Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38134 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 14985/2015, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’avv.to Francesco d’Ayala Valva, dall’avv.to Alessandro Turchi e dall’avv.to Massimo Turchi, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 43, giusta mandato in margine al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2169/16/2014 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata in data 1/12/2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe che aveva accolto l’appello incidentale del contribuente, C.G., e rigettato l’appello principale dell’Agenzia, in controversia riguardante avviso di accertamento n. *****, con il quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi presentata dal C. per l’anno 2005, accertandosi un reddito di capitale di Euro 1.130.000,00, pari agli interessi percepiti nel periodo per un finanziamenti concesso dal C. alla società Giemme Sistemi s.r.l.

C.G. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza camerale del 27/10/2021, è pervenuta istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2018, n. 136, da parte degli eredi del contribuente.

CONSIDERATO

che:

La difesa di parte controricorrente ha depositato in atti l’istanza di sospensione del presente giudizio, seguita dalla comunicazione, via pec, all’Agenzia delle entrate, della domanda presentata dagli eredi di C.G., in data 20/05/2019, di definizione agevolata della lite pendente in Cassazione, relativa all’avviso di accertamento n. *****, anno 2005, e della quietanza “modello F24” di versamento di Euro 17.854,00. L’elenco di tali documenti risulta notificato all’indirizzo di posta certificata dell’Agenzia delle entrate in data 16 luglio 2020.

Non risulta agli atti alcun diniego da parte dell’Agenzia delle entrate, che avrebbe potuto opporlo nei termini di cui al citato D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, comma 12 (31 luglio 2020) e con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il presente giudizio va, dunque, dichiarato estinto, per definizione agevolata della lite fiscale, ai sensi dell’art. 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate come disposto dal citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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