Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38265 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33346-2018 proposto da:

L.N., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI PICA;

– ricorrente –

contro

RAS – RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ ASS.NI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1573/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

L.N. conveniva davanti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, Ras Assicurazioni S.p.A. perché fosse condannata, quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, a risarcire i danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 6 luglio 2003. La convenuta si costituiva resistendo.

Con sentenza del 30 settembre 2013 il Tribunale rigettava la domanda attorea.

Il L. proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Bari rigettava con sentenza del 13 settembre 2018.

Il L. ha proposto ricorso da cui si è difesa la compagnia assicuratrice, ora Allianz S.p.A., che ha depositato pure memoria.

RITENUTO

che:

Il ricorso propone tre motivi: il primo denuncia violazione o falsa applicazione “di norma di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro”; il secondo denuncia nullità della sentenza o del procedimento; il terzo, infine, denuncia omesso esame di fatto decisivo.

Tali censure sono presentate nel ricorso congiuntamente, ed illustrate pertanto in modo unitario.

Il ricorso è quindi inammissibile per la conseguente modalità confusa dell’esposizione delle censure (detto rilievo si rinviene, fondatamente appunto, anche nel controricorso).

Meramente ad abundantiam, peraltro, si aggiunge che, in particolare, per il primo motivo, si rinviene difetto di interesse, in quanto la censura relativa alla ritenuta incapacità a testimoniare del trasportato sul motociclo condotto dal danneggiato non investe l’ulteriore ratio decidendi attinente alla non credibilità di tale testimonianza che il giudice ha comunque ritenuto ed espresso; le ulteriori due doglianze, per quanto si potrebbe intravedere dalla confusa descrizione, si attestano poi, in realtà, non su quello che denuncia la rispettiva rubrica, bensì su un piano fattuale di valutazione alternativa.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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