Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.38286 del 03/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16290-2017 proposto da:

M.G., V.S., elettivamente domiciliati in ROMA, V.GUGLIELMO MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato GIULIO CIMAGLIA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANLUCA CAPORASO;

– ricorrenti –

contro

G.A., MA.AL., MA.ET., A.P., C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2142/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. M.G. e V.S. proprietari, il primo, dell’appartamento al piano rialzato con annesso cantina atto distinto con il n. ***** e la seconda, dell’appartamento al primo piano con aggregato cantinato distinto al n. ***** facenti parte del fabbricato sito in *****, convenivano in giudizio Ma.Ce., condomino anch’egli del suddetto fabbricato, onde sentire dichiarare la comproprietà tra gli stessi ed il Ma. di tre locali cantinati e del garage da uno di essi ricavato, facenti parte del suddetto fabbricato, aventi accesso dalla *****, di cui il convenuto si era appropriato in via esclusiva con condanna di quest’ultimo al rilascio dei locali ed alla rimozione delle opere realizzate illegittimamente.

2. Si costituiva in giudizio Ma.Ce. spiegando domanda riconvenzionale volta ad accertare l’acquisto per usucapione dei cespiti oggetto del giudizio, in quanto posseduti per un periodo ultraventennale. Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa altri condomini.

3. Il Tribunale di Napoli, autorizzata la chiamata in causa dei terzi ed esperita l’istruttoria, rigettava la domanda proposta dagli attori e in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da Ma.Ce. dichiarava l’avvenuto acquisto per usucapione dei locali oggetti di causa.

Il Tribunale evidenziava che all’esito della consulenza tecnica d’ufficio era emerso che nel fabbricato si trovavano due distinti gruppi di cantinati, indicati nella relazione peritale come gruppo A, costituito dai locali oggetto di causa e come gruppo B, riferibili a quelli indicati nei titoli di proprietà degli attori. Doveva, pertanto, escludersi che i cantinati di causa erano stati trasferiti unitamente alle unità immobiliari. Peraltro, i suddetti cantinati non potevano ritenersi parti comuni del fabbricato ex art. 1117 c.c., non risultando la loro destinazione all’uso e al godimento comuni, né pertinenza delle unità abitative, in difetto dei requisiti oggettivi del rapporto di pertinenza esplicitamente affermato, invece, nel decreto di trasferimento per i locali cantinati del gruppo B.

Pertanto, l’unica ipotesi percorribile era che i locali di causa erano rimasti in proprietà dell’originario proprietario in quanto non trasferiti ad alcuno nell’ambito del procedimento di esproprio. Infine, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da Ma.Ce..

4. M.G. e V.S. proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

5. Si costituiva G.A., in proprio e nella qualità di erede di Ma.Ce., chiedendo il rigetto dell’appello.

6. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del mezzo di gravame, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata in primo grado da Ma.Ce. e confermava nel resto la sentenza gravata.

In particolare, per quel che ancora rileva, la Corte d’Appello ricostruiva analiticamente lo stato dei luoghi sulla base della descrizione svolta nella consulenza tecnica d’ufficio dall’architetto Ca.Pi. ed evidenziava che i locali cantinati cui si riferivano i titoli di acquisto degli originari attori, poi appellanti, erano quelli definiti come gruppo B nella relazione peritale, come già indicato dal giudice di prime cure.

Quanto alla natura condominiale dei cantinati di cui al gruppo A, la Corte d’Appello confermava la sentenza del Tribunale, in quanto gli stessi non potevano ritenersi ricadenti tra quelli di cui all’art. 1117 c.c. né potevano ritenersi pertinenze.

In particolare, i cantinati facenti parte dei lotti numero ***** non erano rientranti tra quelli oggetto di vendita forzata come emergeva dalla descrizione grafica contenuta nell’allegato 1 alla consulenza tecnica della procedura espropriativa, confermata dalla consulenza tecnica d’ufficio e non posta in dubbio anche dagli appellanti che non contestavano più la distinzione tra cantinati del gruppo A, oggetto di causa, e cantinati del gruppo B, riportati specificamente negli atti di trasferimento, ma assumevano che quelli del gruppo A dovessero ritenersi ricompresi nella vendita dei singoli appartenenti quali pertinenza di beni comuni.

Ciò posto, dalla lettura complessiva della consulenza tecnica d’ufficio della procedura esecutiva si ricavava con sufficiente grado di certezza che gli unici cantinati oggetto di valutazione e di formazione dei lotti poi venduti all’asta erano quelli del gruppo B, aggregati agli immobili. Nessuna interpretazione additiva alla consulenza poteva essere accolta come suggerito dagli appellanti. Tale ricostruzione risultava confortata dalla circostanza che l’individuazione dei cantinati di cui si discuteva, cioè quelli indicati come gruppo A, non era presente neanche dei grafici allegati alla consulenza, ciò rendeva ancora più evidente che l’ausiliario non ne aveva tenuto conto nella stima dei beni e nella formazione dei lotti neanche quali beni comuni o pertinenziali, sicché doveva ritenersi che essi erano rimasti estranei alla procedura espropriativa come condivisibilmente affermato dal primo giudice.

Una volta esclusa la comproprietà dei cantinati in virtù dei titoli di provenienza doveva confermarsi la decisione del Tribunale di negarne la natura comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. non potendosi equiparare gli stessi al cosiddetto vuoto tecnico stante la diversità di struttura e funzione da essi assolta. Andava confermato pertanto quanto sostenuto dal primo giudice secondo cui i cantinati non erano stati trasferiti nell’ambito della procedura esecutiva, né in via diretta né come beni comuni ex art. 1117 e o pertinenziali, restando così in proprietà degli originari titolari.

La Corte d’Appello, infine, riteneva che la domanda riconvenzionale proposta da Ma.Ce., poi proseguita da G.A., non poteva essere accolta perché doveva essere proposta nei confronti degli originari proprietari e non nei confronti degli attori.

7. M.G. e V.S. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

8. Nessuno delle parti intimate si è costituita nel presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 1117 c.c.

La censura attiene all’affermazione della Corte d’Appello secondo la quale i cantinati di cui al gruppo A, oggetto della causa, non potevano essere equiparati al cosiddetto vuoto tecnico, stante la diversità di strutture e funzione da essi assolta. I ricorrenti lamentano di non aver mai qualificato i detti cantinati come vuoto tecnico ma di essersi limitati a richiamare alcune sentenze della Corte di Cassazione al fine di dimostrare che le parti comuni del fabbricato non sono esclusivamente quelle indicate nell’art. 1117 c.c., contenendo lo stesso una elencazione delle parti comuni non tassativa.

Secondo i ricorrenti la sentenza in ragione di un’erronea interpretazione della perizia effettuata in sede di espropriazione dall’ingegner De Capraris non terrebbe conto della consulenza tecnica espletata in primo grado, nonché degli orientamenti giurisprudenziali. Pertanto la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un errore di diritto, avendo escluso la natura di parte comune dei cantinati sul presupposto che gli stessi non fossero ricompresi nella procedura espropriativa, non essendo stati oggetto di valutazione. Secondo i ricorrenti i cantinati erano indicati a pagina 3 della perizia dell’ingegner D.C. e, pertanto, sarebbero stati oggetto della valutazione peritale. Del resto, la mancata attribuzione degli stessi ad un lotto specifico e alla formazione di un lotto separato concorrerebbe a determinare la presunzione legale di comunione di cui all’art. 1117 c.c. ma non ad escluderli dalla procedura espropriativo in quanto oggetto di valutazione nella consulenza tecnica d’ufficio.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 818 e 1477 c.c.

Secondo i ricorrenti, qualora si dovesse negare la natura condominiale, in ogni caso i suddetti locali avrebbero natura pertinenziale rispetto alle unità abitative aventi accesso dalla ***** con conseguente trasferimento in favore dei proprietari a seguito del loro acquisto ex art. 818 c.c.

2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Sotto la veste del vizio di violazione di legge e di errore di diritto i ricorrenti richiedono una rivalutazione in fatto della vicenda al fine di dimostrare che i beni in oggetto rientrano tra quelli di cui all’art. 1117 c.c. o siano da considerare pertinenza degli immobili da loro acquistati.

La Corte d’Appello, e prima ancora il Tribunale, hanno affermato che i tre locali cantinati e il garage da uno di essi ricavato, facenti parte del suddetto fabbricato, aventi accesso dalla *****, non possono ritenersi parti comuni ex art. 1117 c.c., non risultando la loro destinazione all’uso e al godimento comuni, né pertinenza delle unità abitative, in difetto dei requisiti oggettivi del rapporto pertinenza, invece, esplicitamente affermato nel decreto di trasferimento per i locali cantinati del gruppo B.

La Corte d’Appello ha confermato sul punto la sentenza di primo grado mentre la parte della motivazione che riguarda la non inclusione dei suddetti beni nella procedura espropriativa riguarda l’impossibilità di ritenere tali beni acquistati a titolo derivativo e non la loro natura condominiale. La natura pertinenziale è stata esclusa per mancanza dei requisiti oggettivi, di conseguenza la mancata indicazione nell’atto di acquisto ha comportato che gli stessi non siano stati trasferiti ai ricorrenti. Ne consegue che non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisivo e la perizia della procedura espropriativa è stata espressamente presa in considerazione.

In conclusione la complessiva censura proposta si risolve, come si è detto, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omessa e insufficiente motivazione.

La Corte d’Appello di Napoli avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di chiusura del varco aperto nel muro condominiale che mette in comunicazione il garage con il cortile antistante il fabbricato.

Il giudice di prime cure aveva rigettato erroneamente la domanda sul presupposto che il Ma. avesse lecitamente utilizzato i beni, non avendone mutato la destinazione e non avendo impedito il pari uso degli altri condomini, mentre la Corte d’Appello non si sarebbe espressa sul punto, mancando nella motivazione e nelle conclusioni qualsivoglia riferimento alla chiusura del varco.

3.1 il terzo motivo è inammissibile.

Il motivo è formulato come omessa o insufficiente motivazione mentre si contesta in realtà un’omessa pronuncia senza affermare la nullità della sentenza.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Sez. 2, Ord. n. 10862 del 2018, pronunce precedenti Conformi: n. 4036 del 2014 e Sezioni Unite, n. 17931 del 2013).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile senza liquidazione delle spese, non essendoci altre parti costituite oltre i ricorrenti.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 15 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472