Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.38214 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8320/2017 proposto da:

Avv. T.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCIANO MARTUCCI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio in ROMA, P.zza San BERNARDO 101;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta in carica E.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato BRUNO TAVERNITI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, VIA SESTO RUFO 23;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, Seconda sezione civile in data 4.10.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, notificato in data 18.10.2013, la REGIONE PUGLIA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17237/2013, emesso in data 9.8.2013 dal Tribunale di Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore dell’Avv. T.G. della somma di Euro 1.019.028,45, oltre interessi e spese, a titolo di spettanze professionali per lo svolgimento di attività difensiva. L’opponente eccepiva l’incompetenza per territorio; che l’attività difensiva si era svolta per giudizi civili e amministrativi contro la Regione Campania nei confronti della Regione Basilicata e dell’AQP; che si trattava delle medesime questioni di fatto e di diritto; che per le controversie sub a.1) e a.2) del ricorso monitorio, per le quali erano richiesti Euro 233.770,97, oltre accessori, era calcolato un valore di Euro 36.000.000,00, mentre, trattandosi di giudizio davanti al TAR, la causa era dai considerarsi di valore indeterminabile, con la congruità dell’importo deliberato dalla Regione di Euro 96.507,75; che per le controversie sub a.3) e a.4) del ricorso monitorio dovevano essere applicati i minimi tariffari delle cause di valore indeterminabile; che per le controversie sub a.5), a.6), a.7) e a.8), relative a quattro ricorsi per cassazione, per i quali erano richiesti Euro 143.644,24, tre erano pagate e il restante riguardava un regolamento di giurisdizione, con applicabilità del valore indeterminabile e il diritto a soli Euro 1.625,00 in applicazione dei minimi tariffari maggiorati del 30%; che anche per la controversia sub b) del ricorso monitorio, relativa al giudizio davanti alla Corte d’Appello di Roma, per il quale erano chiesti Euro 32.847,48, oltre accessori, dovevano essere applicati i minimi tariffari e riconosciuto il minor importo di Euro 23.539,31; che anche per la controversia sub c) del ricorso monitorio, relativa al giudizio davanti al TAR Puglia, per il quale erano chiesti Euro 355.568,20, oltre accessori, il valore della controversia era da individuarsi in Euro 520.000,00, come da accordi intervenuti tra le parti, e doveva essere riconosciuto il minor importo di Euro 32.223,23; che l’importo di Euro 566.280,00 era il limite per la conclusione di un’eventuale transazione con il professionista e non vi era alcun riconoscimento di debito; che non erano dovuti gli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e che non potevano essere ingiunte le spese sostenute per i pareri di congruità.

Si costituiva l’avv. T.G., eccependo l’inammissibilità dell’opposizione per l’erroneità del rito, dovendosi applicare quello di cui all’ex art. 702 bis c.p.c., e l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio, nonché evidenziando la complessità e la difficoltà dell’opera professionale prestata, la correttezza del proprio operato, che le parcelle erano vistate dal Consiglio dell’Ordine e conformi al D.M. n. 127 del 2004, che erano dovuti gli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e le somme spese per i pareri di congruità e che, in ogni caso, era comunque dovuta la somma di Euro 392.184,26, oltre accessori.

Con ordinanza, depositata in data 4.10.2016, il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo opposto; condannava la Regione Puglia al pagamento in favore dell’avv. T.G. della somma di Euro 35.651,81, oltre interessi legali decorrenti dalla data di deposito del provvedimento e compensava le spese processuali. In particolare, il Tribunale di Roma, rilevato che in corso di causa era stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e che erano stati comunque rispettati i tempi dell’opposizione, evidenziava che l’introduzione del giudizio tramite citazione non comportava alcun effetto invalidante o di inammissibilità (Cass. n. 1448/2015; n. 1201/2012; n. 8611/2006; n. 13993/2005).

Ritenuta infondata l’eccezione di incompetenza per territorio – in quanto il professionista aveva la possibilità di agire dinanzi al Giudice del luogo in cui aveva sede il Consiglio dell’Ordine al cui albo era iscritto, per cui l’avv. T., essendo iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, aveva correttamente adito il Tribunale di Roma – il Giudicante statuiva che non potesse esser dato valore di riconoscimento del debito per Euro 566.280,00 alla determinazione dirigenziale n. 561 del 29.12.2011, in quanto emessa a fini transattivi e quindi incompatibile con un’ammissione del debito. Aggiungeva che la parcella dell’avvocato corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine, se è vincolante per il Giudice nella fase monitoria, non lo è nella fase del giudizio di opposizione, in quanto il parere non prova da solo, in caso di contestazione del debitore, l’effettiva esecuzione delle prestazioni, per cui sul professionista incombeva l’onere probatorio sia circa le prestazioni eseguite, sia circa gli importi richiesti. Pertanto, il Giudice riteneva fondate le eccezioni sollevate dalla Regione riducendo sensibilmente l’importo della somma ingiunta.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’avv. T.G. sulla scorta del seguente motivo, illustrato da memoria. Resiste la Regione Puglia con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico complesso motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione della L.R. Puglia n. 22 del 1997, art. 11, comma 2, lett. d), D.M. n. 127 del 2004, art. 5 e all’art. 115 c.p.c.”.

Le doglianze del ricorrente hanno ad oggetto l’errore sul quantum dei compensi liquidati e sono circoscritte alle controversie sub a3), a4) e a8) del ricorso monitorio.

L’ordinanza impugnata ha precisato che dovessero applicarsi le condizioni previste dalla L.R. Puglia n. 22 del 1997, art. 11 e della Delib. Giunta Regionale 31 luglio 1998, n. 3566, in quanto, pur essendo state rese note al professionista quando l’incarico era in corso di svolgimento, dovevano intendersi tacitamente accettate.

Con riguardo alle cause sub a1) e a2) del ricorso monitorio, il Tribunale precisava che, trattandosi di giudizio davanti al TAR, la causa era da considerarsi di valore indeterminabile, per cui erano correttamente riconosciuti dalla Regione Euro 114.925,26, con determinazione n. 471 del 17.6.2010. Il Tribunale, invece, riconosceva Euro 6.000,00 per il giudizio sub a3), Euro 4.000,00 per il giudizio sub a4) ed Euro 2.112,50 per il regolamento di giurisdizione sub a8) del ricorso monitorio.

1.1. – Invero la L.R. Puglia n. 22 del 1997 (art. 11) e la Delib. G.R. 31 luglio 1988, prevedono l’applicabilità delle tariffe forensi ratione temporis vigenti. In particolare, l’art. 11, lett. d) della suddetta L.R. “dispone il riconoscimento di onorari in misura superiore solo per cause di straordinaria importanza o di particolare interesse per l’Amministrazione, da deliberare espressamente da parte della Giunta Regionale”. Nella fattispecie, la Giunta Regionale aveva riconosciuto la “straordinaria importanza” delle cause sub a3), a4) e a8) del ricorso monitorio. Del resto, la stessa Regione riconosceva il “valore indeterminabile di straordinaria importanza” delle suddette controversie. Di conseguenza, erano applicabili le tariffe forensi di cui al D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 3, secondo il quale, “per le cause di straordinaria importanza”, è prevista la liquidazione di onorari sino al quadruplo dei massimi stabiliti.

1.2. – Secondo il ricorrente, il giudice sarebbe incorso in una grave contraddizione poiché, da un lato, in sede di liquidazione del compenso, riconosce meramente un “valore indeterminabile” in quanto il conferimento di incarico al professionista riguardava l’annullamento di un atto e, dall’altro, afferma essere valida la quantificazione operata dalla Regione con Det. 17 giugno 2010, n. 471, in cui la liquidazione dei compensi è avvenuta sulla scorta del “valore indeterminabile di straordinaria importanza” e con espressa applicazione dei massimi incrementati fino al quadruplo.

Il Giudice avrebbe invece dovuto liquidare i compensi per le cause sub a3), a4) e a8) del ricorso monitorio utilizzando il “valore indeterminabile di straordinaria importanza” e il criterio dei massimi tariffari fino al quadruplo, come richiesto dal professionista in via subordinata e mai contestato dalla Regione. In sostanza, essendo anche le cause sub a3), a4) e a8) del ricorso monitorio di “valore indeterminabile di straordinaria importanza”, al pari di quelle sub al e a2), la liquidazione dei relativi compensi avrebbe dovuto seguire gli stessi criteri, utilizzati nella determinazione dirigenziale n. 471 del 17.6.2010, in applicazione dei quali i compensi sarebbero stati di Euro 34.839,45 in relazione alla causa sub a3), Euro 37.393,27 in relazione alla causa sub a4) ed Euro 84.261,97 in relazione alla causa sub a8) del ricorso monitorio.

2. – Osserva questo Collegio che la Regione Puglia, dal canto suo ha, correttamente, dedotto l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6: essendo richiamati verbali di conferimento di incarico, note spese, senza trascriverne i contenuti rilevanti e, in alcuni casi, senza indicarne la collocazione nell’ambito degli atti processuali depositati in giudizio. L’unico motivo è ritenuto altresì inammissibile, in quanto il Tribunale ha affermato che le difese del ricorrente non meritavano una liquidazione degli onorari nei massimi di tariffa quadruplicati, né altra quantificazione superiore ai minimi di tariffa dello scaglione indeterminabile, avendo il Giudice riscontrato “la sostanziale identità delle questioni trattate” e il valore indeterminabile delle controversie sub a3), a4) e a8).

2.1. – Dette statuizioni non sono state impugnate, né avrebbero potuto esserlo, trattandosi di accertamenti di merito, per cui non ha senso dedurre la pretesa violazione di legge consistita nell’aver mancato di applicare i massimi quadruplicati, in un contesto in cui il Tribunale ha sostanzialmente negato che vi fossero i presupposti di fatto per riconoscere una tariffa superiore ai minimi dello scaglione indeterminabile.

Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Dovendosi escludere che alcuna di tali censure avesse potuto risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, sostanziatosi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

3. – Orbene, le eccezioni della Regione risultano fondate.

Per le controversie sub a.1) e a.2) del ricorso monitorio, le tariffe sono state calcolate su un valore di trentasei milioni di Euro, mentre trattandosi di giudizi davanti al Tar per l’annullamento di un atto, la causa era da considerarsi di valore indeterminabile, “poiché, per determinare l’onorario spettante all’avvocato occorre riferirsi al valore della controversia, da individuare in base alle norme del codice di procedura civile (art. 5 e 6 Tariffa Professionale) va considerata di valore indeterminabile la controversia dinanzi al T.A.R. per l’annullamento di un atto amministrativo in quanto (art. 10 c.p.c.) la causa petendi della domanda è l’illegittimità dell’atto e la sua eliminazione il petitum; quindi l’eventuale indicazione dell’ammontare del danno patrimoniale derivato non ha influenza alcuna sulla determinazione del valore della controversia” (Cass. n. 932 del 1997; conf. Cass. n. 12178 del 2003; Cass. n. 5810 del 2015).

3.1. – Ne consegue dunque che, nella specie devono applicarsi le condizioni previste dalla L.R. 22 dicembre 1997, art. 11 e della Delib. Giunta Regionale 31 luglio 1998, n. 3566, accettate tacitamente dal professionista anche quando l’incarico era già stato conferito ed era in corso, di guisa che, considerando la sostanziale identità delle questioni, erano stati riconosciuti rispettivamente, Euro 6.000,00 per giudizio sub a.3), Euro 4.000,00 per giudizio sub a.4) ed Euro 2.112,50 per il Regolamento di giurisdizione sub a.5) a.6) a.7) ed a.8) del ricorso monitorio, oltre spese generali, iva e cpa. Ed il discorso è identico per le controversie di cui al punto b) e punto c) del ricorso monitorio, la prima davanti alla Corte d’appello di Roma e la seconda davanti al Tar Puglia, sicché spettano Euro 23.539,31, oltre ad accessori e non Euro 32.287,48 per i giudizi davanti alla Corte d’appello ed Euro 32.223,23 per il giudizio davanti al Tar Puglia.

A tali somme (non potendosi applicare la disciplina di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) lo stesso decreto chiarisce che la normativa in questione si aplica “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” e tale non può considerarsi la prestazione d’opera intellettuale del difensore; spettando viceversa gli interessi legali decorrenti dalla data di deposito del presente provvedimento (Cass. n. 2431 del 2011; Cass. n. 11777 del 2005). Non potendo essere ingiunte le spese per il visto di congruità del Consiglio dell’Ordine, il decreto ingiuntivo, emesso per un importo superiore a quello dovuto, è revocato e la Regione Puglia è condannata al pagamento della somma di Euro 35.651,81 (6.000,00 + 4.000,00 + 2.112,50 + 23.539,31).

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.300,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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