Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.38190 del 03/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29268/2016 proposto da:

V. Vending S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ditta Individuale V. Distributori Automatici di V.L., in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via di Novella n. 22, presso lo studio dell’avvocato Russo Filippo, rappresentate e difese dall’avvocato Rizza Carmelita, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennari Paolo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 397/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 397/2016, depositata in data 6/9/2016, – in controversia promossa dal Comune di Terni, nei confronti della ditta individuale V. Distributori Automatici di V.L. e della società V. Vending srl (cui la ditta aveva ceduto, nell’aprile 2005, il ramo di azienda), per sentirle condannare, per il periodo di rispettiva spettanza, ad indennizzare l’ente, ex art. 2041 c.c., delle diminuzioni patrimoniali derivanti dall’utilizzo della rete pubblica di somministrazione di acqua ed energia elettrica, per effetto dei consumi (non avendo costituito oggetto di domanda il canone per l’occupazione di suolo pubblico) pagati dal Comune a causa dell’installazione, a sua insaputa, all’interno delle scuole di proprietà comunale, di distributori automatici di snacks e bevande calde e fredde, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande attoree.

In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame del Comune, hanno sostenuto che: a) non era stata data alcuna prova del carattere oneroso del rapporto e della corrispettività tra l’arricchimento delle ditte, le quali avevano svolto, per un periodo ultracedennale, attività commerciale all’interno degli istituti senza pagare alcunché (non essendo dimostrato che esse avessero provveduto a contributi con sponsorizzazioni o collaborazioni all’offerta formativa, salvo che per tre contributi di Euro 250,00, nell’anno 2005, e nell’anno scolastico 2003/2004, e di Euro 260,00, nell’anno scolastico 2005/2006), e l’impoverimento del Comune, proprietario degli edifici scolastici ed onerato della relativa manutenzione, che aveva sostenuto le spese per i consumi di acqua ed energia elettrica, che nessuno gli aveva rimborsato; b) la prescrizione applicabile era quella decennale; c) la liquidazione, essendo impossibile determinare l’esatto consumo di acqua e di energia (non essendovi prova, pur avendo il Comune limitato la richiesta ai consumi successivi al febbraio 1995, nell’ottica del termine decennale della prescrizione del credito, dell’inizio di servizio per i ventisette distributori individuati dall’ente locale), poteva seguire il criterio equitativo, avendo il Comune effettuato specifici conteggi, sulla base dei consumi effettivi dei distributori, suddivisi per grandezza (grandi e medio/piccoli), ed offerto un’analoga richiesta operata ne confronti di impresa concorrente per similare attività svolta nei locali comunali.

La Corte d’appello, stimato congruo come base di calcolo l’importo di Euro 179,58, per i distributori medio/piccoli, e di Euro 363,54, per i distributori grandi, condannava quindi la ditta V. al pagamento di complessivi Euro 50.000,00 e la società V. Vending al pagamento di Euro 11.388,67, a titolo di indennizzo fino al 28/2/1997, e di Euro 179,58 annue per ogni distributore medio-piccolo e di Euro 363,54 annue per ogni distributore grande, per le annualità successive, fino alla cessazione del servizio, oltre interessi.

Avverso la suddetta pronuncia, la V. Vending srl e la Ditta individuale V. Distributori Automatici di V.L. propongono ricorso per cassazione, notificato il 12-13/12/2016, affidato a tre motivi, nei confronti del Comune di Terni (che resiste con controricorso, notificato il 17-23/1/2017). Le ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2041 e 2042 c.c., per avere la Corte di merito ignorato la carenza dei requisiti per l’esperimento dell’azione ex art. 2041 c.c., rilevabile d’ufficio, e precisamente che, malgrado il carattere sussidiario dell’azione di indebito arricchimento, il Comune disponeva di un’azione risarcitoria per danno erariale, esperibile nei confronti dei dirigenti scolastici che avevano autorizzato l’installazione dei distributori, stante la loro pacifica autonomia di potere, e che operava, altresì, il generale divieto di arricchimento indiretto per effetto della necessaria unicità del fatto causativo dell’impoverimento e dell’arricchimento; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello assunto come base di calcolo dell’indennizzo per le spese di acqua ed elettricità gli importi ricavati da altro contratto tra il Comune di Terni ed altra azienda del settore, senza avvedersi che detti importi riguardavano il canone pattuito come corrispettivo del diritto di sfruttamento economico ed in via esclusiva del servizio, non un diritto al rimborso delle spese relative ai consumi idrici ed elettrici dei distributori; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1226 c.c., in relazione alla valutazione equitativa operata dalla Corte di merito, palesemente incongrua, per eccesso.

2. La prima censura è infondata.

L’azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta, ai sensi dell’art. 2042 c.c., da un carattere di residualità che ne postula l’inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l’arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (Cass. 29988/2018; Cass. SU 28042/2008).

Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che il carattere residuale dell’azione di arricchimento proposta, dal tenore delle argomentazioni del Tribunale, era stato riconosciuto anche in primo grado, avendo il giudice espressamente escluso la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il Comune e le imprese convenute.

Tuttavia, nella specie, la ricorrente ritiene trascurata l’esperibilità dell’azione risarcitoria nei confronti dei dirigenti scolastici.

Ma l’azione risarcitoria per responsabilità amministrativa da danno erariale nei confronti dei funzionari pubblici degli istituti scolastici che avrebbero autorizzato le imprese ricorrenti all’installazione dei distributori automatici di bevande all’interno degli istituti scolastici non era esperibile da parte del Comune ma in via autonoma dal PG presso la Corte dei Conti, a prescindere dalle determinazioni dell’Ente pubblico.

Sotto altro profilo, la ricorrente ritiene violato nella specie il “generale divieto di arricchimento indiretto”.

Ora, la Corte d’appello ha ritenuto, invece, che, nella specie, fosse integrata una ipotesi ammissibile di arricchimento indiretto, legittimante la proposizione di domanda ex art. 2041 c.c., essendo stato l’arricchimento conseguito dal terzo (nella specie le ditte che avevano “svolto attività commerciale all’interno degli Istituti senza pagare alcuna spesa, pur avendo consumato energia ed acqua che nessuno aveva pagato al Comune”, impoveritosi, perché tenuto per legge a provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici di propretà) a titolo gratuito, come nella fattispecie, non essendo stata dimostrata l’onerosità dell’installazione dei distributori automatici negli istituti scolastici.

La ricorrente lamenta che, nella specie, il rapporto contrattuale intercorreva tra esse e gli istituti scolastici e rispetto a detto rapporto era il Comune ad essere terzo e, in ogni caso, pur volendo attribuire la terzietà soggettiva alla posizione delle suddette ditte, l’arricchimento conseguito dalle stesse non era stato a titolo gratuito, avendo esse provveduto a proprie spese all’installazione dei dispositivi erogatori, senza ricevere alcun corrispettivo dagli istituiti interessati, se non quello di sfruttare economicamente il servizio.

Ora, anzitutto, l’affermazione in ordine ad una generale inammissibilità di un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., indiretto non è corretta.

In generale, presupposti dell’azione di arricchimento ingiustificato sono anzitutto l’arricchimento di un soggetto ed il correlato impoverimento di un altro, accompagnati dalla mancanza di giusta causa e dall’insussistenza di altri rimedi idonei a rimuovere il pregiudizio subito.

Secondo un’opinione più tradizionale, dovendo arricchimento ed impoverimento derivare da un medesimo fatto costitutivo, non rilevano le ipotesi in cui lo spostamento patrimoniale tra due soggetti sia stato determinato da una successione di fatti distinti ovvero l’arricchimento riguardi una persona diversa dal destinatario della prestazione patrimoniale: il contraente, il quale ha già la possibilità di agire nei confronti dell’altro contraente, non può esercitare l’azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione, costituendo l’arricchimento solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell’ambito del rapporto contrattuale, di tal che resta esperibile solo la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione.

Successivamente, tuttavia, si è esteso l’ambito di esperibilità dell’azione di arricchimento nei confronti del terzo che abbia beneficiato della prestazione, purché il contraente tenuto al pagamento sia insolvente ed il terzo abbia beneficiato della prestazione in forza di un rapporto di fatto o a titolo gratuito (Cass. 11656/2002: “In tema di “arricchimento indiretto”, l’azione ex art. 2041 c.c., è esperibile contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione in danno dell’istante, quando l’arricchimento sia stato conseguito dal terzo in via meramente di fatto (e perciò gratuita) nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del “depauperato”, e resesi insolvente nei riguardi di quest’ultimo. La predetta azione è invece inammissibile ove la prestazione sia stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso” (Cass. 10663/2015; Cass. 1708/2021).

Le Sezioni Unite (Cass. SU 24772/2008) hanno ritenuto ammissibile l’azione di arricchimento senza causa – di regola, proponibile in presenza dei due presupposti rappresentati dalla mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell’impoverito e dalla unicità del fatto causativo dell’impoverimento, “sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito”, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito – anche nel caso di arricchimento indiretto ma nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla pubblica amministrazione, in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito, avendo l’azione ex art. 2041 c.c., uno scopo di equità.

Nella specie, il ragionamento della Corte di merito risulta conforme a tali principi di diritto, essendosi ritenuto che, avuto riguardo alla prestazione offerta dal Comune relativa al pagamento dei consumi di acqua ed energia elettrica da parte delle scuole di proprietà comunale, servizi utilizzati anche dai distributori automatici di snacks e bevande ivi installati, a insaputa del Comune, dalle due ditte, era ammissibile l’azione di arricchimento indebito promossa dal Comune, soggetto certamente impoveritosi, nei riguardi di queste ultime, atteso che si trattava di soggetti terzi, che si erano arricchiti patrimonialmente (per effetto del risparmio di spesa) e che non risultavano aver pagato alcun corrispettivo per l’attività commerciale suddetta.

3. Il secondo motivo è inammissibile, non sussistendo alcun omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La denuncia, riferita all’art. 360 c.p.c., n. 5, va scrutinata in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, e va rilevato che nel mezzo di ricorso non si indicano fatti storici (della cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione), il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte (in ordine ai criteri di quantificazione dell’indennizzo) e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità (Cass. SU 8053/2014).

4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Il controllo sull’accertamento dei presupposti per la valutazione equitativa del danno e’, salvo disposizioni dettate da leggi speciali, solo controllo della motivazione, vale a dire sul processo logico e valutativo seguito, come ritenuto in generale con riguardo agli artt. 1226 e 2056 c.c., perché implicante un giudizio di fatto (Cass. 4788/2001; Cass. 23233/2013), risolvendosi in una critica al concreto esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, sindacabile nei soli ristretti limiti del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella specie, la motivazione sul quantum liquidato risulta congrua ed esaustiva.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472