Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38256 del 03/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 29682-2020 tra:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SGUEGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO SGUEGLIA;

– ricorrente nell’originario proc. rg. n. 17108/2014 –

MINISTERO AFFARI ESTERI, *****;

– controricorrente nell’originario proc. rg. n. 17108/2014 –

avverso l’ordinanza n. 27345/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

che:

e’ stata formulata proposta per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 27345/2019;

che il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati rinnovati a seguito della Ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 18159/2021;

Letta l’ordinanza n. 27345/2019 di questa Corte, in cui compare come componente del collegio il cons. Annalisa Di Paolantonio, mentre dallo statino-dispositivo redatto nella Adunanza camerale del 19.9.2019, il nome del suddetto consigliere era stato interlineato perché incompatibile, in quanto aveva fatto parte del collegio giudicante della sentenza impugnata quale Presidente estensore, di talché la composizione esatta del collegio di questa Corte era la seguente: Pres. Amelia Torrice; Consiglieri: Lucia Tria, Caterina Marotta, Irene Tricomi rel. e Francesca Spena.

CONSIDERATO

che:

la citata ordinanza appare affetta da errore materiale, laddove, nella intestazione della sentenza non si è provveduto ad indicare la corretta composizione del collegio all’esito della precisazione svolta in sede di deliberazione, come risultante dallo statino-dispositivo;

che, pertanto, si è proposto di eliminare il suddetto errore modificando la intestazione dell’ordinanza nei sensi sopra indicati;

che le perplessità e i dubbi manifestati nell’interesse di P.N. con la memoria del ***** non rilevano ai fini della presente procedura di natura esclusivamente amministrativa (ex plurimis Cass. n. 8060 del 2007);

che nulla va disposto in ordine alle spese (cfr. Cass. n. 12184 del 2020);

Visti gli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., come novellati dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 2016, n. 197;

Fissata per la correzione dell’errore materiale occorso l’adunanza camerale del 12 ottobre 2021.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale occorso nella ordinanza n. 27345/2019 in modo che, nella intestazione, laddove è scritto “Annalisa Di Paolantonio” si legga “Francesca Spena”, con rispetto dell’ordine di anzianità dei componenti del collegio.

Manda alla cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale della ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472