LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22304/2017 proposto da:
SING SING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO LOMBARDI;
– ricorrente principale –
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 2/C, presso lo studio degli avvocati ALESSIA CIRANNA, e MARIO SCOFFERI, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente – ricorrente e incidentale –
avverso la sentenza n. 159/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2017 R.G.N. 1269/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 30 maggio 2017, la Corte d’appello di Milano accertava la natura subordinata del rapporto di lavoro tra B.P. e Sing Sing s.r.l. con decorrenza dal 1 giugno 2010 e inquadramento nel V livello CCNL per i dipendenti di imprese radiotelevisive private, con ordine alla società datrice della sua riammissione in servizio con mansioni equivalenti a quelle svolte e condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dal 12 luglio 2012 all’effettivo ripristino del rapporto, oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande della ricorrente;
2. in via preliminare, la Corte territoriale riteneva, come già il Tribunale, la decadenza di B.P. dalla domanda di accertamento e costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (dissimulato dal contratto a progetto stipulato con Sing Sing s.r.l. per il periodo 1 giugno – 31 dicembre 2010 e prorogato al 31 dicembre 2011, con contestuali contratti d’opera intellettuale e cessione dei diritti di autore, seguito da un contratto di prestazione professionale della durata di sei mesi ed altro analogo contratto d’opera intellettuale e cessione dei diritti di autore) anche nei confronti di Gruppo Fidelco s.p.a., sull’assunto dell’integrazione di un unico centro di imputazione degli effetti del rapporto con la prima società, controllata dalla seconda e con identità di sede, in assenza di impugnazione dei contratti nel termine prescritto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 (avvenuta nei soli confronti di Sing Sing s.r.l.);
3. nel merito, essa escludeva, contrariamente al primo giudice, la modulazione concreta del rapporto con le caratteristiche del contratto di collaborazione a progetto, quanto piuttosto, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, di un’effettiva subordinazione: comportante le coerenti pronunce suindicate;
4. con atto notificato il 22 settembre 2017, Sing Sing s.r.l. ricorreva per cassazione con due motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato con unico motivo, cui la società replicava con controricorso;
5. prima dell’odierna adunanza la società ha depositato atto di rinuncia personalmente sottoscritto ed accettato dalla lavoratrice, con la compensazione integrale delle spese tra le parti.
CONSIDERATO
Che:
1. sussistono i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., u.c.;
2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte:
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021