LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10891-2015 proposto da:
D.B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MARRAZZO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO’ 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8420/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2014 r.g.n. 7701/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 3.11.2014, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di reintegra nel posto di lavoro proposta da D.B.P. nei confronti di ATAC s.p.a., previo eventuale annullamento delle dimissioni rassegnate con nota del 26.11.2007;
che avverso tale pronuncia D.B.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;
che ATAC s.p.a. ha resistito con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per difetto di motivazione, o comunque per motivazione apparente e illogica, per avere la Corte di merito ritenuto che il rapporto informativo del 26.11.2007, con il quale egli, anteriormente all’entrata in vigore del regime delle c.d. “finestre di accesso” al trattamento pensionistico, aveva chiesto di lasciare il servizio il giorno *****, andando in quiescenza dal *****, costituisse atto di dimissioni, sottintendendo la sua intenzione di non prestare più attività lavorativa;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del R.D. n. 148 del 1931, all. A, artt. 17 e 30, per non avere la Corte territoriale ritenuto che l’intenzione sottesa al rapporto informativo cit. era piuttosto quella di ottenere il pagamento della retribuzione anche per il periodo dal ***** e comunque di non esercitare l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione della L. n. 247 del 2007, art. 1 e della L. n. 31 del 2008, art. 6 per non avere la Corte di merito ritenuto che le anzidette disposizioni, introducendo il regime delle c.d. “finestre di accesso” al trattamento pensionistico, facciano al contempo divieto di procedere al licenziamento per sopraggiunti limiti d’età anagrafica anteriormente al tempo utile per conseguire la pensione;
che, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione della L. n. 188 del 2007, art. 1 per non avere la Corte territoriale rilevato la nullità delle dimissioni per non essere state sottoscritte nell’apposito modulo predisposto dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali ovvero dai centri per l’impiego;
che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione del tenore delle censure rivolte alla sentenza impugnata, e sono all’evidenza inammissibili, pretendendo di veicolare – ad onta del richiamo a violazioni di legge processuale e sostanziale una critica al convincimento dei giudici territoriali circa la volontà sottesa alla sottoscrizione della nota del 26.11.2007, che è questione di merito non censurabile in questa sede di legittimità;
che parimenti inammissibile, per estraneità al decisum, è il terzo motivo, avendo la Corte di merito ricondotto la causa di risoluzione del rapporto di lavoro non già ad un licenziamento, bensì a dimissioni spontanee;
che, con riguardo al quarto motivo, – fondato – va preliminarmente disattesa la censura d’inammissibilità sollevata dall’odierna controricorrente per non essere stata la questione sollevata nei precedenti gradi di merito, essendosi chiarito che nel giudizio di accertamento della continuità del rapporto di lavoro, qualora il datore convenuto sollevi, sin dalle prime difese avverso il ricorso introduttivo, un’eccezione di intervenute dimissioni del lavoratore, la deduzione di quest’ultimo volta alla dichiarazione di nullità del relativo negozio per vizio di forma L. n. 188 del 2007, art. 1 ove applicabile ratione temporis, non comporta una modifica della domanda iniziale nè un ampliamento del thema decidendum, integrando, per converso, una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio (così Cass. n. 24750 del 2017);
che è orientamento ormai consolidato di questa Corte il principio secondo cui, tanto nel giudizio di appello quanto quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità negoziale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Cass. S.U. n. 26242 del 2014 e succ. conf.);
che, nella specie, non rileva in contrario il principio, pure consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la questione relativa ad una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado non può essere per la prima volta oggetto di esame in sede di legittimità ove comporti accertamenti di fatto (così, tra le più recenti, Cass. n. 7048 del 2016), dal momento che la circostanza che le dimissioni dell’odierno ricorrente non siano state redatte sul modulo previsto dalla L. n. 188 del 2007, art. 1 non è mai stata controversa tra le parti, essendo esclusivamente sul contenuto della più volte citata nota del 26.11.2007 che l’odierna controricorrente ha veicolato in giudizio l’eccezione di dimissioni poi accolta in sede di gravame;
che, pertanto, in accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021