 24956 del 2014).

3. Le spese vanno compensate in conformità alle pattuizioni intervenute al riguardo.

P.Q.M.

La Corte La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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