Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.38135 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29898/2020 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE PERTICA 32, presso lo studio dell’avvocato MAURO CATI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO URAS giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE *****, rappresentato e difeso dall’avvocato LUISA GIUA MARASSI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA COMUNE *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1389/2020 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal controricorrente.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Comune di ***** proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, 13 dicembre 2018 n. 1022, con la quale era stato accolto in parte, limitatamente alla domanda annullatoria, il ricorso proposto da P.S. per l’annullamento:

– del provvedimento del Comune di ***** prot. n. 70435 del 06.11.2017, comunicato a mezzo posta il 10.11.2017, a firma del dirigente, con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione in sanatoria presentata in data 09.12.2004, prot. n. 51204;

nonché per la declaratoria

– della formazione del silenzio-assenso, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 37, e della L. n. 47 del 1985, art. 35, commi 18 e 19, sulla predetta istanza.

Il P. nel ricorso originario aveva dedotto che, unitamente alla moglie, aveva acquistato nel 1997 un terreno edificabile sito in *****, ricadente in zona C, subzona CF, nell’ambito del Piano di Risanamento Urbanistico R.U.6., approvato il 21 maggio 1996 ed entrato in vigore il 7 settembre 1996.

Aggiungeva che in data 5 agosto 1998 i coniugi avevano presentato istanza di concessione edilizia per la realizzazione sul loro terreno di un fabbricato da adibire a civile abitazione, fabbricato che veniva realizzato prima del rilascio della concessione edilizia, la quale successivamente veniva negata.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di condono edilizio n. 326/2003, recepita dalla regione Sardegna con la L.R. n. 4 del 2004, in data 9 dicembre 2004 il ricorrente aveva presentato al comune istanza di concessione edilizia in sanatoria. All’esito del procedimento, il Comune aveva rigettato l’istanza di concessione in sanatoria con il provvedimento impugnato.

La parte ricorrente chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento del Comune di ***** prot. n. 70435 del 06.11.2017, comunicato a mezzo posta il 10.11.2017, con il quale era stata rigettata l’istanza di concessione in sanatoria presentata in data 09.12.2004, prot. n. 51204, chiedendo altresì la declaratoria della formazione del silenzio-assenso, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 37, e della L. n. 47 del 1985, art. 35, commi 18 e 19, sulla predetta istanza.

Il TAR Sardegna con la sentenza n. 1022 del 13 dicembre 2018 riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alla sussistenza di un vincolo paesaggistico solo sopravvenuto all’esecuzione delle opere abusive, sconfessando anche la ricostruzione sulla data del compimento del detto abuso.

Tale pronuncia era impugnata dal Comune di ***** sulla base di quattro motivi cui resisteva P.S..

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1389 del 25/02/2020 ha accolto il gravame, ed in riforma della sentenza appellata, ha rigettato il ricorso del privato.

Disattesa l’istanza di integrazione del contraddittorio anche nei confronti del dirigente del settore urbanistica, edilizia privata, del Comune di *****, essendo legittimato passivamente il solo Comune, passando al merito del ricorso, la sentenza raggruppava le questioni da esaminare in quattro diversi temi.

Quanto al primo, che concerneva gli effetti della sentenza del T.A.R. della Sardegna, 6 ottobre 2003 n. 1207, con cui era stato annullato il PTP n. 13 gravante in zona, la decisione rilevava che era condivisibile l’assunto dell’appellante secondo cui non era venuta meno la conformazione paesaggistica in area.

Il TAR aveva, infatti, accolto il ricorso sulla base dell’affermazione secondo cui “ai sensi della lettera d) del comma 27 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito nella L. 24 novembre 2003 n. 326, non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive “realizzate su immobili soggetti a vincoli… *****…. qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere”; nel caso di specie, non sussisteva la condizione richiesta dalla citata norma, e cioè che il vincolo fosse stato istituito prima dell’esecuzione delle opere abusive, con conseguente errata applicazione della norma medesima al caso di specie.” Si era sostenuto che “considerato che il menzionato originario vincolo paesaggistico imposto dal Piano Territoriale Paesistico è stato tuttavia successivamente annullato con efficacia ex tunc, a seguito dell’annullamento del P.T.P. n. 13 in sede giurisdizionale” “deve essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui – da un punto di vista non storico ma strettamente giuridico – le opere sono state realizzate prima della imposizione del vincolo, dovendosi avere esclusivamente riguardo al vincolo imposto successivamente dal Piano Paesaggistico Regionale.”

Tale conclusione non era però condivisibile per il giudice di appello, in quanto l’intervenuto annullamento giurisdizionale del PTP n. 13 non aveva avuto l’effetto di travolgere i vincoli paesaggistici gravanti sull’area su cui insiste l’immobile in esame.

In primo luogo, dalla lettura della sentenza del T.A.R. della Sardegna, 6 ottobre 2003 n. 1207, dal quale sarebbe sorto il supposto effetto caducatorio, emergeva che era stato accolto il ricorso presentato da un’associazione ambientalista (dichiarando improcedibili gli altri ivi contestualmente riuniti) che contestava l’impostazione complessiva del piano, “affermando che questo costituisce non strumento di gestione ma deroga al vincolo paesistico”. Seguendo la detta ricostruzione, e rifacendosi al parere del Consiglio di Stato (sezione II, parere 20 maggio 1998, n. 548/98), il T.A.R. aveva annullato il piano, evidenziando che “le ampie categorie e tipologie di usi reputati come compatibili con un contesto le cui caratteristiche di bellezza naturale devono essere salvaguardate sono in realtà di mole, impatto e rilevanza tale da comportare, sia nel loro insieme che ad una ad una, con gli elevati livelli di trasformabilità del territorio che consentono il denunciato snaturamento delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche che, invece, si afferma di voler tutelare e conservare”.

Doveva, quindi, reputarsi che il PTP in questione fosse stato annullato non in quanto eccessivamente conformante ma, al contrario, in quanto considerato non idoneo a tutelare adeguatamente le bellezze naturali e a mantenere inalterato il quadro complessivo dei valori paesistico-ambientali protetti.

Ciò trovava conferma nel fatto che dall’annullamento scaturiva “l’obbligo, per l’Amministrazione, di provvedere all’approvazione di un nuovo piano, nel rispetto del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1985, n. 431, con esercizio della facoltà di cui all’art. 3 ter”, il tutto “fermo il disposto dell’art. 1 quinquies del medesimo D.L.”. Era quindi insita nella decisione del TAR la consapevolezza di una ulteriore vigenza dei contenuti conformativi operanti ex lege.

Quanto al secondo tema posto dall’appello, relativo alla conseguenziale ed ulteriore vigenza di una pianificazione conformativa valevole per l’area di intervento, anche a valle della citata pronuncia del 2003, il Consiglio di Stato riteneva che la risposta positiva fosse conseguenziale all’analisi condotta sul primo tema.

Infatti, il rinvio operato al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 quinquies, lungi dall’apparire una mera esortazione all’amministrazione, appariva perfettamente coerente con la disciplina effettivamente applicabile. Con l’adozione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (convertito nella L. 8 agosto 1985, n. 431, cd. legge Galasso) erano state introdotte disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale e, in particolare, è stato stabilito l’obbligo per le Regioni di sottoporre il proprio territorio a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico – territoriali “con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali”.

A livello regionale, con la legge urbanistica regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la Regione Sardegna ha disciplinato (art. 1) “le attività di uso e tutela del territorio regionale” e, per l’effetto, ha dato contenuto alla previsione dei PTP prevedendo, all’art. 10 (nel testo allora vigente a seguito delle modifiche introdotto dalla L.R. Sardegna n. 23 del 1993) che “I piani territoriali paesistici debbono essere redatti: a) per l’intero ambito territoriale costiero ai sensi degli artt. 12 e 13 della presente legge; b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle L. 29 giugno 1939, n. 1497, e L. 8 agosto 1985, n. 431. Essi possono, altresì, essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali”. Il successivo art. 12 della stessa legge urbanistica regionale, a sua volta modificato dalla L.R. Sardegna n. 37 del 1991, art. 1, comma 1, statuiva che “Nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti artt. 10 e 11, e per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato realizzare opere nuove soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione (…)”.

Successivamente, la L.R. Sardegna 29 dicembre 1992, n. 22, art. 1, “Misure di salvaguardia – proroga dei termini”, disponeva che “Dalla data di adozione e fino all’approvazione definitiva del piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla L. 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, e fino alla data del 30 aprile 1993 le norme di cui alla L. n. 45 del 1989, artt. 12 e 13”.

Pertanto, il vincolo paesaggistico, dai contenuti di divieto edificatorio e relativo alla fascia costiera dei due chilometri dalla battigia marina, risultava imposto dalla legge regionale, nei limiti appena indicati, almeno fino alla data del 30 aprile 1993.

Successivamente, l’introduzione del citato art. 1 quinquies ha introdotto una ulteriore misura di salvaguardia, tesa a interdire “ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici” con riferimento alle “aree e i beni individuati ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984”.

Non poteva, quindi, essere condivisa la decisione del primo giudice sulla tranciante esclusione della sopravvivenza di vincoli di contenuto conformativo valevoli nell’area de qua.

Quanto al terzo tema posto dall’appello, relativo alla non conformità dell’intervento edilizio alla pianificazione effettivamente vigente in zona e, quindi, alla non applicabilità della richiesta disciplina condonistica, la sentenza del Consiglio di Stato evidenziava che non era in contestazione che l’immobile ricadesse nell’area di applicazione del Piano di risanamento urbanistico n. 6, approvato definitivamente dal Comune di ***** il 21 maggio 1996 al fine di riqualificare l’area. Tale piano prevede che “non dovranno essere realizzati piani seminterrati, pertanto le costruzioni dovranno essere adagiate secondo il profilo del terreno naturale” mentre dagli atti di causa (in ultimo, il verbale di sopralluogo del nucleo di vigilanza edilizia del 7 dicembre 2016) emergeva che il manufatto presentava un piano seminterrato di mq. 115.

L’affermazione dell’appellante, che sostiene che si tratti di piano interrato e quindi incompatibile col piano, era da confermare sia sulla base dell’espressa qualificazione datane dalla polizia edilizia, sia sulla scorta dei rilievi fotografici allegati al verbale di sopralluogo.

Infine, anche in relazione al quarto tema che investiva il momento dell’effettiva realizzazione dell’intervento, la sentenza di appello dissentiva dalle conclusioni del giudice di primo grado. Dalla documentazione fotografica e, in particolare, dal raffronto tra quella allegata dall’appellato alla propria istanza di condono del 9 dicembre 2004 con quella del già citato verbale di sopralluogo del 7 dicembre 2016 dal Nucleo di vigilanza edilizia del Comune di *****, emergeva una attività ancora in corso di carattere strutturale, anche in relazione al prospetto dell’immobile stesso, che impediva di far retroagire alla data indicata dal ricorrente quella di completamento dell’opera.

2. Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato P.S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 novembre 2020, sulla base di un unico motivo.

Il Comune di ***** ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato memorie.

3. Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione del principio della separazione dei poteri. Eccesso di giurisdizione per avere il Consiglio di Stato giudicato sulla base di una norma inesistente, di pura creazione giurisprudenziale (art. 110 c.p.a., e art. 362 c.p.c.).

Assume il ricorrente che la decisione gravata avrebbe negato che l’annullamento in sede giurisdizionale del PTP n. 13 avesse travolto anche i vincoli paesaggistici gravanti sull’area ove insiste l’immobile oggetto di causa, assumendo che il rinvio operato al D.L. n. 312 del 1985, art. 1 quinquies, determinerebbe la permanente vigenza dei vincoli posti da tale normativa.

Si evidenzia che in realtà le misure dettate da tale disciplina, in quanto aventi carattere di salvaguardia, sono state superate a seguito dell’approvazione della legislazione regionale ed a seguito dell’approvazione dei Piani Territoriali Paesistici avvenuta nel 1993.

L’annullamento di tale piano in sede giurisdizionale non può quindi comportare alcuna reviviscenza delle misure di salvaguardia, che, ai sensi della L. n. 431 del 1985, art. 1 ter, operano sino alla data di approvazione dei piani paesistici.

L’avvenuta caducazione delle misure di salvaguardia comporta quindi che l’annullamento in sede giurisdizionale di quest’ultimo non può determinare in alcun modo il ripristino dei vincoli posti dalla misure in esame.

La soluzione cui è pervenuto il Consiglio di Stato, frutto di una confusionaria ed approssimativa ricostruzione delle fonti normative, travalica quindi i limiti esterni della giurisdizione, con l’usurpazione da parte del giudice di attribuzioni riservate al legislatore, avendo il giudice amministrativo, ed al fine di colmare una lacuna normativa, creato una norma ad hoc.

Ne consegue che allorché il P. ha realizzato la propria costruzione sull’area non insisteva alcun vincolo paesaggistico e quindi non vi era alcun ostacolo alla condonabilità dell’opera stessa.

Si aggiunge poi che, anche a voler ammettere che sussistesse un vincolo, lo stesso non era tale da imporre l’assoluta inedificabilità dell’area, come peraltro si ricava dal parere favorevole emesso dall’autorità regionale preposta alla tutela del vincolo.

Ancora, si contesta che la costruzione posta in essere preveda la realizzazione di un piano seminterrato, in quanto il fabbricato presenta un piano completamente interrato, e ciò avuto riguardo alla conformazione del fabbricato ed alla morfologia dei luoghi.

4. Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 29082/2019) non è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in Cassazione, quando sia contestato un “error in iudicando”, atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, l’eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento (conf. Cass. S.U. n. 32175/2018, a mente della quale l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete; Cass. S.U. n. 16974/2018 che ribadisce che la mancata o inesatta applicazione di una norma di legge da parte del giudice amministrativo integra, al più, un “error in iudicando”, ma non dà luogo alla creazione di una norma inesistente, comportante un’invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1).

Non ricorre quindi l’eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice amministrativo si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto, non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica potendo dar luogo, tutt’al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale (Cass., Sez. U., 1 febbraio 2016, n. 1840; Cass., Sez. U., 21 marzo 2017, n. 7157; Cass., Sez. U., 27 marzo 2017, n. 7758; Cass., Sez. U., 10 aprile 2017, n. 9147; Cass., Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9967; Cass., Sez. U., 4 luglio 2017, n. 16417; Cass., Sez. U., 24 luglio 2017, n. 18175; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16957; Cass., Sez. U., 27 giugno 2018, n. 16974; Cass., Sez. U., 30 luglio 2018, n. 20168).

Tale principio è stato poi ancor più di recente confermato da Cass. S.U. n. 27770/2020, nella cui motivazione, oltre a ricordare che il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l’art. 111 Cost., comma 8, affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o errores in procedendo (Cass. S.U. n. 19168/2020), ha concordato con le conclusioni del Procuratore Generale, rese in quel procedimento, a mente delle quali l’eccesso di potere giurisdizionale, idoneo ad essere denunciato per la assunta invasione della sfera del legislatore, deve rappresentare una “evenienza estrema e al contempo marginale nell’esperienza del diritto, che è nella legge ma anche nell’applicazione ed interpretazione che ne danno i giudici”; ragion per cui se il giudice amministrativo ha compiuto un’attività ricostruttiva del sistema interpretando la norma in un certo senso, l’eventuale errore dallo stesso commesso potrà, al più, ridondare in un error in iudicando, ma non trasmodare nell’eccesso di potere che abilita le Sezioni Unite ad intervenire.

E’ stato altresì precisato come su tale conclusione non può avere incidenza la rimessione alla Corte di giustizia che queste Sezioni Unite hanno compiuto con l’ordinanza 18 settembre 2020, n. 19598, posto che le questioni interpretative che il Giudice Europeo è stato chiamato ad affrontare riguardano il più ristretto ambito del diritto dell’Unione Europea, che esula dal caso odierno.

Inoltre, è stato ribadito che, in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. L’ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una “lacuna legis” nonché la disciplina applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt’al più, ad un “error in iudicando” e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 19244 del 07/07/2021).

4.1 La contestazione che il motivo pone attiene invece alla corretta interpretazione della sorte dei vincoli paesaggistici dei quali aveva tenuto conto il PTP approvato e successivamente annullato in sede giurisdizionale, avendo il Consiglio di Stato opinato nel senso che tale caducazione non travolgesse i vincoli apposti sull’area, impedendo quindi il maturare delle condizioni di legge per la concessione del condono.

In realtà, la sentenza impugnata è pervenuta a tale conclusione non già sulla base della mera affermazione della sopravvivenza delle misure di salvaguardia di cui alla L. n. 431 del 1985, (ratio che è specificamente attinta dal motivo di ricorso,) affermazione che riceve in parte anche il conforto della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 7770/2011, secondo cui il divieto di modificazione dei luoghi, stabilito dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 quinquies, conv. in L. 8 agosto 1985, n. 431, rimane in vigore anche successivamente alla data del 31 dicembre 1986, fissata per l’approvazione da parte delle Regioni dei piani di cui all’art. 1 bis dello stesso decreto, essendo connesso non a questo termine, ma a quello finale “incertus quando” coincidente con l’adozione del piano paesistico da parte della singola Regione o, in via sostitutiva, da parte dello Stato; Cass. sez. VI -1 n. 4271/2012; Cass. n. 20383/2012) e dello stesso giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 02/10/2014, n. 4926, secondo cui il termini del 31 dicembre 1986, previsto dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 bis, per l’approvazione dei piani paesistici da parte delle Regioni, non ha carattere perentorio, ma solo ordinatorio così che, per un verso, non viene meno il potere di approvazione degli stessi e, per altro verso, permane l’efficacia delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 1 ter e 1 quinquies comportanti l’inedificabilità assoluta sulle aree interessate dai vincoli; conf. Consiglio di Stato sez. VI, 01/04/2014, n. 1559), ma altresì sottolineando che l’annullamento del piano da parte del TAR (su cui si fonda la tesi del ricorrente circa la sostanziale carenza di vincoli) era avvenuto, non già perché eccessivamente conformante, ma al contrario in quanto considerato non idoneo a tutelare adeguatamente le esigenze paesaggistiche, ricavando da tale considerazione la conclusione secondo cui l’annullamento stesso non aveva travolto anche i vincoli derivanti dalla legge, che andavano sempre preservati all’atto dell’approvazione del nuovo piano.

Trattasi di ratio che, oltre a non esser specificamente attinta dal motivo di ricorso, sorregge la decisione ravvisando una sopravvivenza della misura anche a seguito dell’annullamento del piano, non investendo l’effetto caducatorio anche il vincolo ribadito nella sua vigenza con il provvedimento oggetto di impugnazione in sede amministrativa.

Risulta però evidente come nella sostanza la censura investa al più un error in iudicando da parte del giudice amministrativo e che non possa invece configurarsi la ricorrenza dell’eccesso di potere giurisdizionale, come sopra delineato, essendo la sentenza gravata espressione del legittimo esercizio di potere di interpretazione delle norme (e senza che questa Corte possa essere chiamata a valutare la correttezza o meno della conclusione in diritto raggiunta).

Investe, invece, tipici accertamenti in fatto, riservati come tali al giudice di merito, la contestazione circa il fatto che il fabbricato oggetto di causa fosse connotato dalla realizzazione di un semplice vanio interrato, anziché di un seminterrato, come invece ritenuto dal Consiglio di Stato.

5. Il ricorso è quindi inammissibile.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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