Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38204 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5758-2020 proposto da:

R.U., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE IERVOLINO, DOMENICO DE LIGUORI;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2019 della CORTE D’APPIALO di AEZIA, depositata il 31/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da R.U. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva a propria volta respinto l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei irrogata dall’Università di Verona nei confronti del lavoratore per avere egli effettuato, quale impiegato, pagamenti ingiustificati a favore di terze persone;

2. la Corte di merito disattendeva l’assunto del ricorrente secondo cui si sarebbe trattato di misura ritorsiva nei suoi confronti per avere egli segnalato, con una serie di e-mail, le irregolarità commesse dall’Università nello svolgimento dei concorsi pubblici per l’assunzione dei propri dipendenti;

3. la Corte d’Appello rilevava in proposito che l’esistenza delle e-mail era stata evidenziata dal R. solo dopo l’avvio del procedimento disciplinare, il quale che non poteva dunque dirsi promosso a scopo ritorsivo, e rilevava come tali finalità fossero state escluse anche in sede penale, con l’archiviazione della denuncia presentata dal ricorrente;

4. il R. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre l’Università è rimasta intimata;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. l’unico motivo di ricorso è rubricato come “violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla denuncia formulata dal dr R.U.”;

2. il motivo contiene in prima battuta l’affermazione secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la denuncia sporta dal R. ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54-bis;

3. in prosieguo il motivo adduce che le e-mail di denuncia inviate dal ricorrente risalivano all’agosto-novembre 2011 e che solo posteriormente ad esse, nel gennaio) 2012, vi era stata la contestazione disciplinare, circostanza temporale che sarebbe stata da ritenere tale da rilevare di per sé stessa il carattere ritorsivo della successiva sanzione;

4. infine il R. afferma che le risultanze probatorie di causa non potevano essere disattese, come aveva fatto la Corte di merito, riportandosi alle conclusioni assunte dal G.I.P. sulla proposta di archiviazione delle sue denunce avanzata dal P.M., in quanto tra l’altro il decreto di archiviazione non aveva carattere giurisdizionale e non poteva essere valorizzato come provvedimento munito di autorità di giudicato;

5. il richiamo operato nel ricorso per cassazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54-bis ed alle speciali garanzie disciplinari che esso assicura a chi sporga denuncia in merito ad illecito commessi nell’ambito della P.A. è infondato, in quanto la norma è entrata in vigore il 28.11.2012, per effetto della L. n. 190 del 2012 e dunque essa non può rende illegittima una sanzione irrogata nell’aprile 2012;

6. ciò posto, non è poi necessariamente vero quanto asserito dal ricorrente, ovverosia che la sola consecuzione temporale delle sue denunce mediante e-mail con la contestazione disciplinare ne dimostrerebbe l’intento ritorsivo;

7. come si evince dalla sentenza impugnata (pag. 6, primo rigo e, poi, secondo periodo) il procedimento disciplinare fu condotto dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari, come del resto previsto dall’art. 55-bis nel testo illo tempore vigente ed alla luce della misura della sanzione irrogabile e poi anche in concreto irrogata;

8. l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la ritorsività sarebbe esclusa per il fatto che quelle e-mail sarebbero emerse in sede disciplinare solo dopo la contestazione non è dunque, illogica, in quanto la ritorsività in tanto potrebbe sussistere, in quanto anche cui risale la contestazione e dunque in ultima analisi anche, sotto il profilo giuridico, l’iniziativa disciplinare, fosse a conoscenza di quelle e-mail, profilo non affrontato in specifico nel motivo e su cui nulla può qui essere detto;

9. il profilo di censura risulta quindi insufficiente e non decisivo, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad inficiare la pronuncia impugnata;

10. citiamo all’archiviazione penale, la Corte territoriale non ha fatto riferimento ad essa come pronuncia avente effetto di giudicato, ma come argomento di fatto di sostegno, in aggiunta a quanto osservato rispetto al momento di emersione delle e-mail in sede disciplinare, al fine di motivare l’assenza di prova della finalità ritorsiva, sicché la denunciata violazione di legge non sussiste;

1. il ricorso va quindi rigettato;

12. nulla sulle spese, essendo l’Università rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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